mercoledì, Maggio 15, 2024
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DECRETO MILLE PROROGHE 2011: E’ legge

LEGGE 26 febbraio 2011 , n. 10

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29

dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da

disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia

tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. (11G0052)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di

termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti

in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, e\’

convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla

presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara\’ inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E\’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi\’ 26 febbraio 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2518):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi)

e dal Ministro dell\’economia e finanze (Tremonti) il 29 dicembre

2010.

Assegnato alle Commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e

5ª (Bilancio), in sede referente, il 7 gennaio 2011 con pareri delle

Commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª,

14ª e questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali), in sede

consultiva, sull\’esistenza dei presupposti di costituzionalita\’, il

12 e 18 gennaio 2011.

Esaminato dalle Commissioni riunite, in sede referente, il 19,

26, 27 gennaio; 1, 8, 9, 10 e 11 febbraio 2011.

Esaminato in aula l\’1, 3, 10, 14 e 15 febbraio 2011 ed approvato

il 16 febbraio 2011.

Camera dei deputati (atto n. 4086):

Assegnato alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V

(Bilancio), in sede referente, il 16 febbraio 2011, con pareri del

Comitato per la legislazione e delle Commissioni II, III, IV, VI,

VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e questioni regionali.

Esaminato dalle Commissioni riunite, in sede referente, il 17 e

18 febbraio 2011.

Esaminato in aula il 22, 23 e 24 febbraio 2011 ed approvato, con

modificazioni, il 25 febbraio 2011.

Senato della Repubblica (atto n. 2518-B):

Assegnato alle Commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e

5ª (Bilancio), in sede referente, il 25 febbraio 2011.

Esaminato dalle Commissioni riunite, in sede referente il 25

febbraio 2011.

Esaminato in aula ed approvato il 26 febbraio 2011.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2010, N. 225

All\’articolo 1:

al comma 2, le parole: «ai sensi dell\’articolo 17, comma 3, della

legge 23 agosto 1988, n. 400,» sono soppresse;

dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Le proroghe di termini di cui al comma 2 sono disposte

previo parere della Commissione parlamentare per la semplificazione,

di cui all\’articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n.

246, e successive modificazioni, e delle Commissioni parlamentari

competenti per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri

parlamentari sono resi entro il termine di dieci giorni dalla

trasmissione degli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio

dei Ministri che, decorso il termine, possono essere comunque

adottati.

2-ter. Al comma 1 dell\’articolo 245 del decreto legislativo 19

febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni, le parole: “non

oltre il 31 dicembre 2010″ sono sostituite dalle seguenti: “non oltre

il 31 dicembre 2011″.

2-quater. Al comma 2 dell\’articolo 1 del decreto-legge 29

dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

febbraio 2010, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “il cui mandato e\’ scaduto il 31 dicembre 2009”

sono sostituite dalle seguenti: “il cui mandato e\’ scaduto il 31

dicembre 2010″;

b) le parole: “il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2010”

sono sostituite dalle seguenti: “il cui mandato scade entro il 31

dicembre 2011″;

c) le parole: “a far data dal 1° gennaio 2010” sono sostituite

dalle seguenti: “a far data dal 1° gennaio 2011”;

d) le parole: “non oltre il 31 dicembre 2010” sono sostituite

dalle seguenti: “non oltre il 31 dicembre 2011”.

2-quinquies. I termini e i regimi giuridici indicati nella

tabella 1, allegata al presente decreto, la cui scadenza e\’ fissata

in data successiva al 31 marzo 2011, sono prorogati al 30 aprile

2012. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai

termini e ai regimi giuridici di cui all\’articolo 4, comma 9, del

decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni,

dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e a quelli di cui all\’articolo 1,

comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica

31 maggio 1999, n. 195, per i quali resta ferma la previsione di cui

al comma 2 del presente articolo, nonche\’ a quelli di cui

all\’articolo 12, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i

quali resta fermo quanto previsto dal citato articolo 12, comma 7,

come modificato dall\’articolo 2, comma 17-sexies, del presente

decreto.

2-sexies. Il termine di proroga, riferito alla “FONTE NORMATIVA.

articolo 17, comma 19, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102″, di

cui alla tabella 1, si intende riferito anche agli idonei nei

concorsi pubblici di cui alle medesime disposizioni.

2-septies. L\’articolo 4-bis del decreto-legge 23 dicembre 2003,

n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004,

n. 39, si interpreta nel senso che le modificazioni degli obblighi

assunti attraverso il concordato dall\’ente assuntore, ovvero dai suoi

successori o aventi causa, sono inefficaci, anche se contenuti in

emendamenti statutari, prima della decorrenza dei termini previsti

nel concordato».

All\’articolo 2:

al comma 1, terzo periodo, le parole: «pari a 100 milioni di

euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 100 milioni di euro»;

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. All\’articolo 2, comma 121, della legge 23 dicembre 2009,,

n. 191, e\’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per l\’anno 2011,

una parte dell\’intervento finanziario di cui al comma 117, nella

misura dello 0,6 per cento del totale, e\’ riservata per le spese

dell\’organismo di indirizzo relative all\’istruttoria e verifica dei

progetti di cui al medesimo comma 117″

1-ter. Fino alla completa realizzazione del processo di

attuazione dei trasferimenti di cui all\’articolo 3, comma 1, del

decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, l\’autorita\’ competente

provvede alla ricognizione, limitatamente ai terreni agricoli e alle

valli da pesca della laguna di Venezia, dei compendi costituiti da

valli arginate alla data di entrata in vigore dell\’articolo 28 del

codice della navigazione.

1-quater. Ai sensi e per gli effetti di cui all\’articolo 1, comma

1, e alla tabella 1, con riferimento alla disposizione di cui

all\’articolo 17, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120, con

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare

entro il medesimo termine di proroga di cui all\’articolo 1, comma 1,

sono disciplinate le modalita\’ e le procedure di richiesta e rilascio

di un\’autorizzazione al candidato al conseguimento del certificato di

idoneita\’ alla guida del ciclomotore, che consenta allo stesso di

esercitarsi alla guida, dopo aver superato la prevista prova di

controllo delle cognizioni. Sono altresi\’ disciplinate la validita\’

di tale autorizzazione e le modalita\’ dell\’esercitazione alla guida

del ciclomotore, almeno in conformita\’ alle disposizioni di cui

all\’articolo 122, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in quanto

applicabili, anche in deroga alle disposizioni dell\’articolo 170,

comma 2, dello stesso decreto legislativo, prevedendo altresi\’ che la

prova pratica di guida non possa essere sostenuta prima che sia

trascorso un mese dalla data del rilascio della predetta

autorizzazione, che tra una prova d\’esame sostenuta con esito

sfavorevole ed una successiva prova debba trascorrere almeno un mese

e che nel limite di validita\’ dell\’autorizzazione sia consentito

ripetere una volta soltanto la prova pratica di guida. Si applicano

altresi\’ le disposizioni di cui all\’articolo 122, commi 7, 8 e 9, del

predetto decreto legislativo. Il conducente che si esercita alla

guida di un ciclomotore senza aver ottenuto la prescritta

autorizzazione ovvero con autorizzazione scaduta e\’ punito ai sensi

dell\’articolo 116, comma 13-bis, del decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285, e successive modificazioni.

1-quinquies. Il termine di cui all\’articolo 15, comma 1, della

legge 19 febbraio 2004, n. 40, e\’ prorogato al 30 aprile 2011. Fatte

salve le disposizioni di cui all\’articolo 11 della legge 19 febbraio

2004, n. 40, nonche\’ le disposizioni di cui all\’articolo 8 del

decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, tutte le strutture

autorizzate all\’applicazione delle tecniche di procreazione

medicalmente assistita inviano i dati richiesti al Ministero della

salute, che cura il successivo inoltro, nell\’ambito delle rispettive

competenze, all\’Istituto superiore di sanita\’ e al Centro nazionale

trapianti. Con decreto del Ministero della salute, di natura non

regolamentare, sono disciplinate le modalita\’ di comunicazione dei

dati di cui al presente comma da parte delle strutture autorizzate

all\’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente

assistita, ai fini del successivo inoltro, sia in forma aggregata che

disaggregata, rispettivamente all\’Istituto superiore di sanita\’ e al

Centro nazionale trapianti. Le amministrazioni interessate provvedono

all\’attuazione del presente comma nell\’ambito delle risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-sexies. In attuazione dell\’articolo 40, comma 2, della legge 4

giugno 2010, n. 96, e con efficacia protratta fino alla data di

entrata in vigore delle disposizioni conseguenti all\’Accordo

concernente i “requisiti minimi organizzativi, strutturali e

tecnologici delle attivita\’ sanitarie dei servizi trasfusionali e

delle unita\’ di raccolta e sul modello per le visite di verifica”,

sancito in data 16 dicembre 2010 tra il Governo e le regioni e

province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita\’ allo stesso

Accordo, il Ministro della salute, con propri decreti da emanare

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto:

a) istituisce l\’elenco nazionale dei valutatori per il sistema

trasfusionale, affidandone la tenuta al Centro nazionale sangue, per

lo svolgimento dei compiti previsti dall\’articolo 5 del decreto

legislativo 20 dicembre 2007, n. 261;

b) definisce, ai fini dell\’emanazione del decreto ministeriale

previsto dall\’articolo 40, comma 4, della citata legge n. 96 del

2010, le modalita\’ per la presentazione da parte degli interessati e

per la valutazione, da parte dell\’Agenzia italiana del farmaco, delle

istanze volte a ottenere l\’inserimento fra i centri e le aziende

autorizzati alla stipula delle convenzioni;

c) disciplina, nelle more della compiuta attuazione di quanto

previsto dal citato Accordo del 16 dicembre 2010, che comunque dovra\’

avvenire entro il 31 dicembre 2014, le modalita\’ attraverso le quali

l\’Agenzia italiana del farmaco assicura l\’immissione in commercio dei

medicinali emoderivati prodotti da plasma raccolto sul territorio

nazionale nonche\’ l\’esportazione del medesimo per la lavorazione in

Paesi comunitari e l\’Istituto superiore di sanita\’ assicura il

relativo controllo di stato.

1-septies. Dall\’attuazione delle disposizioni del comma 1-sexies

non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica. Alle attivita\’ disposte dal comma 1-sexies si provvede

nell\’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente.

1-octies. Il Comitato per la verifica delle cause di servizio di

cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica

29 ottobre 2001, n. 461, e\’ prorogato, fino al 31 dicembre 2013,

nella composizione in atto alla data di entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica»;

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni

di carattere finanziario in materia di ciclo di gestione dei rifiuti,

comprese le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del

decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, la copertura

integrale dei costi diretti e indiretti dell\’intero ciclo di gestione

dei rifiuti puo\’ essere assicurata, anche in assenza di una

dichiarazione dello stato di emergenza e anche in deroga alle vigenti

disposizioni in materia di sospensione, sino all\’attuazione del

federalismo fiscale, del potere di deliberare aumenti dei tributi,

delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di

aliquote attribuiti agli enti territoriali, con le seguenti

modalita\’:

a) possono essere applicate nella regione interessata le

disposizioni di cui all\’articolo 5, comma 5-quater, della legge 24

febbraio 1992, n. 225, introdotto dal comma 2-quater del presente

Articolo, con limite di incremento dell\’imposta raddoppiato rispetto

a quello ivi previsto;

b) i comuni possono deliberare un\’apposita maggiorazione

dell\’addizionale all\’accisa sull\’energia elettrica di cui

all\’articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28

novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

gennaio 1989, n. 20, con maggiorazione non superiore al vigente

importo della predetta addizionale;

c) le province possono deliberare un\’apposita maggiorazione

dell\’addizionale all\’accisa sull\’energia elettrica di cui

all\’articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto-legge 28 novembre

1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio

1989, n. 20, con maggiorazione non superiore al vigente importo della

predetta addizionale.

