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RAPPORTO DI LAVORO: Entra in azienda fuori dall’orario di lavoro: no al licenziamento se gli accessi non autorizzati sono tollerati

Non è affatto automatico il licenziamento per giusta causa ai danni del dipendente per il quale sono stati accertati ingressi nella sede aziendale fuori dall’orario di lavoro. Anzi: la necessità di un’autorizzazione ad hoc per gli accessi dettati da motivi diversi da quelli di servizio, pure prevista dal contratto dal contratto collettivo, può risultare superata dall’esistenza della prassi di non richiedere alcun permesso. È quanto emerge dalla sentenza n. 35/2011 della sezione lavoro della Cassazione.
Nell’ambito del licenziamento per giusta causa spetta sempre al datore dimostrare che la condotta del dipendente è tale da integrare una grave lesione di un elemento fondamentale del rapporto di lavoro, a partire da quello fiduciario. E la valutazione della gravità delle condotte addebitate al lavoratore consiste in un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito che, se ben motivato, risulta incensurabile in sede di legittimità.
Si rivela dunque ineccepibile la decisione che ritiene «scarsa» la gravità disciplinare dei comportamenti contestati al lavoratore cui la reception della sede aziendale ha consentito l’ingresso nella struttura fuori dall’orario di lavoro (ritenendo evidentemente non necessaria l’autorizzazione). Né si può imputare al lavoratore un’infedeltà per non aver rivelato al datore fatti che celavano potenziali pericoli per l’azienda laddove si dimostra che l’impresa fosse già a conoscenza per altre vie delle circostanze “incriminate”.

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