Non ha diritto a nessuna indennità il dipendente pubblico che viene mandato a lavorare fuori dalla sua unità di appartenenza ma presso un altro ufficio.
Lo ha sancito il Tar del Lazio che, con la sentenza n. 59 del 5 gennaio 2010, ha respinto il ricorso di un Brigadiere che era stato mandato a lavorare presso un altro ufficio. Diverso è il caso dei turni svolti all’aperto, hanno chiarito i giudici. Infatti, “in materia di prestazione di servizi esterni, tenuto conto della ratio legis della norma ex. art. 1, comma secondo, del D.P.R. n. 147 del 5.6.1990, non appare riconducibile a tale previsione normativa l’ipotesi del servizio effettuato fuori dagli uffici della unità di appartenenza, ma presso altri uffici. In quest’ultimo caso, infatti, non ricorre quell’esigenza di ristorare il particolare disagio derivante da un servizio gravoso poiché esposto a particolari fattori di rischio ambientale, e non può pertanto riconoscersi alcuna indennità”. Fonte: www.cassazione.net
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TAR: Indennità esclusa per lavoro fuori dall’ufficio di appartenenza
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