Fonte: Cassazione.net===============================Giro di vite dalla Cassazione sull’interrogatorio formale nel processo civile. Le risposte reticenti, come “non ricordo”, consentono di ammettere i fatti dedotti nell’interrogatorio stesso.
A questa importante conclusione è giunta la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 7783 del 2010, ha accolto il ricorso di un’azienda che contestava l’interrogatorio fatto al vertice di una famosa casa automobilistica per l’atteggiamento reticenti di questo, “non ricordo”, “non lo so”.
Insomma la terza sezione civile di Piazza Cavour ha equiparato le rispose evasive alla mancata presentazione o al rifiuto di rispondere durante l’interrogatorio formale. In particolare secondo gli Ermellini (segue il testo della massima ufficiale) “la norma dell\’art. 232 cod. proc. civ. – secondo cui la mancata presentazione o il rifiuto di rispondere consente al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell\’interrogatorio formale – è applicabile anche al caso di dichiarazioni che, per il loro contenuto reticente o evasivo, possono essere equiparate alla mancata risposta”.
Insomma il giudice è libero, in questi casi, di attribuire una rilevanza probatoria all’atteggiamento dell’interrogato.
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