2-ter. I comuni della regione Campania destinatari della

riduzione dei trasferimenti disposta in attuazione dell\’articolo 12

del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, ferma la facolta\’

prevista dal comma 2-bis, lettera b), del presente articolo,

deliberano, a decorrere dall\’anno 2011, anche in assenza di una

dichiarazione dello stato di emergenza, un\’apposita maggiorazione

dell\’addizionale all\’accisa sull\’energia elettrica di cui

all\’articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28

novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

gennaio 1989, n. 20, con un\’aliquota indifferenziata e un gettito non

inferiore all\’importo annuale dei trasferimenti ridotti, incrementato

fino al 10 per cento.

2-quater. All\’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,

dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti:

“5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di

emergenza, il Presidente della regione interessata dagli eventi di

cui all\’articolo 2, comma 1, lettera c), qualora il bilancio della

regione non rechi le disponibilita\’ finanziarie sufficienti per

effettuare le spese conseguenti all\’emergenza ovvero per la copertura

degli oneri conseguenti alla stessa, e\’ autorizzato a deliberare

aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente

legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero

delle maggiorazioni di aliquote attribuite alla regione, nonche\’ ad

elevare ulteriormente la misura dell\’imposta regionale di cui

all\’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990,

n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori

rispetto alla misura massima consentita.

5-quinquies. Qualora le misure adottate ai sensi del comma

5-quater non siano sufficienti, ovvero in tutti gli altri casi di

eventi di cui al comma 5-quater di rilevanza nazionale, puo\’ essere

disposto l\’utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione

civile. Qualora sia utilizzato il fondo di cui all\’articolo 28 della

legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo e\’ corrispondentemente e

obbligatoriamente reintegrato in pari misura con le maggiori entrate

derivanti dall\’aumento dell\’aliquota dell\’accisa sulla benzina e

sulla benzina senza piombo, nonche\’ dell\’aliquota dell\’accisa sul

gasolio usato come carburante di cui all\’allegato I del testo unico

delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla

produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,

di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive

modificazioni. La misura dell\’aumento, comunque non superiore a

cinque centesimi al litro, e\’ stabilita con provvedimento del

direttore dell\’Agenzia delle dogane in misura tale da determinare

maggiori entrate corrispondenti all\’importo prelevato dal fondo di

riserva. La disposizione del terzo periodo del presente comma si

applica anche per la copertura degli oneri derivanti dal differimento

dei termini per i versamenti tributari e contributivi ai sensi del

comma 5-ter.

5-sexies. Il Fondo di cui all\’articolo 28 del decreto-legge 18

novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23

dicembre

1966, n. 1142, puo\’ intervenire anche nei territori per i quali

e\’ stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 del

presente articolo. A tal fine sono conferite al predetto Fondo le

disponibilita\’ rivenienti dal Fondo di cui all\’articolo 5 della legge

31 luglio 1997, n. 261. Con uno o piu\’ decreti di natura non

regolamentare del Ministro dell\’economia e delle finanze, sentita la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto della

disciplina comunitaria, sono individuate le aree di intervento,

stabilite le condizioni e le modalita\’ per la concessione delle

garanzie, nonche\’ le misure per il contenimento dei termini per la

determinazione della perdita finale e dei tassi di interesse da

applicare ai procedimenti in corso”.

2-quinquies. Alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) all\’articolo 5, comma 2, e\’ aggiunto, in fine, il seguente

periodo: “Le ordinanze sono emanate di concerto, relativamente agli

aspetti di carattere finanziario, con il Ministro dell\’economia e

delle finanze”;

b) all\’articolo 5, comma 5-bis:

1) al penultimo periodo, le parole: “e all\’ISTAT” sono sostituite

dalle seguenti: “, all\’ISTAT e alla competente sezione regionale

della Corte dei conti”;

2) e\’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Al fine di

garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della

rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra

le contabilita\’ speciali”.

2-sexies. All\’articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994,

n. 20, dopo la lettera c), e\’ inserita la seguente:

“c-bis) i provvedimenti commissariali adottati in attuazione

delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri emanate ai

sensi dell\’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n.

225;”.

2-septies. All\’articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre

2000, n. 340, dopo il primo periodo e\’ inserito il seguente: “Per i

provvedimenti di cui all\’articolo 3, comma 1, lettera c-bis), della

legge 14 gennaio 1994, n. 20, il termine di cui al primo periodo,

incluso quello per la risposta ad eventuali richieste istruttorie, e\’

ridotto a complessivi sette giorni; in ogni pcaso l\’organo emanante

ha facolta\’, con motivazione espressa, di dichiararli

provvisoriamente efficaci”.

2-octies. I funzionari e commissari delegati, commissari di

Governo o in qualunque modo denominati, nominati dalla Presidenza del

Consiglio dei Ministri, autorizzati alla gestione di fondi statali,

titolari di contabilita\’ speciali per la realizzazione di interventi,

programmi e progetti o per lo svolgimento di particolari attivita\’,

rendicontano nei termini e secondo le modalita\’ di cui all\’articolo

5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I rendiconti

sono trasmessi all\’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero

dell\’economia e delle finanze per il controllo e per il successivo

inoltro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all\’ISTAT e alla

competente sezione regionale della Corte dei conti. Le

amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al

presente comma nell\’ambito delle risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2-novies. Entro il termine del 15 marzo 2011 sono revocati i

fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorita\’ portuali per la

realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte dei quali non sia

stato pubblicato il bando di gara per l\’assegnazione dei lavori entro

il quinto anno dal trasferimento o dall\’assegnazione. Con decreto del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il

Ministro dell\’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, si provvede alla ricognizione dei finanziamenti

revocati e all\’individuazione della quota, per l\’anno 2011, nel

limite di 250 milioni di euro, che deve essere destinata alle

seguenti finalita\’:

a) nel limite di 150 milioni di euro alle Autorita\’ portuali che

hanno attivato investimenti con contratti gia\’ sottoscritti o con

bandi di gara pubblicati alla data del 30 settembre 2010 in

attuazione delle disposizioni di cui all\’articolo 1, comma 991, della

legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) nel limite di 20 milioni di euro alle Autorita\’ i cui porti

sono interessati da prevalente attivita\’ di transhipment al fine di

garantire l\’attuazione delle disposizioni di cui all\’articolo 5,

comma 7-duodecies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;

c) per le disponibilita\’ residuali alle Autorita\’ portuali che

presentano progetti cantierabili.

2-decies. Con il decreto di cui al comma 2-novies si provvede

altresi\’ all\’individuazione delle somme che devono essere versate ad

apposito capitolo dello stato di previsione dell\’entrata del bilancio

dello Stato, nell\’anno 2011, dalle Autorita\’ portuali interessate

dalla revoca dei finanziamenti per essere riassegnate ai pertinenti

capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture

e dei trasporti e delle somme di cui al comma 2-undecies. Con

successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

di concerto con il Ministro dell\’economia e delle finanze, per gli

anni 2012 e 2013 si provvede ad individuare le quote dei

finanziamenti revocati ai sensi del comma 2-novies e ad assegnarle

alle Autorita\’ portuali, secondo criteri di priorita\’ individuati nei

medesimi decreti, per progetti cantierabili, compatibilmente con i

vincoli di finanza pubblica. In caso di mancato avvio dell\’opera,

decorsi centottanta giorni dall\’aggiudicazione definitiva del bando

di gara, il finanziamento si intende revocato ed e\’ riassegnato ad

altri interventi con le medesime modalita\’ dei finanziamenti revocati

ai sensi del comma 2-novies.

2-undecies. Nel caso in cui la revoca riguardi finanziamenti

realizzati mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di

ammortamento a carico dello Stato, con i decreti di cui al comma

2-decies e\’ disposta la cessione della parte di finanziamento ancora

disponibile presso il soggetto finanziatore ad altra Autorita\’

portuale, fermo restando che il Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti continua a corrispondere alla banca mutuante, fino alla

scadenza quindicennale, la quota del contributo dovuta in relazione

all\’ammontare del finanziamento erogato. L\’eventuale risoluzione dei

contratti di mutuo non deve comportare oneri per la finanza pubblica.

All\’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito,

con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, i commi 8-bis,

8- ter e 8-quater sono abrogati. Le previsioni di cui al comma

2-novies non si applicano ai fondi trasferiti o assegnati alle

Autorita\’ portuali per il finanziamento di opere in scali marittimi

da esse amministrati ricompresi in siti di bonifica di interesse

nazionale ai sensi dell\’articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n.

426.

2-duodecies. Con il decreto di cui all\’articolo 1, comma 40,

quinto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, si provvede

all\’assegnazione di un contributo di euro 200.000 per l\’anno 2011 a

favore dell\’associazione Alleanza degli ospedali italiani nel mondo.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della

dotazione finanziaria di cui all\’articolo 1, comma 40, quarto

periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

2-terdecies. Le risorse stanziate ai sensi dell\’articolo 1, comma

219, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogate per l\’anno

2011, nel limite di 2 milioni di euro. Al relativo onere, pari a 2

milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della

dotazione finanziaria di cui all\’articolo 1, comma 40, quarto

periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

2-quaterdecies. E\’ differita al 1° gennaio 2012 l\’applicazione

dell\’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le

federazioni sportive iscritte al CONI, comunque nel limite di spesa

di 2 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell\’economia e

delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, sono dettate

apposite modalita\’ attuative della presente disposizione, anche al

fine di prevedere misure che assicurino adeguate forme di controllo

sul rispetto del predetto limite di spesa. Al relativo onere si

provvede, per l\’anno 2011, mediante corrispondente riduzione della

dotazione finanziaria di cui all\’articolo 1, comma 40, quarto

periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. All\’articolo 1, comma

2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e\’ aggiunto, in

fine, il seguente periodo: “Fino alla revisione organica della

disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto

continuano ad applicarsi anche al CONI”.

2-quinquiesdecies. Il termine del 31 dicembre 2010 di cui

all\’articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 3 novembre 2008, n.

171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n.

