martedì, Aprile 30, 2024
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FORMAZIONE PERMANENTE DEL NOTAIO: Forma e modalità

Anche il notaio torna a scuola. È pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 32/2011 il regolamento per la formazione permanente approvato dal Consiglio nazionale del notariato per la formazione permanente nella categoria. Ogni professionista in esercizio deve conseguire cento crediti in due anni. Dal diritto civile al commerciale, dal diritto internazionale a quello comparato fino al tributario: ci sono tutte gli aspetti più importanti per la categoria negli itinerari formativi da seguire, che riguardano anche economia, storia della professione, informatica giuridica e deontologia. Per i corsi, accanto alla presenza fisica, sono previsti collegamenti audio-video e l’e-learning. E per completare il percorso è necessario conseguire in un biennio cento crediti formativi professionali (Cfp), di cui almeno il 40 per cento nel corso di un anno. Anche la partecipazione alle sedute degli organismi rappresentativi e a convegni e dibattiti qualificati dà diritto al conseguimento di Cfp. Il Consiglio nazionale del notariato utilizza come strumenti per la qualificazione la Fondazione italiana per il notariato, i consigli notarili distrettuali, i comitati regionali e le scuole di notariato. E l’attività può essere promossa con finanziamenti pubblici e privati.
Per ottenere il riconoscimento di crediti formativi, il notaio deve presentare l’istanza al Consiglio nazionale almeno venti giorni prima della data prevista per lo svolgimento o per l’inizio dell’evento da accreditare. E la domanda deve contenere la descrizione completa dell’evento e va presentata esclusivamente attraverso il suo inserimento nell’apposita banca dati accessibile dal sito della Fondazione italiana per il notariato (www.fondazionenotaritato.it) e dal sito del Consiglio nazionale del notariato (www.notariato.it).

 

Consiglio nazionale del Notariato

Regolamento sulla formazione professionale permanente dei notai

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2011

 

 

Art. 1.

 Formazione permanente. Durata e contenuto dell’obbligo

 

I notai in esercizio hanno l’obbligo di curare la propria preparazione professionale mediante l’acquisizione di specifiche conoscenze in tutte le materie che la riguardano. Essi devono partecipare alle attività di formazione secondo le modalità previste dagli articoli seguenti.

Il periodo di valutazione della formazione permanente ha durata biennale. Al fine di adempiere a tale dovere di formazione, ogni notaio in esercizio deve conseguire nel biennio 100 Crediti formativi professionali (CFP), con un minimo di 40 CFP ad anno, in base ai punteggi di cui all’art. 3.

Il primo periodo formativo inizia il 1° gennaio 2006 e termina il 31 dicembre 2007.

Per i notai di prima nomina, gli obblighi di formazione cominciano a decorrere dall’anno solare successivo a quello di iscrizione a ruolo. Qualora il successivo anno solare coincida con il secondo anno del biennio, dovranno essere conseguiti 50 Crediti formativi professionali nel secondo anno.

 

Art. 2.

 Organizzazione

 

Il Consiglio nazionale del notariato persegue l’obiettivo della formazione permanente dei notai mediante la Fondazione italiana per il notariato, i consigli notarili distrettuali, i comitati regionali

e le scuole di notariato.

L’attività può essere promossa anche con finanziamenti pubblici e privati.

Al fine del riconoscimento dei Crediti formativi professionali vengono presi in considerazione anche gli eventi promossi da altri enti pubblici o privati, che rispondano ai criteri fissati dal presente regolamento e per i quali sia stata presenta richiesta secondo le modalità descritte all’art. 5.

 

 Art. 3.

