domenica, Maggio 19, 2024
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ROTTURA CONIUGALE: Addebito della separazione al coniuge che rende pubblica la relazione extraconiugale

cassazione.net———————-Separazione addebitata automaticamente al coniuge che tradisce l’ex e lo va a raccontare agli amici comuni. Aver reso pubblica la relazione extraconiugale non vuol dire necessariamente che la crisi matrimoniale era pregressa, anzi, può aver contribuito a consolidarla.

Lo ha stabilito la Suprema Corte che, con la sentenza 21245 del 14 ottobre 2010, ha respinto il ricorso di un marito contro l’ex moglie per l’annullamento della sentenza con cui il Tribunale di Roma aveva reso definitiva la separazione tra i due, obbligando l’uomo a versare duemila euro per ciascuna delle due figlie, maggiorenni ma ancora a carico della madre, più mille euro in favore dell’ex compagna. L’uomo, diplomatico in servizio all’estero, impugnava la decisione del tribunale, e contestava da un lato l’addebito della separazione, dall’altro l’importo eccessivo dell’assegno di mantenimento. L’ex coniuge sosteneva che la separazione non dipendeva da lui, il fallimento del suo matrimonio era già in atto, tanto che sua relazione era nota a tutti i loro amici comuni. I giudici della prima sezione civile hanno confermato che la violazione degli obblighi coniugali aveva “determinato l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza”. Non solo. Il giudice di legittimità ha ricordato che “la violazione dell\’obbligo di fedeltà coniugale, particolarmente grave in quanto di regola rende intollerabile la prosecuzione della convivenza, giustifica ex se l\’addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non risulti che comunque non abbia avuto incidenza causale nel determinare la crisi coniugale, siccome già preesisteva un menage solo formale.” Per quanto riguarda invece l’assegno, la Cassazione, richiamando un principio sancito di recente, ha affermato che l’indennità di servizio che prendono i diplomatici all’estero contribuisce a determinare l’importo dell’assegno di mantenimento, anche se si tratta di un’indennità che non ha natura contributiva “trattandosi comunque di un entrata patrimoniale idonea a determinare migliori condizioni di vita sul piano economico”.

https://www.giovannifalcone.it/upload/uno.pdf

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