Possono essere monetizzate le ferie non godute dai dipendenti pubblici durante il periodo di aspettativa per motivi di salute, culminata con la dispensa dal servizio per inabilità. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato nella sentenza n. 2663 del 7 maggio scorso, respingendo il ricorso del Ministero dell’Interno contro un suo dipendente, poliziotto in aspettativa in seguito a un attentato, poi definitivamente dispensato dal servizio per infermità. I giudici del Consiglio di Stato hanno smentito la tesi dell’Avvocatura erariale secondo cui le ferie non maturerebbero durante il periodo di aspettativa per malattia, ribadendo inoltre che il diritto del lavoratore alle ferie annuali non opera solo da corrispettivo dell’attività lavorativa, ma è anche teso a soddisfare le esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore. I giudici hanno quindi concluso per la monetizzazione delle ferie al dipendente, aggiungendo che “il mancato godimento delle ferie non imputabile all\’interessato non preclude l\’insorgenza del diritto alla percezione dell\’emolumento sostitutivo, in quanto il diritto al congedo ordinario (indisponibile, irrinunciabile ed indegradabile da parte del datore di lavoro, anche se pubblico), maturabile pure nel periodo di aspettativa per infermità, include automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, ove tali ferie non vengano fruite”.
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