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CREDITI FORMATIVI DEL NOTAIO: Sanzione disciplinare al notaio che attesta falsamente di aver frequentato i crediti formativi

Rischia una sanzione disciplinare il notaio che attesta falsamente al Consiglio di aver frequentato dei crediti formativi. Prima di avallare una sospensione, tuttavia, il giudice dovrà tener conto del comportamento avuto fino a quel momento dal professionista, se è stato cioè irreprensibile, potendo quindi essere sufficiente soltanto una censura.
La terza sezione civile della Corte di cassazione (sentenza n. 7170 del 25 marzo 2010) dato quindi “un colpo al cerchio e una alla botte”, accogliendo soltanto il secondo e il terzo motivo di un ricorso presentato da un notaio che aveva attestato falsamente di aver frequentato i crediti formativi.
In altre parole, spiega il Collegio, va incontro a una sanzione disciplinare il notaio che dichiara al Consiglio notarile la falsa partecipazione ad un convegno, ai fini dell’attribuzione dei relativi crediti. Ma l’incertezza resta sulla misura della sanzione. In questo caso in un primo momento la professionista era stata sottoposta a censura. Poi su ricorso del Consiglio la Corte d’Appello di Torino aveva deciso per la sospensione. Contro questa misura così drastica il notaio ha fatto ricorso in Cassazione e, sul punto della quantificazione del provvedimento disciplinare, ha vinto. Questo perché, spiegano gli Ermellini, prima di avallare una sospensione il giudice deve tener conto del comportamento avuto fino a quel momento dal professionista, se è stato cioè irreprensibile, potendo quindi essere sufficiente soltanto la misura disciplinare della censura. Infatti la punibilità, è collegata all’evidente compromissione della dignità e reputazione personale, oltre che del decoro e del prestigio notarile, presupposti inesistenti in caso di falso ideologico circoscritto ai rapporti interni fra notaio e Consiglio dell’Ordine.

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