 Attività ed eventi formativi, crediti professionali

 

Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui all’art. 1, concorrono alla formazione permanente per i notai le attività e le iniziative, di cui alle lettere del presente articolo, promosse o organizzate, in Italia, nell’Unione europea o in altri Paesi, dal Consiglio nazionale del notariato, dalla Fondazione italiana per il notariato, dai consigli notarili distrettuali, dai comitati regionali, dalle scuole di notariato o da altri enti di formazione pubblici o privati, che abbiano ottenuto da parte del Consiglio

nazionale del notariato il riconoscimento dei relativi Crediti formativi professionali.

La formazione deve avere ad oggetto la materie inerenti la professione notarile. In particolare: diritto civile, diritto notarile, diritto commerciale, diritto internazionale, diritto comparato, diritto tributario, informatica giuridica, economia del diritto, diritto pubblico, storia del notariato, deontologia professionale.

 a) Corsi di aggiornamento in presenza o in collegamento audio/video a distanza su temi specifici. Per corso si intende un intervento formativo articolato in uno o più moduli (ossia in parti ciascuna in sé conclusa, con propri obiettivi formativi specifici), finalizzati al raggiungimento di un obiettivo comune ed avente la durata minima di 25 ore formative – Fino a 20 CFP per evento, ai sensi del successivo art. 4, con una partecipazione obbligatoria ad almeno 1’80% delle ore dell’intero corso.

 I crediti assegnati a ciascun modulo saranno calcolati dividendo i crediti complessivi per il numero dei moduli previsti.

b) Corsi e-learning. Per corso e-learning si intende l’erogazione di contenuti formativi attraverso l’utilizzo delle tecnologie informatiche, quali multimedialità, interattività e ipertestualità, al fine di ottimizzare i processi di trasmissione della conoscenza e la crescita del livello di approfondimento – Fino a 20 CFP in considerazione della struttura modulare. È, altresì, richiesto che sia previsto un sistema di valutazione basato su test a risposta multipla o aperta, al cui superamento è subordinata

l’acquisizione dei crediti.

 c) Master universitari di I o II livello – 20 CFP per la frequenza ed il conseguimento del relativo diploma.

 d) Seminari, convegni, conferenze, workshop anche in connessione audio/video a distanza, organizzati sia in Italia sia all’estero.

Tali sono gli incontri di studio articolati in una o più relazioni strutturate nei contenuti, in base al tema trattato – Fino a 5 CFP per ogni mezza giornata di durata, con un limite di 15 CFP complessivi, ai sensi del successivo art. 4.

 e) Partecipazione alle riunioni di collegio organizzate dai distretti (incontri periodici di approfondimento e di dibattito anche su problematiche locali) – 2 CFP per ogni riunione, con un limite massimo annuale di 30 CFP, ai sensi del successivo art. 4.

 f) Lezioni nell’ambito di corsi universitari, nelle scuole di notariato e nelle scuole di specializzazione professionale post universitaria – 4 CFP per ciascuna ora di docenza con un limite

massimo annuale di 30 CFP.

 g) Relazioni a corsi, seminari, convegni, conferenze, workshop, di cui alle precedenti lettere a), b) c) e d), anche se rivolte a praticanti notai, riconosciute dal Consiglio nazionale del notariato secondo le modalità di cui all’art. 5 – 4 CFP per ciascuna relazione con un limite massimo annuale di 30 CFP.

 h) Pubblicazione anche in via informatica o telematica di note e rassegne di natura tecnico-professionale su riviste di settore, notiziari del Notariato nonchè articoli su quotidiani specializzati

– 5 CFP per ciascuna pubblicazione.

 i) Pubblicazione anche in via informatica o telematica di articoli su riviste di settore – 10 CFP per ciascuna pubblicazione.

