6
Il giudizio va difeso da ingerenze “esterne” sul procedimento probatorio: compie dunque un reato chi induce a tacere o a mentire la persona che pure può avvalersi della facoltà di non rispondere, come l’imputato, il coimputato o l’imputato in reato connesso. Affinché si configuri il reato di cui all’articolo 377 bis Cp, tuttavia, sono necessari due elementi: l’effettiva chiamata del soggetto davanti all’autorità giudiziaria e l’effettivo inquinamento del materiale probatorio. Lo stabilisce la sentenza n.
Questo contenuto è riservato ai membri del sito. Se sei già registrato, accedi. I nuovi utenti possono registrarsi qui sotto.
