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RAPPORTO DI LAVORO; Le ingiurie al datore non legittimano il licenziamento in tronco del dipendente

Fonte: cassazione.net==================Non può essere licenziato in tronco il dipendente che minaccia e insulta il capo.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 9422 del 21 aprile 2010. L’uomo aveva presentato ricorso al giudice del lavoro di Pescara, avverso il licenziamento in tronco che gli era stato intimato a seguito di ingiurie e minacce rivolte contro il proprio datore, e per le quali era stato tra l’altro condannato in sede penale. Il giudice di merito aveva dichiarato illegittima la sanzione, non essendo stata espletata la procedura di contestazione prevista dall’art. 7 dello statuto dei lavoratori. Invano il titolare d’azienda ha proprosto ricorso in cassazione contro tale decisione. Il giudice di legittimità ha infatti affermato che “il licenziamento motivato da una condotta colposa o comunque manchevole del lavoratore, indipendentemente dalla sua inclusione o meno tra le misure disciplinari della specifica disciplina del rapporto, deve essere considerato di natura disciplinare e, quindi, deve essere assoggettato alle garanzie dettate in favore del lavoratore dal secondo e terzo comma dell\’art. 7 della legge n. 300 del 1970 circa la contestazione dell\’addebito ed il diritto di difesa. A nulla rileva, ovviamente, che il comportamento del dipendente sia stato ritenuto reato dal giudice penale, atteso che tale evenienza, se vale a qualificarne l\’illiceità, non esclude che al lavoratore incolpato debba essere contestato l\’accaduto onde consentirgli di dare le giustificazioni che egli assume rilevanti nell\’ambito del rapporto di lavoro”.

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