205, e\’ differito al 31 dicembre 2011. Entro tale termine, il

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede,

con le procedure di cui all\’articolo 26 del decreto-legge 25 giugno

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto

2008, n. 133, all\’adozione del regolamento di riordino o di

soppressione, previa liquidazione, dell\’Ente per lo sviluppo

dell\’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e

Irpinia. In caso di soppressione e messa in liquidazione, la

responsabilita\’ dello Stato e\’ limitata all\’attivo in conformita\’

alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa. Al relativo

onere, pari a 272.000 euro per l\’anno 2011, l\’Ente per lo sviluppo

dell\’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e

Irpinia provvede con proprie disponibilita\’ di bilancio. Alla

compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e\’ indebitamento

netto derivanti dall\’applicazione del precedente periodo si provvede

mediante corrispondente utilizzo, per euro 272.000 per l\’anno 2011 in

termini di sola cassa, del fondo di cui all\’articolo 6, comma 2, del

decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,

dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189»;

il comma 3 e\’ sostituito dal seguente:

«3. E\’ sospesa la riscossione delle rate in scadenza tra il 1°

gennaio 2011 e il 31 ottobre 2011 previste dall\’articolo 39, commi

3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La

ripresa della riscossione delle rate non versate ai sensi del

presente comma e\’ disciplinata, con decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri in modo da non determinare effetti

peggiorativi sui saldi di finanza pubblica»;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. In ragione della straordinaria urgenza connessa alle

necessita\’ di tutela ambientale, di tutela del paesaggio e di

protezione dai rischi idrogeologici, le disposizioni di cui

all\’articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, si attuano

entro il 30 settembre 2011. Trascorso inutilmente tale termine, con

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro i

successivi trenta giorni, si procede alla nomina di un commissario ad

acta che provvede alla predisposizione e attuazione di ogni

intervento necessario.

3-ter. All\’attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis si

provvede nei limiti delle risorse di cui all\’articolo 8, comma 3,

della legge 23 marzo 2001, n. 93, allo scopo appostate.

3-quater. All\’articolo 39 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.

122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: “entro lo stesso mese di gennaio

2011 con le modalita\’ stabilite” sono sostituite dalle seguenti:

“entro il mese di dicembre 2011 con le modalita\’ e i termini

stabiliti”;

b) al comma 3-ter, le parole: “entro lo stesso mese di gennaio

2011 con le modalita\’ stabilite” sono sostituite dalle seguenti:

“entro il mese di dicembre 2011 con le modalita\’ e i termini

stabiliti”.

3-quinquies. All\’articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003,

n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004,

n. 39, dopo il comma 4-ter.1, e\’ inserito il seguente:

“4-ter.2. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma non

risulti completato, in ragione del protrarsi delle conseguenze di

ordine economico e produttivo determinate dagli eventi sismici del

2009 nella regione Abruzzo che continuano a generare complessita\’

nelle operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione a

terzi dei complessi aziendali, il Ministro dello sviluppo economico,

su istanza del Commissario straordinario, sentito il Comitato di

sorveglianza, puo\’ disporre la proroga del termine di esecuzione del

programma per i gruppi industriali con imprese o unita\’ locali nella

regione Abruzzo, fino al 30 giugno 2011. Agli oneri derivanti

dall\’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, nel

limite massimo di 2.500.000 euro per l\’anno 2011, si provvede a

valere sulle risorse di cui all\’articolo 14, comma 1, del

decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 giugno 2009, n. 77″.

3-sexies. Il comune dell\’Aquila, in deroga all\’articolo 14, comma

9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all\’articolo 24,

comma 1, del decreto, legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, puo\’

stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2011,

2012 e 2013 nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per

ciascun anno. I comuni montani della provincia dell\’Aquila e di cui

all\’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con

popolazione inferiore a 15.000 abitanti, che al 31 dicembre 2010

abbiano una dotazione di personale pari o inferiore ai due terzi

della pianta organica, possono stipulare contratti di lavoro a tempo

determinato per gli anni 2011, 2012 e 2013, nel limite di spesa

complessivo di 1 milione di euro per ciascun anno, per avvalersi di

personale fino al limite di quattro quinti della pianta organica e

nel rispetto delle condizioni prescritte dal patto di stabilita\’

interno, fatto comunque salvo il limite del 40 per cento nel rapporto

tra spese per il personale e spesa corrente. I predetti contratti

sono consentiti nel rispetto del patto di stabilita\’ interno. Alla

compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento

netto derivanti dall\’applicazione dei precedenti periodi si provvede

mediante corrispondente utilizzo, per euro 1 milione per ciascuno

degli anni 2011, 2012 e 2013, in termini di sola cassa, del fondo di

cui all\’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.

154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.

189.

3-septies. Al fine di agevolare la definitiva ripresa delle

attivita\’ nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009, di cui

all\’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,

l\’avvio delle procedure per il rinnovo degli organi dell\’Accademia di

belle arti e del Conservatorio di musica Alfredo Casella dell\’Aquila

e\’ differito al 1° novembre 2012 con la conseguente proroga del

termine di operativita\’ dei rispettivi organi.

3-octies. Al fine di contribuire alla ripresa economica e

occupazionale delle zone colpite dagli eventi sismici nella regione

Abruzzo nel mese di aprile 2009, di cui al capo III del decreto-legge

28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

giugno 2009, n. 77, il Commissario delegato di cui all\’ordinanza del

Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 2007, n. 3614,

provvede, entro il 30 giugno 2011, ad avviare la bonifica del sito

d\’interesse nazionale di “Bussi sul Tirino”, come individuato e

perimetrato con decreto del Ministro dell\’ambiente e della tutela del

territorio e del mare 29 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2008. Le opere e gli interventi di

bonifica e messa in sicurezza dovranno essere prioritariamente

attuati sulle aree industriali dismesse e siti limitrofi, al fine di

consentirne la reindustrializzazione. Agli oneri derivanti

dall\’attuazione del presente comma, nel limite di 15 milioni di euro

per l\’anno 2011, 20 milioni di euro per l\’anno 2012 e 15 milioni di

euro per l\’anno 2013, si provvede a valere sulle risorse di cui

all\’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

3-novies. Agli enti locali della provincia dell\’Aquila, soggetti

responsabili di impianti fotovoltaici, che alla data di entrata in

vigore del presente decreto abbiano ottenuto il preventivo di

connessione o la Soluzione tecnica minima generale di cui alla

delibera dell\’Autorita\’ per l\’energia elettrica e il gas n. ARG/elt

99/08 del 23 luglio 2008, continuano ad applicarsi, anche in deroga a

quanto previsto dal comma 2 dell\’articolo 19 del decreto del Ministro

dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010, le condizioni previste per gli

impianti fotovoltaici di cui all\’articolo 2, comma 173, della legge

24 dicembre 2007, n. 244, nonche\’ le tariffe incentivanti, di cui

all\’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19

febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23

febbraio 2007, previste per gli impianti entrati in esercizio entro

il 31 dicembre 2010.

3-decies. A decorrere dall\’anno 2011 e\’ istituita, per il giorno

6 aprile, la Giornata della memoria per le vittime del terremoto del

6 aprile 2009 che ha colpito la provincia dell\’Aquila e altri comuni

abruzzesi, nonche\’ degli altri eventi sismici e delle calamita\’

naturali che hanno colpito l\’Italia. Tale giornata non costituisce

festivita\’ ai fini lavorativi»;

il comma 4 e\’ sostituito dal seguente:

«4. A decorrere dal 1° gennaio 2011, le disposizioni di cui

all\’articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 340, della legge 24

dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate

fino al 31 dicembre 2013»;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Il limite di cui all\’articolo 1, comma 53, della legge 24

dicembre 2007, n. 244, non si applica ai crediti d\’imposta concessi

in base all\’articolo 1, commi 325, 327 e 335, della medesima legge.

4-ter. A decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2013

e\’ istituito, per l\’accesso a pagamento nelle sale cinematografiche,

ad esclusione di quelle delle comunita\’ ecclesiali o religiose, un

contributo speciale a carico dello spettatore pari a 1 euro, da

versare all\’entrata del bilancio dello Stato. Con decreto

interdirigenziale dei Ministeri per i beni e le attivita\’ culturali e

dell\’economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni

applicative del presente comma, anche relative alle procedure di

riscossione e di versamento del contributo speciale.

4-quater. All\’onere derivante dai commi 4 e 4-bis si provvede,

entro il limite di spesa di euro 90.000.000 per ciascuno degli anni

2011, 2012 e 2013:

a) quanto a euro 45.000.000 per l\’anno 2011, con le modalita\’ e

nell\’ambito delle risorse indicate all\’articolo 3;

b) quanto a euro 45.000.000 per l\’anno 2011 e quanto a euro

90.000.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante utilizzo di

parte delle maggiori entrate derivanti dal contributo speciale di cui

al comma 4-ter. L\’eventuale maggior gettito eccedente il predetto

limite di spesa e\’ riassegnato allo stato di previsione del Ministero

per i beni e le attivita\’ culturali per essere destinato al

rifinanziamento del fondo di cui all\’articolo 12 del decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. Il

Ministro dell\’economia e delle finanze e\’ autorizzato ad apportare,

con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4-quinquies. Le disposizioni di cui all\’articolo 3, comma 2-ter,

della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, in

materia di concessione di contributi alle emittenti radiotelevisive,

comunque costituite, che trasmettano programmi in lingua francese,

ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d\’Aosta,

Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, si applicano anche per

l\’anno finanziario 2011. All\’onere derivante dal presente comma, nel

limite di 1 milione di euro per l\’anno 2011, si provvede a valere

sulle risorse di cui all\’articolo 1, comma 61, della legge 13

dicembre 2010, n. 220.

4-sexies. Fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare in

via indiretta in Abruzzo ai sensi dell\’articolo 14, comma 3, del

decreto-legge, 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nell\’ambito delle risorse

finanziarie disponibili di cui all\’articolo 8, comma 4, del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli enti di previdenza pubblici

possono proseguire l\’attuazione dei piani di investimento deliberati

dai competenti organi dei predetti enti alla data del 31 dicembre

2007 e approvati dai Ministeri vigilanti, subordinatamente

all\’adozione da parte dei medesimi organi, entro il 31 dicembre 2011,

di provvedimenti confermativi delle singole iniziative di

investimento inserite nei piani.

4-septies. Le disposizioni di cui all\’articolo 2, comma 4, del

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8

luglio 2005, n. 169, si applicano per i componenti degli organi in

carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, con il limite massimo di durata corrispondente a

tre mandati consecutivi.

4-octies. Sono prorogati per l\’anno 2011 gli interventi di cui

all\’articolo 1, commi 927, 928 e 929, della legge 27 dicembre 2006,

n. 296. Per le finalita\’ di cui al periodo precedente e\’ autorizzata

la spesa di 30 milioni di euro per l\’anno 2011, da destinare al

rifinanziamento del Fondo per il passaggio al digitale di cui

all\’articolo 1, comma 927, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Ai

relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per l\’anno 2011, si

provvede nell\’ambito delle risorse finalizzate ad interventi per la

banda larga dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, nell\’importo

complessivo deliberato dal CIPE in data 11 gennaio 2011.

4-novies. Il servizio all\’estero del personale docente e

amministrativo della scuola e\’ prorogato, nella stessa sede, fino al

raggiungimento di un periodo di permanenza non superiore

complessivamente a nove anni scolastici non rinnovabili. La durata

del servizio all\’estero non puo\’ quindi essere superiore ai nove anni

scolastici. La proroga del servizio all\’estero non si applica

conseguentemente al personale che abbia gia\’ prestato un servizio

all\’estero per un periodo pari o superiore ai nove anni scolastici.

