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POLIZIA DI STATO: Pensione privilegiata

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE DEI CONTI

 

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA 

 

in composizione monocratica, nella persona  del Giudice Unico delle pensioni, Consigliere Francesco D’ISANTO, ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

(Numero 654/2009)

 

sul ricorso, iscritto al n. 57395 del registro di Segreteria, promosso da D. G. – nato a “omissis” ed ivi elettivamente domiciliato in via Fillungo n. 7, presso xxxx – avverso il decreto n. 10694, datato 28.10.2002, del Ministero dell’Interno.

 

Nella pubblica udienza del 03.12.2009, udita la dott.ssa Petracchi per l’INPDAP

 

Non rappresentato il Ministero dell’Interno.

 

Non presente né rappresentato il ricorrente.

 

Visti gli atti ed i documenti  della causa;

 

Visto il D.L. 15.11.1993, n. 453, convertito in Legge 14.1.1994, n. 19;

 

Visto il D.L. 23.10.1996 n. 543, convertito in Legge 20.12.1996, n. 639;

 

Vista la Legge 27.7.2000, n. 205

 

FATTO

 

1. Con ricorso qui pervenuto il 10.03.2008, il sig. D., in servizio presso la Polizia di Stato fino al 30.09.1997, impugnava il citato decreto n. 10694 con cui – pur riconoscendo che le infermità da lui sofferte fossero dipendenti da causa di servizio ed ascrivibili a tab. A 7^ ctg – gli veniva negata la relativa p.p.o. in quanto le medesime non comportavano l’inabilità al servizio.

 

2. L’INPDAP, costituitasi con nota del 04.11.2009, chiede l’estromissione dal giudizio .

 

3. A conclusione dell’odierna udienza di discussione – nel corso della quale la rappresentante dell’INPDAP si riporta agli atti – questo Giudice ha deciso la causa come da dispositivo in calce, del quale è stata data lettura, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 205/2000.

 

DIRITTO

 

1. Preliminarmente, si osserva che, nella presente vicenda, la posizione dell’I.N.P.D.A.P. può essere riguardata solo in relazione al profilo dell’ordinatore secondario di spesa; il che, peraltro, non induce a disporne l’estromissione dal giudizio , atteso che la pronuncia, resa nei termini che si esporranno, viene, comunque, ad estendere i propri effetti nei confronti dell’Istituto medesimo, sia pure nei limiti delle specifiche competenze testè precisate.

 

2. Per giurisprudenza consolidata (vgs. III sez. centr. n. 13621/2002; sez. Giur. Toscana  n. 740/2006), per il personale della Polizia di Stato, il diritto a percepire il trattamento di P.P.O. è regolato, ai sensi dell’art. 5 (comma 6) della legge n. 472/1987, dalla stessa norma prevista per il personale delle FF.AA. e delle FF.PP. ad ordinamento militare: l’art. 67 del D.P.R. n. 1092/1973.

 

Quest’ultimo prevede, come condizione indispensabile, l’accertata dipendenza da fatti di servizio dell’infermità riscontrata, (requisito che si riscontra nella documentazione relativa al ricorrente) e non l’asserita inabilità al servizio.

 

Alla stregua di quanto sopra, il ricorso è fondato e, quindi meritevole di accoglimento.

 

Si deve, pertanto, dichiarare l’applicabilità, nei confronti del ricorrente, dell’art. 67 del DPR n. 1092/1973 ed il suo conseguente diritto in relazione all’esito della prescritta procedura, a percepire i dovuti benefici pensionistici.

 

3. Su quanto dovuto spettano, inoltre, interessi legali e rivalutazione monetaria, ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, da liquidarsi cumulativamente, nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi (SS.RR. 10/2002).

 

4. Attesa la chiarezza della normativa, risalente ad oltre due decenni, e la univocità della relativa giurisprudenza, le spese di giudizio , equitativamente quantificate in € 250, vanno poste a carico dell’Amministrazione soccombente.

 

P.Q.M.

 

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana  – in composizione monocratica – definitivamente pronunciando

 

ACCOGLIE

 

il ricorso in esame (n. 57395 PC), proposto da D. G. nei confronti del Ministero dell’Interno, e, per l’effetto, dichiara l’applicabilità, nei suoi confronti, dell’art. 67 del DPR n. 1092/1973 ed il conseguente riconoscimento del diritto alla percezione dei dovuti benefici pensionistici.

 

Segue il riconoscimento delle somme aggiuntive, come indicato in parte motiva.

 

Dispone la trasmissione degli atti all’Amministrazione, per gli ulteriori adempimenti di competenza, ed alla locale Procura Regionale per quanto, eventualmente, di interesse.

 

Le spese di giudizio , pari ad € 250, sono a carico dell’Amministrazione soccombente.

 

Così deciso, in Firenze, nella Camera di Consiglio del 03.12.2009.

 

IL GIUDICE UNICO

 

F.TO Cons. Francesco D’ISANTO

 

 

 

Depositata in Segreteria il 17/12/2009

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