mercoledì, Maggio 1, 2024
spot_img

PAR CONDICIO CREDITORUM: Sui beni del fallito non può scattare il fermo amministrativo

FONTE: www.cassazione.net ——————————–L’amministrazione che vanta un credito nei confronti di una società sottoposta a procedura fallimentare non può adottare il fermo amministrativo, per recuperarlo.
Infatti, ha stabilito il Consiglio di Stato con una recente sentenza (si veda link sotto), “l’adozione di un provvedimento di fermo amministrativo in pendenza della procedura fallimentare è preclusa dall’art. 168 r. d. 16 marzo 1942 n. 267, che vieta l’inizio o la prosecuzione di azioni esecutive sul patrimonio del debitore, alle quali è equiparabile il fermo amministrativo. La giurisprudenza di legittimità ha infatti interpretato tale norma (art. 168) nel senso che il divieto di azione esecutiva include anche l’emissione del fermo amministrativo da parte della pubblica amministrazione nei riguardi dei crediti che il fallito vanti nei confronti della stessa, e che l’eventuale compensazione con crediti pretesi dalla pubblica amministrazione verso il fallito debba farsi applicando esclusivamente l’art. 56 l. fall. Ne consegue che il fermo è inopponibile alla curatela fallimentare, anche se non tempestivamente impugnato e che la compensazione da parte dell’Amministrazione non può ostacolare il giudizio di ottemperanza, potendo essere fatta valere solo nella procedura fallimentare. “

Ti potrebbero interessare anche

ULTIMI ARTICOLI

Non sei ancora iscritto?

Prova la nostra demo

CATEGORIE

ATTUALITA'

6° Direttiva UE antiriciclaggio

Pacchetto antiriciclaggio: la nuova normativa approvata dal Parlamento UE

Pacchetto antiriciclaggio: la nuova normativa approvata dal Parlamento UE 29 Marzo 2023 Fonte: Diritto bancario Il Parlamento europeo ha approvato un pacchetto di norme più severe per colmare le lacune esistenti in materia antiriciclaggio (normativa antiriciclaggio), e di lotta al finanziamento...
Mimmo Lucano: La Cassazione assolve

Mimmo Lucano: Un dramma umano felicemente risolto

Mimmo Lucano: Un dramma umano felicemente risolto Nessuno può essere condannato ad una pena detentiva (reclusione), ipotizzando una condotta delittuosa quando manca la "coscienza e la volontà" di perseguire un disegno criminoso, per un proprio...