Limitatamente agli anni scolastici 2010-2011, 2011-2012 e 2012-2013,

sono sospese le procedure di mobilita\’ estero per estero relative al

predetto personale a tempo indeterminato in servizio presso le

iniziative e istituzioni scolastiche italiane all\’estero e presso i

lettorati. Sono comunque garantite le procedure di mobilita\’ del

personale in servizio presso le Scuole europee. Sono altresi\’

assicurati i trasferimenti d\’ufficio e quelli da sedi particolarmente

disagiate. Ai fini dell\’applicazione del presente comma, sono

utilizzate sino al 31 agosto 2012 le graduatorie riformulate e

aggiornate per la destinazione all\’estero del personale scolastico a

tempo indeterminato, relative al triennio scolastico 2007-2008,

2008-2009 e 2009-2010.

4-decies. Previa autorizzazione dell\’Unione europea, la garanzia

richiesta ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti 21 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 257 del 3 novembre 2010, e\’ concessa, entro il termine del 31

dicembre 2011, quale aiuto sotto forma di garanzia, nei limiti ed

alle condizioni di cui all\’articolo 4 della direttiva del Presidente

del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2010, recante le modalita\’

di applicazione della comunicazione della Commissione europea “Quadro

temporaneo dell\’Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno

dell\’accesso al finanziamento nell\’attuale situazione di crisi

economica e finanziaria”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13

del 18 gennaio 2011.

4-undecies. All\’articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008,

n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.

133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 14 la parola: “6,” e\’ soppressa;

b) al comma 15 e\’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Un

elenco contenente le sole informazioni necessarie per

l\’identificazione dei destinatari delle sanzioni e per

l\’individuazione del periodo di decorrenza delle stesse puo\’ essere

pubblicato nel sito internet della suddetta autorita\’ competente ai

fini della relativa conoscenza e per l\’adozione degli eventuali

specifici provvedimenti da parte degli enti e delle amministrazioni

preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse”.

4-duodecies. Per l\’anno 2011, il termine di cui all\’articolo 55,

comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive

modificazioni, per il versamento dei premi assicurativi da parte

delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, e\’ fissato al

16 giugno. Per l\’anno finanziario 2011 una quota delle risorse, pari

ad euro 246 milioni, del Fondo per il proseguimento degli interventi

a favore dell\’autotrasporto di merci, iscritto nello stato di

previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e\’

ripartita tra i pertinenti programmi degli stati di previsione delle

Amministrazioni interessate e destinata agli interventi a sostegno

del settore dell\’autotrasporto con le modalita\’ di cui all\’articolo

1, comma 40, ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

4-terdecies. All\’articolo 11-bis del decreto legislativo 21

novembre 2005, n. 286, il comma 3 e\’ sostituito dal seguente:

“3. Per l\’esercizio dell\’attivita\’ di commercio di tutte le

unita\’ di movimentazione usate si applicano le disposizioni degli

articoli 126 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,

di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773″.

4-quaterdecies. E\’ prorogato al 31 marzo 2011 il termine di cui

all\’articolo 38, comma 2, primo periodo, della legge 1° agosto 2002,

n. 166, per la sottoscrizione dei contratti relativi ai servizi di

trasporto ferroviario di interesse nazionale da sottoporre al regime

degli obblighi di servizio pubblico tra il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero

dell\’economia e delle finanze, e la societa\’ Trenitalia Spa. Nelle

more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico il

Ministero dell\’economia e delle finanze e\’ autorizzato a

corrispondere a Trenitalia le somme previste, per gli anni 2009 e

2010, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli

obblighi di servizio pubblico nel settore dei tra- sporti per

ferrovia, in applicazione della vigente normativa comunitaria.

4-quinquiesdecies. Fino al 31 dicembre 2011 si applica la

disciplina previgente all\’articolo 2, comma 212, lettera b), numero

2), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la parte relativa alle

controversie in materia di lavoro dinanzi alla Corte di cassazione.

Agli oneri derivanti dall\’attuazione della presente disposizione,

pari a euro 800.000, si provvede mediante corrispondente riduzione

della dotazione finanziaria di cui all\’articolo 1, comma 40, quarto

periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

4-sexiesdecies. All\’articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto

legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, dopo

le parole: “31 dicembre 2010” sono inserite le seguenti: “ad

eccezione dei rifiuti provenienti dalla frantumazione degli

autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi per i quali sono

autorizzate discariche monodedicate che possono continuare ad operare

nei limiti delle capacita\’ autorizzate alla data di entrata in vigore

della legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.

225″.

4-septiesdecies. Fino al 31 agosto 2012 e\’ prorogato il

Commissario straordinario attualmente in carica presso l\’Agenzia

nazionale per lo sviluppo dell\’autonomia scolastica (ANSAS).

4-duodevicies. Al fine di definire il sistema nazionale di

valutazione in tutte le sue componenti, con regolamento da emanare,

ai sensi dell\’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.

400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, e\’ riorganizzata,

all\’interno del Ministero dell\’istruzione, dell\’universita\’ e della

ricerca, la funzione ispettiva, secondo parametri che ne assicurino

l\’autonomia e l\’indipendenza, finalizzata alla valutazione esterna

della scuola, da effettuare periodicamente, secondo modalita\’ e

protocolli standard definiti dallo stesso regolamento. La relativa

pianta organica rimane quella gia\’ prevista dal regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17. La

riorganizzazione non comporta alcun onere a carico della finanza

pubblica.

4-undevicies. Con regolamento da emanare, ai sensi

ddell\’articoloicolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, e\’ individuato il sistema nazionale

di valutazione definendone l\’apparato che si articola:

a) nell\’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e

ricerca educativa, con compiti di sostegno ai processi di

miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del

personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica;

b) nell\’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di

istruzione e formazione, con compiti di predisposizione di prove di

valutazione degli apprendimenti per le scuole di ogni ordine e grado,

di partecipazione alle indagini internazionali, oltre alla

prosecuzione delle indagini nazionali periodiche sugli standard

nazionali;

c) nel corpo ispettivo, autonomo e indipendente, con il compito

di valutare le scuole e i dirigenti scolastici secondo quanto

previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150»;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Il termine del 31 dicembre 2010 previsto dall\’articolo

19, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e\’

differito al 30 aprile 2011. Conseguentemente, in considerazione

della massa delle operazioni di attribuzione della rendita presunta,

l\’Agenzia del territorio notifica gli atti di attribuzione della

predetta rendita mediante affissione all\’albo pretorio dei comuni

dove sono ubicati gli immobili. Dell\’avvenuta affissione e\’ data

notizia con comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, nel

sito internet dell\’Agenzia del territorio, nonche\’ presso gli uffici

provinciali ed i comuni interessati. Trascorsi sessanta giorni dalla

data di pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale,

decorrono i termini per la proposizione del ricorso dinanzi alla

commissione tributaria provinciale competente. In deroga alle vigenti

disposizioni, la rendita catastale presunta e quella successivamente

dichiarata come rendita proposta o attribuita come rendita catastale

definitiva producono effetti fiscali fin dalla loro iscrizione in

catasto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, salva la prova contraria

volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza. I

tributi, erariali e locali, commisurati alla base imponibile

determinata con riferimento alla rendita catastale presunta, sono

corrisposti a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le procedure

previste per l\’attribuzione della rendita presunta si applicano anche

agli immobili non dichiarati in catasto, individuati ai sensi

dell\’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a

far data dal 2 maggio 2011.

5-ter. All\’articolo 14 del regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 222, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “entro tre mesi” sono sostituite dalle

seguenti: “entro sei mesi”;

b) al comma 2, le parole: “entro sei mesi” sono sostituite dalle

seguenti: “entro nove mesi”.

5-quater. All\’articolo 7, comma 20, ultimo periodo, del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: “per le stazioni

sperimentali” sono inserite le seguenti: “, il Banco nazionale di

prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali”.

5-quinquies. All\’allegato 2 di cui all\’articolo 7, comma 20, del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l\’ottava voce e\’ inserita la

seguente:

“Enti soppressi: Banco nazionale di prova per le armi da fuoco

portatili e per le munizioni commerciali. Amministrazione subentrante

nell\’esercizio dei relativi compiti e attribuzioni: CCIAA Brescia”.

5-sexies. All\’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio

2010, n. 122, e\’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A tal fine,

qualora non si raggiunga un accordo con le organizzazioni sindacali

sulle materie oggetto di contrattazione in tempo utile per dare

attuazione ai suddetti principi, la Banca d\’Italia provvede sulle

materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva eventuale

sottoscrizione dell\’accordo”.

5-septies. Le societa\’ di capitali di cui all\’articolo 3-bis,

comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, devono

risultare in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro

delle politiche agricole alimentari e forestali 27 marzo 2008,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 7 maggio 2008, entro

il 31 marzo 2011.

5-octies. Il termine di cui all\’articolo 3, comma 25, della legge

24 dicembre 2007, n. 244, e\’ prorogato fino alla completa definizione

delle attivita\’ residue affidate al commissario liquidatore e

comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

5-novies. Il termine di validita\’ del Programma nazionale

triennale della pesca e dell\’acquacoltura di cui all\’articolo 5,

comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con

decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

3 agosto 2007, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta

Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007, e\’ prorogato al 31 dicembre

2011.

5-decies. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e

forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e

l\’acquacoltura, adotta il Programma nazionale triennale della pesca,

di seguito denominato “Programma nazionale”, contenente gli

interventi di esclusiva competenza nazionale indirizzati alla tutela

dell\’ecosistema marino e della concorrenza e competitivita\’ delle

imprese di pesca nazionali, nel rispetto dell\’articolo 117 della

Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria.

5-undecies. Sono destinatari degli interventi del Programma

nazionale gli imprenditori ittici di cui agli articoli 2 e 3 del

decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive

modificazioni, i soggetti individuati in relazione ai singoli

interventi previsti dal Programma nazionale e, relativamente alle

iniziative di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo

26 maggio 2004, n. 154, le associazioni nazionali riconosciute delle

cooperative della pesca, le associazioni nazionali delle imprese di

pesca con rappresentanza diretta nel CNEL, le associazioni nazionali

delle imprese di acquacoltura e le organizzazioni sindacali nazionali

stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento

nel settore della pesca e gli enti bilaterali previsti da tale

contratto collettivo di riferimento del settore, i consorzi

riconosciuti ed i soggetti individuati in relazione ai singoli

interventi previsti dal Programma nazionale.

5-duodecies. Gli uffici della Direzione generale della pesca

marittima e dell\’acquacoltura provvedono ad informare, con cadenza

annuale, la Commissione consultiva centrale circa l\’andamento del

Programma nazionale, fornendo altresi\’ un quadro complessivo dei

risultati raggiunti. Sono abrogati gli articoli 2, 4, 5 e 19 del

decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154. Dall\’attuazione dei commi

da 5-novies al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica.

5-terdecies. La durata dell\’organo di cui all\’articolo 10 del

decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni,

dalla legge

15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e\’ prorogata

ogni tre anni, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello

Stato, con le modalita\’ previste dallo stesso articolo 10. Non si

applica l\’articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 85»;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. All\’articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il

comma 5 e\’ abrogato.

