FONTE: www.cassazione.net—————————–Risponde del più grave reato di peculato, al pari di un di pubblico ufficiale, il curatore fallimentare che si appropria di denaro dell’imprenditore fallito.
A usare il pugno di ferro contro le truffe attuate in alcune procedure concorsuali è la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 3327 di oggi, ha accolto il ricorso della Procura di Milano che chiedeva per un curatore fallimentare una condanna per peculato e non per truffa.
“Integra il delitto di peculato – e non quello di truffa aggravata – (si legge nelle motivazioni) la condotta del curatore fallimentare che si appropria del denaro di cui abbia avuto la preventiva disponibilità in forza del provvedimento giudiziario di autorizzazione al pagamento dei creditori, dovendosi ritenere irrilevante a tal fine la successiva, parziale, falsificazione degli importi delle somme oggetto delle originarie autorizzazioni al prelievo da parte del giudice”.
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