FONTE: www.cassazione.net ———————–E\’ sempre provvisoriamente esecutivo il capo della sentenza che contiene la condanna alle spese di giudizio “indipendentemente dalla natura (di condanna, costitutiva o di mero accertamento) e dal segno (accoglimento o rigetto) della decisione principale.
Lo ha ribadito la Corte di cassazione che, con una sentenza del 25 gennaio 2010 (si veda link sotto) ha chiarito che “la condanna alle spese di giudizio comporta la provvisoria esecutività del relativo capo della sentenza, ex art. 282 c.p.c., indipendentemente dalla natura (di condanna, costitutiva o di mero accertamento) e dal segno (accoglimento, rigetto, etc.) della decisione principale, cui la statuizione sulle spese accede”.
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La condanna alle spese di giudizio è immediatamente esecutiva
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