6-ter. Fino al 31 dicembre 2011, nonche\’ per gli anni 2012 e

2013, le risorse di cui all\’articolo 585 del codice dell\’ordinamento

militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nei

limiti di 14,8 milioni di euro per l\’anno 2011, di 9,6 milioni di

euro per l\’anno 2012 e di 6,6 milioni di euro per l\’anno 2013, sono

utilizzate ai fini di cui all\’articolo 2, comma 98, della legge 24

dicembre 2007, n. 244. Alla compensazione degli effetti in termini di

fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall\’applicazione del

precedente periodo, quantificati in 7,5 milioni di euro per l\’anno

2011, 4,9 milioni di euro per l\’anno 2012 e 3,4 milioni di euro per

l\’anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo, in termini

di sola cassa, del fondo di cui all\’articolo 6, comma 2, del

decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,

dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

6-quater. All\’articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 28

dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26

febbraio 2007, n. 17, e successive modificazioni, le parole: “si

applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al

31 dicembre 2012″ sono sostituite dalle seguenti: “si applicano alle

promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre

2015″.

6-quinquies. In deroga a quanto previsto dall\’articolo 57, comma

5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, la disposizione di

cui al comma 3 del medesimo articolo 57 non si applica agli scrutini

per l\’ammissione al corso di formazione per l\’accesso alla qualifica

di primo dirigente della Polizia di Stato, da conferire con

decorrenza anteriore al 31 dicembre 2015.

6-sexies. A decorrere dal termine di proroga fissato

dall\’articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Fondo di

solidarieta\’ per le vittime delle richieste estorsive e dell\’usura

previsto dall\’articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e il Fondo di

rotazione per la solidarieta\’ alle vittime dei reati di tipo mafioso

di cui all\’articolo 1, comma 1, della lege 22 .dicembre 1999, n. 512,

sono unificati nel “Fondo di rotazione per la solidarieta\’ alle

vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e

dell\’usura”, costituito presso il Ministero dell\’interno, che e\’

surrogato nei diritti delle vittime negli stessi termini e alle

stesse condizioni gia\’ previsti per i predetti fondi unificati e

subentra in tutti i rapporti giuridici gia\’ instaurati alla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Per l\’alimentazione del Fondo di cui al presente comma si applicano

le disposizioni previste dall\’articolo 14, comma 11, della legge 7

marzo 1996, n. 108, dall\’articolo 18, comma 1, della legge 23

febbraio 1999, n. 44, e dall\’articolo 1, comma 1, della legge 22

dicembre 1999, n. 512. E\’ abrogato l\’articolo 1-bis della legge 22

dicembre 1999, n. 512. Entro il termine di tre mesi dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

con regolamento adottato ai sensi dell\’articolo 17, comma 1, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Governo

provvede ad adeguare, armonizzare e coordinare le disposizioni dei

regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16

agosto 1999, n. 455, e al decreto del Presidente della Repubblica 28

maggio 2001, n. 284.

6-septies. Ferma restando l\’aliquota massima di 17 posti fissata

dall\’articolo 42 della legge 1° aprile 1981, n. 121, all\’articolo 2,

comma 93, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: “con almeno quattro anni di

servizio nella qualifica” sono sostituite dalle seguenti: “con almeno

due anni di servizio nella qualifica”;

b) al secondo periodo, le parole: “Ai dirigenti in possesso della

predetta anzianita\’ di servizio nella qualifica rivestita” sono

sostituite dalle seguenti: “Ai dirigenti in possesso di almeno

quattro anni di servizio nella qualifica rivestita”.

6-octies. La disposizione di cui al comma 6-septies non deve in

ogni caso comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

ne\’ dalla nomina dei dirigenti generali di pubblica sicurezza a

prefetto deve conseguire un incremento delle dotazioni organiche dei

dirigenti generali di pubblica sicurezza e delle qualifiche

dirigenziali sottostanti.

6-novies. Al fine di assicurare la piena operativita\’ delle nuove

prefetture di Monza e della Brianza, di Fermo e di

Barletta-Andria-Trani, il termine per il conferimento degli incarichi

ai rispettivi prefetti e\’ differito fino al quindicesimo giorno

successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto. Conseguentemente, e\’ ridotta da 9 a 6

l\’aliquota di prefetti stabilita dall\’articolo 237, comma 3, del

testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10

gennaio 1957, n. 3, ed e\’ incrementata di tre unita\’ la dotazione

organica della qualifica di prefetto di cui alla tabella B allegata

al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

6-decies. Al fine di completare l\’azione di contrasto della

criminalita\’ organizzata e di tutte le condotte illecite, anche

transnazionali, ad essa riconducibili, nonche\’ al fine di

incrementare fa cooperazione internazionale di polizia, anche in

attuazione degli impegni derivanti dall\’appartenenza dell\’Italia

all\’Unione europea ovvero in esecuzione degli accordi di

collaborazione con i Paesi interessati, a decorrere dal termine di

proroga fissato dall\’articolo 1, comma 1, del presente decreto, il

Dipartimento della pubblica sicurezza puo\’ inviare presso le

rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, secondo le

procedure e le modalita\’ previste dall\’articolo 168 del decreto del

Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive

modificazioni, funzionari della Polizia di Stato e ufficiali

dell\’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza in

qualita\’ di esperti per la sicurezza, nel numero massimo consentito

dagli stanziamenti di cui al comma 6-quaterdecies, comprese le venti

unita\’ di esperti di cui all\’articolo 11 del testo unico di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. A

tali fini il contingente previsto dal citato articolo 168,

comprensivo delle predette venti unita\’, e\’ aumentato delle ulteriori

unita\’ riservate agli esperti per la sicurezza nominati ai sensi del

presente comma.

6-undecies. Ferme restando le dipendenze e le competenze per gli

esperti di cui all\’articolo 11 del testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, gli esperti per

la sicurezza di cui al comma 6-decies dipendono dal Servizio per la

cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della

polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza per lo

svolgimento delle attivita\’ finalizzate alla realizzazione degli

obiettivi di cui al medesimo comma, nell\’ambito delle linee guida

definite dal Comitato per la programmazione strategica per la

cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP), di cui all\’articolo

5 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.

6-duodecies. Fermo restando quanto previsto dall\’articolo 11 del

testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9

ottobre 1990, n. 309, nonche\’ dai commi 6-decies e 6-quaterdecies del

presente articolo, con regolamento adottato ai sensi dell\’articolo

17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro

dell\’interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e

dell\’economia e delle finanze, al fine di assicurare la

compatibilita\’ finanziaria della presente disposizione con gli

equilibri della finanza pubblica, sono definiti il numero degli

esperti per la sicurezza e le modalita\’ di attuazione dei commi da

6-decies a 6-quinquiesdecies, comprese quelle relative alla

individuazione degli esperti per la sicurezza in servizio presso il

Dipartimento della pubblica sicurezza ed alla frequenza di appositi

corsi, anche di aggiornamento, presso la Scuola di perfezionamento

per le forze di polizia.

6-terdecies. L\’incarico di esperto per la sicurezza ha durata

biennale ed e\’ prorogabile per non piu\’ di due volte. La durata

totale dell\’incarico non puo\’ superare complessivamente i sei anni.

Esso e\’ equivalente, a tutti gli effetti, ai periodi di direzione o

comando, nelle rispettive qualifiche o gradi, presso le Forze di

polizia di appartenenza.

6-quaterdecies. All\’onere derivante dall\’attuazione ei commi da

6- decies a 6-terdecies si provvede nei limiti delle disponi ilita\’

di cui all\’articolo 11, comma 5, del testo unico di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche\’

attraverso lo stanziamento di 5 milioni di euro a decorrere dall\’anno

2011 a valere sul fondo di cui all\’articolo 3, comma 151, della legge

24 dicembre 2003, n. 350. Le disposizioni di cui ai commi 553, 554,

555 e 556 dell\’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,

cessano di avere efficacia a seguito dell\’attuazione delle

disposizioni contenute nei commi da 6-decies a 6-terdecies del

presente articolo.

6-quinquiesdecies. All\’articolo 11 del testo unico di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “al Servizio centrale antidroga” sono

sostituite dalle seguenti: “alla Direzione centrale per i servizi

antidroga” e dopo le parole: “in qualita\’ di esperti” sono inserite

le seguenti: “per la sicurezza”;

b) al comma 2, le parole: “riservata agli esperti del Servizio

centrale antidroga” sono sostituite dalle seguenti: “riservata agli

esperti per la sicurezza della Direzione centrale per i servizi

antidroga”;

c) al comma 3, le parole: “il Servizio centrale antidroga” sono

sostituite dalle seguenti: “la Direzione centrale per i servizi

antidroga”;

d) al comma 4, le parole: “del Servizio centrale antidroga” sono

sostituite dalle seguenti: “della Direzione centrale per i servizi

antidroga”»;

al comma 7, capoverso 196-bis, al primo periodo, dopo le parole:

«dell\’articolo 314 del» sono inserite le seguenti: «codice

dell\’ordinamento militare di cui al»; al secondo periodo, le parole:

«, ai sensi dell\’articolo 2, comma 191, della legge 23 dicembre 2009,

n. 191» sono soppresse; all\’ultimo periodo, le parole: «Commissario

di Governo» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario

straordinario del Governo» e le parole: «dalla data di entrata in

vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dal 29

dicembre 2010»;

al comma 9:

alla lettera a), le parole: «Il Commissario straordinario,» sono

sostituite dalle seguenti: «Il Commissario straordinario del

Governo»;

alla lettera b), capoverso 13-ter, dopo le parole: «all\’articolo

253 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle leggi

sull\’ordinamento degli enti locali, di cui al», le parole:

«all\’articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»

sono sostituite dalle seguenti: «al comma 14 del presente articolo»,

le parole: «all\’80 per cento del trattamento economico spettante a

figure analoghe dell\’amministrazione di Roma Capitale» sono

sostituite dalle seguenti: «al costo complessivo annuo del personale

dell\’amministrazione di Roma Capitale incaricato della gestione di

analoghe funzioni transattive», dopo le parole: «annuo per il

Commissario straordinario.», sono inserite le seguenti: «I

subcommissari percepiscono un\’indennita\’, a valere sul predetto

fondo, non superiore al 50 per cento del trattamento spettante, in

base alla normativa vigente, ai soggetti chiamati a svolgere le

funzioni di Commissario presso un comune in dissesto ai sensi della

Tabella A allegata al regolamento di cui al decreto

del Ministro dell\’interno 4 aprile 2000, n. 119. Gli

importi di cui al quarto e al quinto periodo, per le attivita\’ svolte

fino al 30 luglio 2010, sono ridotti del 50 per cento», le parole:

«di Governo» sono soppresse e la parola: «risultano» e\’ sostituita

dalla seguente: «risultino»;

alla lettera c), le parole: «dal seguente» sono sostituite dalle

seguenti: «dai seguenti» e dopo le parole: «all\’articolo 206 del»

sono inserite le seguenti: «testo unico delle leggi sull\’ordinamento

degli enti locali, di cui al»;

dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

«9-bis. All\’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 17

settembre 2010, n. 156, e\’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“In nessun caso gli oneri a carico di Roma Capitale per i permessi

retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici

economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere,

l\’importo pari alla meta\’ dell\’indennita\’ di rispettiva spettanza”.

9-ter. Il terzo periodo del comma 2 dell\’articolo 82 del testo

unico delle leggi sull\’ordinamento degli enti locali, di cui al

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive

modificazioni, si interpreta, con effetto dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto, nel senso che

per le citta\’ metropolitane si intendono i comuni capoluogo di

regione come individuati negli articoli 23 e 24 della legge 5 maggio

2009, n. 42, e successive modificazioni.

