FONTE: www.cassazione.net ————Maggiore libertà di manovra dell’amministrazione sulle anomalie riscontrate nelle aziende che partecipano alla gara. Infatti l’impresa che offre servizi a prezzi troppo bassi è tenuta a fornire i documenti chiesti dalla stazione appaltante sulle forniture e, se non lo fa, sempre che il bando lo preveda, può essere esclusa.
La linea dura arriva dal Consiglio di Stato che, con una recente decisione (si veda link sotto) ha confermato l’esclusione di una srl da un appalto perché non aveva fornito i documenti richiesti sulle forniture che avevano insospettito l’amministrazione per via dei prezzi troppo bassi.
In particolare, ha motivato il Collegio di Palazzo Spada, “in tema di appalti per lavori pubblici, l’amministrazione può, per verificare l’anomalia dell’offerta, indagare sui rapporti a monte e sulle condizioni dei fornitori di parte offerente, anche con riferimento all’approvvigionamento di beni da parte di questi ultimi. E’ perciò corretta la valutazione operata dall\’amministrazione sull\’anomalia di una offerta formulata in una gara d\’appalto, fondata sull\’analisi dei prezzi unitari, sui preventivi dei fornitori, sull\’indicazione dei tempi di esecuzione dei lavori in relazione a quelli ritenuti ordinariamente necessari. A tal fine l\’amministrazione gode di potere discrezionale nel determinare su quali prezzi fondare il proprio giudizio di congruità per escludere l\’anomalia”.
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