 1) Pubblicazione, anche in via informatica o telematica, di saggi, monografie o trattati di natura tecnico-professionale – 30 CFP per ciascuna pubblicazione.

 m) Partecipazione ai congressi nazionali ed internazionali del Notariato – 15 CFP.

 n) Partecipazione alle attività di:

 Consiglio nazionale del notariato in qualità di consigliere, revisore o componente di commissione nazionale o internazionale; 

 Cassa nazionale del notariato in qualità di consigliere, revisore o delegato;

 Consiglio dei notariati dell’Unione europea e Unione internazionale del notariato nell’ambito delle cariche istituzionali previste dallo stato o di gruppi di lavoro istituiti dagli organismi

direttivi;

 Fondazione italiana per il notariato in qualità di componente del Consiglio di amministrazione o del Comitato scientifico;

 Consiglio notarile distrettuale in qualità di consigliere o componente di commissione di studio;

 Comitato regionale in qualità di componente o di componente di commissione di studio;

 Commissione regionale di disciplina in qualità di componente;

 Giunta di Federnotai o organi direttivi di associazioni sindacali regionali aderenti a Federnotai o associazioni notarili che rappresentino almeno il 10% dei notai in esercizio nel rispettivo ambito territoriale, in qualità di componenti di organi direttivi – 1 CFP per ciascuna riunione, con un massimo di 15 CFP per tutte le attività indicate.

 o) Titolare di archivio mandamentale – 15 CFP.

 p) Partecipazione alla commissione di concorso per la nomina a notaio – 50 CFP in ragione d’anno.

 q) Svolgimento delle funzioni di giudice onorario, di componente di Commissione tributaria provinciale o regionale, di direttore di scuola di notariato o di componente del consiglio direttivo delle scuole di specializzazione post universitarie – 15 CFP in ragione d’anno.

 r) Partecipazione alle riunioni della commissione per l’esame di ammissione e per l’esame finale delle scuole di specializzazione per le professioni legali – 1 punto per la partecipazione a ciascuna

seduta con un limite massimo di 5 CFP.

 s) Mancata partecipazione all’assemblea annuale di cui all’art. 85 della legge notarile – penalizzazione di 5 CFP per la mancata partecipazione.

 t) Altre attività che saranno individuate dal Consiglio nazionale del notariato, con relativa determinazione dei CFP – i CFP saranno riconosciuti motivatamente in base al valore formativo, con un limite massimo di 10 CFP non cumulabili con quelli conseguiti ai

sensi della precedente lettera i).

 

 Art. 4.

 Criteri per il riconoscimento dei crediti formativi

 

 Il C.N.N. provvede al riconoscimento dei crediti formativi agli eventi di cui alle lettere a), b) e d) del precedente art. 3 attenendosi a criteri oggettivi e predeterminati, qui di seguito specificati, con delibera motivata in caso di diniego. Tale riconoscimento può avvenire per singole iniziative o per

gruppi di iniziative organizzate quali fasi o moduli successivi di un evento sostanzialmente unitario o comunque omogeneo.

I criteri di valutazione della meritevolezza dell’evento ai fini del riconoscimento dei crediti formativi e la quantità conseguente dei crediti riconoscibili si basano su un giudizio concernente

l’idoneità dell’evento medesimo a contribuire all’obiettivo della formazione e dell’aggiornamento professionale dei notai.  A tal fine, devono essere presi in considerazione per ciascun

evento formativo i seguenti profili:

 a) la tipologia (corso, seminario, convegno, conferenza, workshop);

 b) la durata, ovverosia il tempo di svolgimento;

 c) le materie oggetto di trattazione e il tema specifico, avendo riguardo alla loro relazione con argomenti di specifico interesse ed inerenza per la formazione e l’aggiornamento professionale dei notai ed alla conformità alle linee di indirizzo scientifico e deontologico che il Consiglio nazionale dovesse emanare in materia di formazione;

 d) le modalità di trattazione degli argomenti, attribuendo preminenza a quelle di taglio pratico e operativo rispetto a quelle a contenuto meramente teorico e dottrinario e valutando con maggior favore gli eventi per i quali sia previsto uno spazio dedicato al dibattito e alla formulazione di quesiti specifici ai relatori;