9-quater. Al comma 2 dell\’articolo 82 del testo unico delle leggi

sull\’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e\’ aggiunto, in

fine, il seguente periodo: “In nessun caso gli oneri a carico dei

predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da

privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare,

per ciascun consigliere circoscrizionale, l\’importo pari ad un quarto

dell\’indennita\’ prevista per il rispettivo presidente”. Il comma 7

dell\’articolo 5 del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, e\’

abrogato»;

al comma 10:

l\’alinea e\’ sostituito dal seguente: «All\’articolo 307, comma 10,

del codice dell\’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo

15 marzo 2010, n. 66, la lettera d) e\’ sostituita dalla seguente:»;

alla lettera d), nel primo capoverso, le parole: «dei citati

fondi» sono sostituite dalle seguenti: «delle quote riassegnate dei

citati fondi», le parole: «per confluire,» sono sostituite dalle

seguenti: «per confluire», le parole: «del decreto legislativo 15

marzo 2010, n. 66» sono soppresse e, nel terzo capoverso, le parole:

«in un range» sono sostituite dalle seguenti: «in una misura

compresa»;

al comma 11, nell\’alinea, dopo le parole: «All\’articolo 314 del»

sono inserite le seguenti: «codice dell\’ordinamento militare, di cui

al», alla lettera a), l\’ultimo periodo e\’ soppresso, alla lettera b),

al primo periodo, le parole: «Le quote dei fondi o le risorse

derivanti dalla cessione» sono soppresse e, al secondo periodo, le

parole: «del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,» sono

soppresse e le parole: «Ministero delle difesa» sono sostituite dalle

seguenti: «Ministero della difesa»;

il comma 12 e\’ sostituito dal seguente:

«12. Nel caso in cui le procedure di cui all\’articolo 314, comma

4, del codice dell\’ordinamento militare, di cui al decreto

legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal comma 11 del

presente articolo, non siano avviate entro dodici mesi dalla data di

entrata in vigore del presente decreto, si procede secondo quanto

previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.

351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.

410»;

dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:

«12-bis. Al fine di garantire la continuita\’ del servizio

pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, alla

Gestione governativa navigazione laghi sono attribuiti, per l\’anno

2011, 2 milioni di euro. Le maggiori risorse di cui al presente comma

sono destinate al finanziamento delle spese di esercizio per la

gestione dei servizi di navigazione lacuale. E\’ comunque fatto salvo

quanto previsto dall\’articolo 4, quarto comma, della legge 18 luglio

1957, n. 614. Agli oneri derivanti dall\’attuazione della presente

disposizione, pari a euro 2 milioni per l\’anno 2011, si provvede

mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui

all\’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre

2010, n. 220.

12-ter. La disposizione di cui al comma 4 dell\’articolo 7-sexies

del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e\’ prorogata per gli

anni 2011 e 2012, con riferimento agli avanzi di amministrazione

risultanti dai bilanci 2009 e 2010.

12-quater. Il termine di cui al comma 1 dell\’articolo 9 della

legge 12 marzo 1999, n. 68, e\’ elevato a novanta giorni per i datori

di lavoro del settore minerario, con l\’esclusione del personale di

sottosuolo e di quello adibito alle attivita\’ di movimentazione e

trasporto del minerale, al quale si applicano le disposizioni

dell\’articolo 5, comma 2, della medesima legge.

12-quinquies. Al fine di finanziare le spese conseguenti allo

stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorplogici

Che hanno colpito il territorio, nonche\’ per la copertura degli oneri

conseguenti allo stesso, e\’ autorizzata la spesa di 100 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 da ripartire in misura pari

a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la

regione Liguria, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e

2012 per la regione Veneto, 20 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2011 e 2012 per la regione Campania e 5 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2011 e 2012 per i comuni della provincia di

Messina colpiti dall\’alluvione del 2 ottobre 2009. All\’onere

derivante dall\’applicazione del presente comma si provvede, per

l\’anno 2011, a valere sulle risorse di cui all\’articolo 2, comma 240,

della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che sono corrispondentemente

ridotte di pari importo, intendendosi conseguentemente ridotte di

pari importo le risorse disponibili, gia\’ preordinate, con delibera

CIPE del 6 novembre 2009, al finanziamento degli interventi di

risanamento ambientale. Per l\’anno 2012 si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di

conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013,

nell\’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della

missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero

dell\’economia e delle finanze per l\’anno 2012, allo scopo

parzialmente utilizzando l\’accantonamento relativo al Ministero

dell\’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

12-sexies. All\’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre

2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre

2008, n. 199, come da ultimo modificato dall\’articolo 5, comma 7-bis,

del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, in materia di

esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di

immobili ad uso abitativo, le parole: “al 31 dicembre 2010” sono

sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2011”. Ai fini della

determinazione della misura dell\’acconto dell\’imposta sul reddito

delle persone fisiche dovuto per l\’anno 2012 non si tiene conto dei

benefici fiscali di cui all\’articolo 2, comma 1, della legge 8

febbraio 2007, n. 9. Alle minori entrate derivanti dall\’attuazione

del presente comma, pari a 3,38 milioni di euro per l\’anno 2012, si

provvede mediante corrispondente riduzione dell\’autorizzazione di

spesa di cui all\’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre

2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di

politica economica.

12-septies. All\’articolo 11, comma 6, secondo periodo, del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alle parole: “Il Servizio

sanitario nazionale” sono premesse le seguenti: “A decorrere dal 31

maggio 2010″. Fermo quanto previsto dal primo periodo del presente

comma, entro il 30 aprile 2011 le aziende farmaceutiche corrispondono

l\’importo previsto dall\’ultimo periodo dell\’articolo 11, comma 6, del

decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla

legge n. 122 del 2010, anche in relazione ai farmaci erogati in

regime di Servizio sanitario nazionale nel periodo compreso tra la

data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 e

la legge di conversione del medesimo decreto; l\’importo e\’ versato

all\’entrata del bilancio dello Stato secondo le modalita\’ stabilite

con determinazione del Ministero dell\’economia e delle finanze.

12-octies. 11 Ministero della salute, di concerto con il

Ministero dell\’economia e delle finanze e d\’intesa con la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, e\’ autorizzato a sottoscrivere, con

le regioni sottoposte ai piani di rientro ai sensi dell\’articolo 1,

comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive

modificazioni, accordi di programma, a valere sulle risorse di cui

all\’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive

modificazioni, per il finanziamento successivo di interventi gia\’

realizzati dalle regioni con oneri a carico del fondo sanitario

corrente. I citati accordi sono sottoscrivibili a condizione che gli

interventi suddetti risultino coerenti con la complessiva

programmazione degli interventi di edilizia sanitaria nelle regioni

interessate, come ridefinita in attuazione dei rispettivi piani di

rientro ed in coerenza con l\’Accordo tra il Governo, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008, per la

definizione delle modalita\’ e procedure per l\’attivazione dei

programmi di investimento in sanita\’.

12-novies. L\’autorizzazione di spesa di cui all\’articolo 15,

primo comma, della legge 30 aprile 1985, n. 163, e\’ integrata per

l\’anno 2011 di 15 milioni di euro per le esigenze degli enti di cui

all\’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100,

con esclusione di quelli di cui al comma 16-quinquies del presente

articolo. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse

rivenienti dal comma 12-septies, secondo periodo.

12-decies. Al fine di garantire, senza pregiudizio per le

amministrazioni di provenienza, la prosecuzione della attivita\’ di

cui all\’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,

al comma 3, ultimo periodo, del medesimo articolo 13, dopo le parole:

“sono collocati fuori ruolo” sono inserite le seguenti: “, se ne

fanno richiesta,”. La facolta\’ di essere collocati fuori ruolo, su

richiesta, prevista dall\’articolo 13, comma 3, ultimo periodo, del

citato decreto legislativo n. 150 del 2009, come modificato ai sensi

del presente comma, si applica anche ai componenti in carica alla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto che continuano ad operare fino al termine del mandato.

12-undecies. Al comma 7 dell\’articolo 41 della legge 27 dicembre

2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: “Per gli anni

20042010″ sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2004-2011” e

le parole: “2.000 unita\'” sono sostituite dalle seguenti: “1.800

unita\'”. E\’ ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011 il termine di

cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell\’articolo 6 del

decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo

prorogato al 31 ottobre 2010 dall\’articolo 1, comma 5-ter, del

decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Gli enti non

commerciali di cui all\’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre

2004, n. 311, hanno comunque diritto al beneficio della sospensione

fino al 31 dicembre 2011 dei termini di pagamento di contributi,

tributi e imposte, a qualunque titolo ancora dovuti, anche in

qualita\’ di sostituti d\’imposta, relativi agli anni dal 2008 al 2011,

senza necessita\’ di ulteriori provvedimenti attuativi. Per

l\’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, e\’

autorizzata

la spesa di 15 milioni di euro per l\’anno 2011. Al relativo onere

si provvede, quanto a 2,5 milioni di euro, mediante corrispondente

riduzione delle risorse dello stanziamento del Fondo sociale per

occupazione e formazione di cui all\’articolo 1, comma 7, del

decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,

dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e, quanto a 12,5 milioni di euro,

a valere sulle disponibilita\’ di cui all\’articolo 1, comma 40, quarto

periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come incrementate ai

sensi del presente provvedimento. Il Ministro dell\’economia e delle

finanze e\’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le

occorrenti variazioni di bilancio.

12-duodecies. Al fine di fare fronte alla grave crisi in cui

versa il settore lattiero-caseario, sono differiti al 30 giugno 2011

i termini per il pagamento degli importi con scadenza 31 dicembre

2010 previsti dai piani di rateizzazione di cui al decreto-legge 28

marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

maggio 2003, n. 119, e al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come

prorogato dall\’articolo 40-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.

122. Agli oneri conseguenti, valutati in 5 milioni di euro per l\’anno

2011, si provvede a valere sulle disponibilita\’ di cui all\’articolo

1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220,

come incrementate ai sensi del presente provvedimento.

12-terdecies. All\’articolo 44-bis, comma 1, del decreto-legge 30

dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

febbraio 2009, n. 14, le parole: “31 dicembre 2010” sono sostituite

dalle seguenti: “31 dicembre 2011″»;

al comma 13, alla lettera a), le parole: «Tale accordo,» sono

sostituite dalle seguenti: «Tale accordo» e, alla lettera b), la

parola: «alinea» e\’ sostituita dalle seguenti: «lettera a)»;

dopo il comma 16, sono inseriti i seguenti:

«16-bis. Entro il termine del 31 dicembre 2011 nonche\’ per

ciascuno degli anni 2012 e 2013, nelle more della costituzione di una

organizzazione intergovernativa denominata Global Risk Modelling

Organisation al fine di stabilire standard uniformi e condivisi per

il calcolo e la divulgazione di dati di vulnerabilita\’, pericolosita\’

e di rischio derivanti da diverse tipologie di disastri naturali ed

indotti dall\’uomo, a scala mondiale, e\’ autorizzata la spesa di 0,3

milioni di euro per assicurare la partecipazione della Repubblica

italiana alla Fondazione denominata Global Earthquake Model (GEM),

con sede in Italia, nella citta\’ di Pavia. A tal fine le risorse di

cui all\’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.

262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.

