FONTE: www.cassazione.net ——————————————————–È nulla la sentenza pronunciata dal giudice che non ha esaminato l’istanza di rinvio dell’udienza per altro impegno professionale presentata dalla difesa.
Lo ha sancito la seconda sezione penale della Suprema corte che, con una sentenza di oggi (si veda link sotto), ha annullato con rinvio una sentenza di condanna pronunciata nei confronti di un imputato il cui difensore aveva presentato istanza di rinvio per altro impegno professionale che non era stata presa in considerazione dal Tribunale. In sostanza i giudici si erano limitati a nominare un legale d’ufficio.
Nell’accogliere la tesi della difesa gli Ermellini hanno precisato che “in tema di impedimento del difensore dell\’imputato, qualora venga presentata istanza di rinvio del dibattimento motivata con il contemporaneo impegno del professionista in altri uffici giudiziari, il giudice deve, in ogni caso, pronunciarsi sulla predetta istanza (accogliendola o rigettandola), non potendo egli astenersi dall\’esaminare la richiesta di merito, limitandosi semplicemente a nominare difensore di ufficio ed a disporre la prosecuzione dell\’udienza. Invero, in assenza di tale valutazione e delle conseguenti decisioni, si determina difetto di assistenza dell\’imputato e, conseguentemente, si verifica nullità assoluta”.
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