Non sono idonei all’adozione internazionale gli aspiranti genitori che dichiarano esplicitamente di preferire bambini appartenenti a una determinata etnia.
Lo hanno stabilito le Sezioni unite civili della Corte di cassazione che, con la sentenza 13332, hanno accolto il ricorso della Procura che ha sollecitato un intervento del Massimo consesso di Piazza Cavour sul caso di una coppia siciliana di aspiranti genitori che avevano dichiarato di avere preferenze circa l’etnia di appartenenza dell’adottando.
In diciannove pagine di motivazioni, destinate fin da ora a far discutere e a dividere l’opinione pubblica, le Sezioni unite hanno bocciato qualunque forma di discriminazione verso i bambini da adottare e hanno chiarito che “il decreto di idoneità all’adozione pronunciato dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell’art. 30 della legge n. 184 del 1983 e successive modificazioni non può essere emesso sulla base di riferimenti alla etnia dei minori adottandi, né può contenere indicazioni relative a tale etnia. Ove tali discriminazioni siano espresse dalla coppia di richiedenti, esse vanno apprezzate dal giudice di merito nel quadro della valutazione della idoneità degli stessi all’adozione internazionale”.
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