286, non utilizzate al 31 dicembre 2010 sono mantenute in bilancio

nell\’esercizio 2011. Le predette risorse sono versate all\’entrata del

bilancio dello Stato per essere riassegnate, quanto a euro 0,3

milioni, per la copertura per il 2011 degli oneri di cui al primo

periodo e, per la parte residua, al Fondo per interventi strutturali

di politica economica, di cui all\’articolo IO, comma 5, del

decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. All\’onere di cui

al primo periodo relativo agli anni 2012 e 2013 si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui al periodo precedente.

16-ter. Fino al 31 dicembre 2011 e\’ prorogato il finanziamento a

favore della Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di

Milano Giuseppe Verdi, con autorizzazione di spesa pari a 3 milioni

di euro.

16-quater. Fino al 30 aprile 2011 e\’ autorizzato, ai sensi della

legge 24 aprile 1941, n. 392, il trasferimento di euro 4.500.000 al

fine di consentire, nel contesto di cui all\’articolo 14 del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la prosecuzione delle attivita\’ di

infrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse attivita\’

degli uffici giudiziari e della sicurezza.

16-quinquies. Al fine di assicurare la prosecuzione delle

relative attivita\’ esercitate, per l\’anno 2011 e\’ riconosciuto un

contributo di 3 milioni di euro per ciascuna delle fondazioni

lirico-sinfoniche, di cui all\’articolo 1, comma 1, lettera f), del

decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni,

dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, che hanno avuto un\’incidenza del

costo del personale non superiore, nell\’ultimo bilancio approvato, ad

un rapporto 2 a 1 rispetto all\’ammontare dei ricavi da biglietteria e

che hanno avuto ricavi provenienti dalla biglietteria non inferiori,

nell\’ultimo bilancio approvato, al 70 per cento dell\’ammontare del

contributo statale. Al fine di compensare gli oneri derivanti

dall\’attuazione dei commi 16-ter e 16-quater e del primo periodo del

presente comma, pari rispettivamente a 3 milioni di euro, 4,5 milioni

di euro e 6 milioni di euro per l\’anno 2011, le risorse di cui

all\’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,

non utilizzate al 31 dicembre 2010 sono mantenute in bilancio. Le

predette risorse sono versate all\’entrata del bilancio dello Stato,

quanto a euro 13,5 milioni, per la copertura degli oneri di cui ai

commi 16-ter e 16-quater e al primo periodo del presente comma e, per

la parte residua, per essere riassegnate, nell\’anno 2011, al Fondo

per interventi strutturali di politica economica, di cui all\’articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Al relativo

onere di cui ai commi 16-ter e 16-quater e al primo periodo del

presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per

euro 15 milioni per l\’anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo

di cui all\’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.

154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.

189.

16-sexies. Le risorse di cui all\’articolo 1, comma 11, del

decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, non utilizzate al 31 dicembre

2010 sono mantenute in bilancio nell\’esercizio 2011 nel limite di

euro 120 milioni. A tal fine le risorse di cui al precedente periodo

sono versate all\’entrata del bilancio dello Stato per essere

integralmente destinate ad incrementare, nell\’anno 2011, la dotazione

finanziaria di cui all\’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della

legge 13 dicembre 2010, n. 220. Conseguentemente, per le attivita\’ di

ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici nonche\’ per la

promozione di attivita\’ sportive, culturali e sociali, ivi previste,

e\’ destinata, per l\’anno 2011, una quota non inferiore a 40 milioni

di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente

utilizzo, per euro 120 milioni per l\’anno 2011 in termini di sola

cassa, del fondo di cui all\’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7

ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

dicembre 2008, n. 189.

16-septies. Resta fissato al 30 giugno 2011 il termine ultimo

entro il quale i serbatoi in esercizio da venticinque anni dalla

prima installazione, presso i depositi GPL di cui al decreto del

Ministro dell\’interno 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004, devono essere sottoposti ad un

puntuale esame visivo dell\’intera superficie metallica, in aderenza

alla norma UNI EN 970, e a controlli spessimetrici nel rispetto del

disposto della norma UNI EN 10160, o, in alternativa, con le

modalita\’ tecniche di cui all\’appendice D della norma UNI EN 12818,

per la verifica dell\’idoneita\’ del manufatto, da eseguire a cura di

personale qualificato in possesso dei requisiti previsti dalla norma

UNI EN 473. L\’omessa esecuzione delle verifiche descritte determina

automaticamente l\’obbligo per il proprietario del serbatoio di

collocarlo fuori esercizio. Per i serbatoi che alla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno

raggiunto i venticinque anni di esercizio, l\’esecuzione delle

verifiche va effettuata entro il termine del 31 dicembre 2011. I

costi per le verifiche di cui al presente comma sono a carico delle

imprese fornitrici dei serbatoi.

16-octies. Allo scopo di consentire la proroga delle attivita\’

connesse al servizio di sorveglianza sismica e vulcanica sull\’intero

territorio nazionale, e\’ incrementato di 1.500.000 euro per l\’anno

2011 il contributo ordinario per il funzionamento dell\’Istituto

nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV). Al relativo onere, pari

a 1,5 milioni di euro per l\’anno 2011, si provvede, quanto a 250.000

euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale

2011-2013, nell\’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali”

della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del

Ministero dell\’economia e delle finanze per l\’anno 2011, allo scopo

parzialmente utilizzando l\’accantonamento relativo al medesimo

Ministero, e, quanto a 1.250.000 euro, mediante riduzione

dell\’autorizzazione di spesa di cui all\’articolo 5, comma 4, del

decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge

25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2008, n. 133.

16-novies. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione

in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica

di San Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il

31 dicembre 2011, il Dipartimento per l\’informazione e l\’editoria

della Presidenza del Consiglio dei Ministri e\’ autorizzato ad

assicurare, nell\’ambito delle risorse finanziarie del bilancio della

Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della

fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI

– Radiotelevisione italiana Spa, nel limite massimo di spesa gia\’

previsto per la convenzione a legislazione vigente.

16-decies. Il termine di cui all\’articolo 24, comma 1, del

decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e\’ prorogato di dodici mesi,

limitatamente alle controversie in materia di condominio e di

risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e

natanti»;

al comma 17, le parole: «n. 67, convertito, con modificazioni,»

sono sostituite dalle seguenti: «n. 67, convertito»;

dopo il comma 17, sono inseriti i seguenti:

«17-bis. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria e in

attuazione degli impegni internazionali assunti in occasione del

Vertice G20 di Londra e di Pittsburgh del 2009, del Vertice G20 di

Toronto del 2010 e della risoluzione del Consiglio dei Governatori

della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) del 14

maggio 2010, le disposizioni di cui all\’articolo 3 della legge 18

maggio 1998, n. 160, sono prorogate per consentire l\’estensione della

partecipazione al capitale della BERS, nella misura di ulteriori

76.695 azioni di capitale a chiamata, cui corrisponde un valore di

766.950.000 euro. Trattandosi di capitale a chiamata, non sono

previsti pagamenti per tale sottoscrizione.

17-ter. Fermi gli effetti degli atti amministrativi gia\’ adottati

e la destinazione delle risorse finanziarie reperite mediante i

provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui

all\’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,

convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,

e successive modificazioni, il termine di cui all\’articolo 1, comma

862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive

modificazioni, e\’ prorogato al 31 dicembre 2011.

17-quater. Al fine di consentire la proroga delle operazioni di

sospensione dell\’ammortamento dei mutui, le garanzie ipotecarie gia\’

prestate a fronte del mutuo oggetto di sospensione dell\’ammortamento

per volonta\’ del creditore o per effetto di legge continuano ad

assistere il rimborso, secondo le modalita\’ convenute, del debito che

risulti all\’originaria data di scadenza di detto mutuo, senza il

compimento di alcuna formalita\’ o annotazione. Resta fermo quanto

previsto all\’articolo 39, comma 5, del testo unico delle leggi in

materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385. La disposizione di cui al presente comma si

applica anche al finanziamento erogato dalla banca a1 mutuatario in

qualita\’ di debitore ceduto nell\’ambito di un\’operazione di

cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero di emissione di

obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 30 aprile 1999,

n. 130, al fine di consentire il rimborso del mutuo al cessionario

secondo il piano di ammortamento in essere al momento della

sospensione e per l\’importo delle rate oggetto della sospensione

stessa. In tal caso la banca e\’ surrogata di diritto nelle garanzie

ipotecarie, senza il compimento di alcuna formalita\’ o annotazione,

ma la surroga ha effetto solo a seguito dell\’integrale

soddisfacimento del credito vantato dal cessionario del mutuo oggetto

dell\’operazione di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni

bancarie garantite.

17-quinquies. Qualora la banca, al fine di realizzare la

sospensione dell\’ammortamento di cui al comma 17-quater, riacquisti

il credito in precedenza oggetto di un\’operazione di

cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero di emissione di

obbligazioni bancarie garantite, la banca cessionaria ne da\’ notizia

mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche mediante un

unico avviso relativo a tutti i crediti acquistati dallo stesso

cedente. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque

prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la

loro validita\’ ed il loro grado a favore della banca cessionaria

senza bisogno di alcuna formalita\’ o annotazione.

17-sexies. All\’articolo 12, comma 7, della legge 31 dicembre

2009, n. 196, le parole: “mese di aprile” sono sostituite dalle

seguenti: “30 settembre”.

17-septies. La prosecuzione delle attivita\’ di cui all\’articolo

2, comma 586, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e\’ assicurata, a

decorrere dal 30 settembre 2011, a valere sulle risorse destinate

agli investimenti immobiliari degli enti previdenziali, in ogni caso

nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. Per l\’anno 2011 lo

Stato e\’ autorizzato a sottoscrivere fino a 1 milione di euro di

quote di societa\’ di gestione del risparmio finalizzate a gestire

fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a

investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi quelli

della realizzazione di nuove infrastrutture prevalentemente sul

territorio nazionale e con effetti di lungo periodo. All\’onere

derivante dall\’attuazione del secondo periodo del presente comma,

pari a 1 milione di euro per l\’anno 2011, si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di

conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013,

nell\’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della

missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero

dell\’economia e delle finanze per l\’anno 2011, allo scopo

parzialmente utilizzando l\’accantonamento relativo al medesimo

Ministero.

17-octies. Ai fini dell\’applicazione degli istituti di vigilanza

prudenziale con riferimento all\’esercizio dell\’attivita\’ di

bancoposta, entro il 30 giugno 2011 Poste italiane Spa costituisce,

con delibera dell\’assemblea, su proposta del consiglio di

amministrazione, un patrimonio destinato esclusivamente all\’esercizio

dell\’attivita\’ di bancoposta, come disciplinata dal regolamento di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144,

per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto

della societa\’. La deliberazione dell\’assemblea determina i beni e i

rapporti giuridici compresi in tale patrimonio e le regole di

organizzazione, gestione e controllo del patrimonio. Il patrimonio

destinato costituito ai sensi del presente comma e\’ disciplinato dai

commi da 17-novies a 17 -duodecies e dalle norme del codice civile

ivi espressamente richiamate.

