FONTE: www.cassazione.net————————————-Esame da avvocato, poteri ampi alla commissione che non è tenuta a motivare il voto dato al candidato.
Lo ha ribadito il Tar del Lazio che, con un sentenza del 25 gennaio 2010 (si veda link sotto), ha inoltre respinto la questione di legittimità costituzionale sollevata da una candidata in riferimento ad alcune norme concernenti l’esame di abilitazione alla professione legale. In sostanza secondo i giudici, “la valutazione mediante meri coefficienti numerici non contraddice né il principio di buon andamento della p. a. , evidenziandosi, anzi, come modalità procedimentale atta ad assicurare snellezza ed economicità all’azione amministrativa, né il principio di imparzialità, la cui osservanza è sempre sindacabile da parte del giudice amministrativo attraverso la già evidenziata verificabilità, sul piano della logicità e ragionevolezza, dei punteggi attribuiti al candidato”. Non solo. Richiamando un principio generale il Collegio ha anche sottolineato che “la determinazione dei criteri da parte della Commissione esaminatrice centrale si sostanzia nella predisposizione di una griglia valutativa la quale, per sua stessa natura, oltre che per il rango del tipo di prova, non può che comportare la fissazione di parametri di carattere generale, lasciando ampio spazio alla successiva, concreta valutazione dei singoli elaborati”.
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