 e) il numero e la qualifica dei relatori, avendo riguardo al loro ruolo di esperti della materia (accademici, magistrati o professionisti), alla loro esperienza e al loro prestigio, alla pubblicazione di scritti in materie tecnico-professionali;

 f) il materiale distribuito (pubblicazioni, casi, relazioni scritte, ecc.), avendo riguardo al modo in cui il materiale sarà utilizzato (ad es.: per l’impiego durante l’evento quale materiale preparatorio o di supporto o invece quale fonte di riferimento per un uso successivo all’evento), alla sua pertinenza rispetto agli obiettivi e al programma dell’evento, alla accuratezza, aggiornamento, completezza e chiarezza di presentazione del materiale medesimo.

In particolare, alle attività di cui all’art. 3, lettere a) e d) del presente regolamento spettano:

 5 Crediti formativi professionali, se, oltre alla durata di almeno quattro ore, sia garantito, per ogni mezza giornata, che:

 il numero dei relatori non sia inferiore a tre;

 sia previsto dibattito e/o formulazione di quesiti;

 sia distribuito il testo scritto delle relazione tenute;

 4 Crediti formativi professionali se, oltre alla durata di almeno quattro ore, siano garantiti per ogni mezza giornata almeno due dei tre profili sopra indicati;

 3 Crediti formativi professionali se, oltre alla durata di almeno tre ore, sia garantito per ogni mezza giornata almeno uno dei tre profili sopra indicati.

 

 Art. 5.

 Modalità di presentazione della domanda  di riconoscimento dei crediti formativi

 

 Al fine di ottenere il riconoscimento di crediti formativi, il richiedente deve presentare apposita domanda al C.N.N., almeno venti giorni prima della data prevista per lo svolgimento o per l’inizio dell’evento da accreditare.

La domanda deve contenere la descrizione completa dell’evento, in modo da esplicitare tutte le caratteristiche individuate al precedente art. 4 e deve essere presentata esclusivamente attraverso il suo inserimento nell’apposita banca dati accessibile dal sito della Fondazione italiana per il notariato

(www.fondazionenotaritato.it) e dal sito del Consiglio nazionale del notariato (www.notariato.it). La richiesta sarà registrata automaticamente nell’apposita sezione «Banca dati – iniziative da

approvare».

 Per i soggetti privati 1’accreditamento è subordinato all’obbligo di registrazione ai sensi del seguente art. 6 e al versamento al C.N.N. di un contributo dell’importo pari a euro 250,00 per ciascun evento e per ciascuna edizione a titolo di contributo alle spese sostenute per l’analisi dei requisiti dell’ente, la valutazione delle domande e la preparazione delle istruttorie per il riconoscimento dei crediti a ciascuna singola iniziativa.

L’esito positivo dell’istruttoria ed il relativo numero di crediti riconosciuti all’evento saranno resi noti attraverso la pubblicazione nel calendario delle iniziative, disponibile sul sito della Fondazione italiana per il notariato, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data dell’inserimento della richiesta per gli enti pubblici e dalla data del ricevimento della copia del bonifico relativo al contributo versato per i soggetti privati.

 Decorso invano il termine di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, la stessa è da intendersi negata. Il Consiglio informerà il soggetto promotore con comunicazione scritta sul motivo del diniego.

 Il C.N.N. si riserva, in ogni caso, la facoltà di controllare e verificare, anche successivamente all’evento, nelle forme che riterrà opportune, la rispondenza del programma inviato e valutato rispetto all’effettivo svolgimento dei lavori, l’effettiva partecipazione dei relatori indicati nel programma medesimo, l’adeguatezza nonchè l’attendibilità dei meccanismi di attestazione della partecipazione all’evento. Potrà a tal fine richiedere al soggetto organizzatore idonea documentazione.

 Ogni variazione del programma formerà oggetto di specifica valutazione da parte del C.N.N. circa la equivalenza o meno dell’evento così come effettivamente realizzato rispetto al programma su cui si era fondata l’attribuzione dei crediti formativi.

