cassazione.net————Può essere sottoposto a sanzione disciplinare l’avvocato che promuove la causa di fronte al giudice sbagliato. Nessuna preclusione deriva dalla circostanza per cui un diverso Consiglio abbia già adottato un procedimento per lo stesso caso, contro un collega d’ufficio.
Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Suprema corte con la sentenza 20773 del 7 ottobre 2010. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, aveva sottoposto a censura un avvocato ritenendolo colpevole di mancanza di diligenza, per aver promosso una causa anzichè dinanzi al giudice amministrativo, dinanzi a quello ordinario. Il professionista aveva presentato ricorso alla Suprema Corte, rilevando, tra l’altro, l’illegittimità del provvedimento, poichè già il Consiglio dell’Ordine di Palermo, aveva provveduto a promuovere ugual procedimento contro un suo collega. Il giudice di legittimità affermando però che “la diversità dei due provvedimenti, in quanto rivolti a soggetti differenti, impedisce a priori di postulare una qualsiasi eventuale preclusione che dalla definizione di uno dei due possa derivare per l’altro”, ha respinto il ricorso dell’avvocato, e ne ha confermato la sanzione.
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PROMUOVERE LA CAUSA DI FRONTE AL GIUDICE SBAGLIATO? Sanzione disciplinare all’avvocato
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