 È motivo di revoca o riduzione dei crediti attribuiti la non corrispondenza dell’evento effettivamente realizzato ai requisiti indicati.

 Fino al riconoscimento dei crediti formativi, i soggetti organizzatori possono segnalare nei programmi unicamente la presentazione al Consiglio nazionale del notariato della relativa richiesta di riconoscimento degli stessi.

 

 Art. 6.

 Modalità di registrazione dei soggetti privati

 

 I soggetti privati che intendano presentare domanda per il riconoscimento di crediti formativi dovranno registrarsi entro il 31 marzo di ogni anno tra i soggetti accreditati nell’ambito del programma di formazione professionale permanente dei notai.

 La registrazione puo’ essere effettuata esclusivamente per via telematica, nelle modalità indicate sul sito della Fondazione italiana per il notariato e sul sito del Consiglio nazionale del notariato.

 Il soggetto dovrà fornire i propri dati anagrafici e la seguente documentazione:

 atto costitutivo e statuto (solo per gli enti privati, in formato PDF);

 relazione sull’attività formativa svolta nell’ultimo triennio in ambito giuridico (in formato PDF);

 programma formativo semestrale o annuale relativamente al settore giuridico (in formato PDF).

 Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, il Consiglio nazionale comunicherà l’avvenuta registrazione, rilasciando una username e una password di accesso al sistema per le future richieste di accreditamento.

Tutti i soggetti accreditati sono tenuti a segnalare ai partecipanti per ciascun evento il numero dei crediti formativi riconosciuti dal Consiglio nazionale del notariato e rilasciare agli stessi un attestato apposito secondo il facsimile allegato.

 L’attestato deve essere conservato dall’interessato per essere presentato, ai fini della registrazione dei crediti, al Consiglio notarile di appartenenza.

 

 Art. 7.

 Controllo e verifica dei crediti formativi

 

 All’acquisizione dei dati concernenti i crediti formativi conseguiti dai notai per ciascuna attività o evento formativo provvedono i Consigli notarili di appartenenza. A tal fine, i Consigli notarili verificano i crediti formativi conseguiti sulla base della documentazione trasmessa dai notai e sono responsabili delle loro conservazione.

 

 Art. 8.

 Banca dati dei crediti formativi

 

 La Fondazione italiana per il notariato mette a disposizione dei consigli notarili distrettuali la banca dati dei crediti formativi, nella quale i consigli registrano i crediti formativi dei notai del distretto, sulla base della verifica di cui al precedente articolo. Attraverso la banca dati, devono essere presentate le richieste di accreditamento.

 

 Art. 9.

 Sanzioni. Poteri dei consigli notarili

 

 Il mancato assolvimento dell’obbligo di formazione biennale costituisce condotta che è valutata dal Consiglio notarile ai sensi dell’art. 147 L.N., ai fini dell’avvio del procedimento disciplinare (1) .

 

 Art. 10.

 Dispensa

 

 I notai sono temporaneamente dispensati dall’obbligo di formazione permanente, quando si verificano le seguenti situazioni: 

 malattia documentata, per un periodo di tempo non inferiore ad un mese;

 interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale;

 gravidanza e maternità (per un periodo di tempo pari a cinque mesi, analogamente al periodo di astensione obbligatoria dal lavoro revisto per le donne lavoratrici dalla legge n. 53/2000, salve l’astensione dall’attività professionale e la malattia documentata);

 altre ipotesi individuate dal Consiglio nazionale del notariato.

 Per ciascuno dei casi sopraindicati, dall’obbligo biennale dei 100 CFP andranno sottratti i crediti formativi in proporzione ai mesi di dispensa.

 Tali dispense sono verificate dai singoli Consigli notarili distrettuali.

 

(1) Articolo modificato dal Consiglio nazionale con delibera n.

 1-118/9 luglio 2009.

 

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