17-novies. La deliberazione dell\’assemblea di cui al comma

17-octies e\’ depositata e iscritta ai sensi dell\’articolo 2436 del

codice civile. Si applica il secondo comma dell\’articolo 2447-quater

del codice civile. Decorso il termine di cui al secondo comma

dell\’articolo 2447-quater del codice civile ovvero dopo l\’iscrizione

nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi

previsto, i beni e i rapporti giuridici individuati sono destinati

esclusivamente al soddisfacimento delle obbligazioni sorte

nell\’ambito dell\’esercizio dell\’attivita\’ di bancoposta e

costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello di

Poste italiane Spa e da altri eventuali patrimoni destinati. Qualora

la deliberazione prevista dal comma 17-octies non disponga

diversamente, per le obbligazioni contratte in relazione

all\’esercizio dell\’attivita\’ di bancoposta, Poste italiane Spa

risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato. Resta salva la

responsabilita\’ illimitata della societa\’ per le obbligazioni

derivanti da fatto illecito. Si applicano il secondo, terzo e quarto

comma dell\’articolo 2447-quinquies del codice civile.

17-decies. E\’ deliberata dall\’assemblea ogni eventuale successiva

modifica delle regole di organizzazione, gestione e controllo del

patrimonio destinato nonche\’ il trasferimento allo stesso di beni o

rapporti giuridici compresi nel restante patrimonio di Poste italiane

Spa. Si applica il comma 17-novies.

17-undecies. Con riferimento al patrimonio destinato, Poste

italiane Spa tiene separatamente i libri e le scritture contabili

prescritti dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile. I beni e

i rapporti compresi nel patrimonio destinato ai sensi del comma

17-octies sono distintamente indicati nello stato patrimoniale della

societa\’. Si applica l\’articolo 2447-septies, commi secondo, terzo e

quarto, del codice civile. Il rendiconto separato e\’ redatto in

conformita\’ ai principi contabili internazionali. L\’assemblea di cui

all\’articolo 2364, secondo comma, del codice civile e\’ convocata per

l\’approvazione del bilancio relativo all\’esercizio 2010 entro

centottanta giorni dalla chiusura dell\’esercizio.

17-duodecies. Ai fini dell\’attuazione dell\’articolo 2, commi da

165 a 176, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, Poste italiane Spa

puo\’ acquistare partecipazioni, anche di controllo, nel capitale di

banche. Restano ferme le autorizzazioni previste dal testo unico di

cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche\’ i

provvedimenti previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, ove

richiesti.

17-terdecies. All\’articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008,

n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,

n. 2, al comma 13, ultimo periodo, le parole: “puo\’ essere estesa

all\’esercizio successivo” sono sostituite dalle seguenti: “puo\’

essere reiterata” e, dopo il comma 15, sono inseriti i seguenti:

“15-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 13, 14 e

15, le imprese di cui all\’articolo 210, commi 1 e 2, del codice delle

assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre

2005, n. 209, ai fini della verifica della solvibilita\’ corretta di

cui al capo IV del titolo XV del medesimo codice, per l\’esercizio

2010 e fino al 30 giugno 2011, possono tener conto del valore di

iscrizione nel bilancio individuale dei titoli di debito destinati a

permanere durevolmente nel patrimonio ed emessi o garantiti da Stati

dell\’Unione europea. Tale misura, in relazione all\’evoluzione della

situazione di turbolenza dei mercati finanziari, puo\’ essere

reiterata con decreto del Ministro dell\’economia e delle finanze,

sentito l\’ISVAP. Gli effetti derivanti dall\’applicazione del presente

comma non sono duplicabili con altri benefici che direttamente o

indirettamente incidono sul calcolo della solvibilita\’ corretta.

15-ter. Le imprese di cui all\’articolo 210, commi 1 e 2, del

codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7

settembre 2005, n. 209, assicurano la permanenza nell\’ambito del

gruppo di risorse finanziarie corrispondenti alla differenza di

valutazione conseguente all\’applicazione del comma 15-bis. L\’ISVAP

disciplina con regolamento modalita\’, condizioni e limiti di

attuazione del medesimo comma, anche al fine di assicurare la

coerenza con altri benefici che direttamente o indirettamente

incidono sul calcolo della solvibilita\’ corretta”.

17-quaterdecies. Il termine di un anno per l\’adempimento del

dovere di alienazione di cui all\’articolo 30, comma 2, terzo periodo,

del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui

al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come prorogato, da

ultimo, dall\’articolo 1, comma 17-bis, del decreto-legge 30 dicembre

2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio

2010, n. 25, e\’ ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014 per i

soggetti che alla data del 31 dicembre 2009 detenevano una

partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal

primo periodo del citato comma 2, qualora il superamento del limite

derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra

investitori, fermo restando che tale partecipazione non potra\’ essere

incrementata»;

dopo il comma 19, sono aggiunti i seguenti:

«20. Le dilazioni concesse, fino alla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, ai sensi

dell\’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602, interessate dal mancato pagamento della prima

rata o, successivamente, di due rate, possono essere prorogate per un

ulteriore periodo e fino a settantadue mesi a condizione che il

debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di

difficolta\’ posta a base della concessione della prima dilazione.

21. All\’articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181,

dopo il comma 6, e\’ inserito il seguente:

“6-bis. Fino al 31 marzo 2011 Equitalia Giustizia Spa effettua i

versamenti dovuti al bilancio dello Stato al lordo delle proprie

spese di gestione e, a decorrere dai versamenti da eseguire dal 1°

aprile 2011, il recupero di tali spese, a fronte di attivita\’ rese

dalla stessa Equitalia Giustizia Spa nell\’ambito dei propri fini

statutari, segue il principio della prededuzione, con le modalita\’,

le condizioni e i termini stabiliti nelle convenzioni regolative dei

rapporti con i competenti Ministeri. Con riferimento alle risorse

sequestrate in forma di denaro intestate \’Fondo unico giustizia\’,

Equitalia Giustizia Spa trasferisce tali risorse su uno o piu\’ conti

correnti intrattenuti con gli operatori finanziari che garantiscono

un tasso d\’interesse attivo allineato alle migliori condizioni di

mercato, nonche\’ un adeguato livello di solidita\’ e di affidabilita\’

ed idonei livelli di servizio”.

22. Fino al 31 marzo 2011, in funzione delle finalita\’ di

potenziamento dell\’azione di contrasto dell\’evasione e dell\’elusione

fiscale nonche\’ delle funzioni di controllo, analisi e monitoraggio

della spesa pubblica, anche al fine di assicurare la prosecuzione

degli adempimenti connessi all\’attuazione della legge 5 maggio 2009,

n. 42, e della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e\’ autorizzato il

completamento del programma di cui al bando di concorso del 5 agosto

2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 67

del 1° settembre 2009, nonche\’ del programma di cui al bando di

concorso del 28 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,

4a serie speciale, n. 102 del 28 dicembre 2007, mediante utilizzo

delle relative graduatorie, a valere sulle disponibilita\’ di cui al

comma 14 dell\’articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,

anche per gli effetti di quanto previsto dall\’articolo 3, comma 102,

della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall\’articolo

9, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con decreto del

Ministro dell\’economia e delle finanze sono determinate le quote di

personale da assegnare ai singoli dipartimenti.

23. Il termine di cinque anni di cui all\’articolo 1, comma 25,

della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e\’ prorogato di tre anni.

All\’articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il

termine di riferimento degli atti pubblici formati, degli atti

giudiziari pubblicati o emanati e delle scritture private autenticate

a cui si applicano le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27

dell\’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, decorre

dall\’anno 2005. Al relativo onere, valutato in 1 milione di euro a

decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione

dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2011-2013, nell\’ambito del programma

“Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire”

dello stato di previsione del Ministero dell\’economia e delle finanze

per l\’anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l\’accantonamento

relativo al Ministero dell\’economia e delle finanze.

24. Il termine di cui all\’articolo 1, comma 2, terzo periodo,

della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della

richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali

relative al rinnovo dei Consigli delle regioni a statuto ordinario

del 28 e 29 marzo 2010, e\’ differito al trentesimo giorno successivo

alla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto. Le quote di rimborso relative all\’anno 2010

maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del

presente comma sono corrisposte in un\’unica soluzione, entro

quarantacinque giorni dalla data di scadenza del predetto termine, e

l\’erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste

dall\’articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e

successive modificazioni.

25. La disciplina normativa vigente alla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto nelle materie

di cui ai commi da 26 a 28 si applica fino all\’entrata in vigore

delle disposizioni previste dal comma 26.

26. All\’articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.

38, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

“7-bis. I principi contabili internazionali, che sono adottati

con regolamenti UE entrati in vigore successivamente al 31 dicembre

2010, si applicano nella redazione dei bilanci d\’esercizio con le

modalita\’ individuate a seguito della procedura prevista nel comma

7-ter.

7-ter. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato entro

novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti UE di

cui al comma 7-bis, di concerto con il Ministro dell\’economia e delle

finanze, acquisito il parere dell\’Organismo italiano di contabilita\’

e sentiti la Banca d\’Italia, la CONSOB e l\’ISVAP, sono stabilite

eventuali disposizioni applicative volte a realizzare, ove

compatibile, il coordinamento tra i principi medesimi e la disciplina

di cui al titolo V del libro V del codice civile, con particolare

riguardo alla funzione del bilancio di esercizio.

7-quater. Il Ministro dell\’economia e delle finanze provvede, ove

necessario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del

decreto di cui al comma 7-ter, ad emanare eventuali disposizioni di

coordinamento per la determinazione della base imponibile dell\’IRES e

dell\’IRAP. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma

7-ter, le disposizioni di cui al periodo precedente sono emanate

entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del

regolamento UE”.

27. All\’articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917, dopo le parole: “19 luglio 2002,” sono inserite le seguenti:

“anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista

dall\’articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio

2005, n. 38,”.

28. Le disposizioni di coordinamento previste dall\’articolo 4,

comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,

introdotto dal comma 26 del presente articolo, possono essere

emanate, entro il 31 maggio 2011, per i principi contabili

internazionali adottati con regolamento UE entrato in vigore nel

periodo compreso tra il l° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010.

29. Le norme di cui all\’articolo 42-bis del decreto-legge 30

dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

febbraio 2009, n. 14, si applicano alle violazioni commesse dal 28

febbraio 2010 alla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto. Per tali violazioni le scadenze

fissate dal comma 2 del citato articolo 42-bis al 30 settembre 2009 e

al 31 maggio 2010 sono prorogate rispettivamente al 30 settembre 2011

e al 31 maggio 2011.

30. All\’articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n.

350, le parole: “e, comunque, nei cinque anni antecedenti la data di

entrata in vigore della presente legge,” sono soppresse.

31. All\’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 marzo 2004, n.

66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n.

126, le parole: “dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti:

“dalla data della sentenza definitiva di proscioglimento o del

decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato”.

32. Per i provvedimenti di proscioglimento di cui all\’articolo 3,

commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, pronunciati

in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, il termine di cui all\’articolo 2,

comma 1, del citato decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito,

con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, decorre dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto. Dall\’applicazione delle norme dei commi da 30 al presente

comma, primo periodo, del presente articolo non puo\’ derivare una

permanenza in servizio superiore di oltre cinque anni ai limiti

massimi previsti dai rispettivi ordinamenti.

33. All\’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 129, dopo la lettera g), e\’ inserita la seguente:

“g-bis) delle spese finanziate con le risorse di cui ai commi 6,

7 e 38. L\’esclusione delle spese di cui al comma 38 opera nel limite

di 200 milioni di euro”;

b) dopo il comma 130 e\’ inserito il seguente:

“130-bis. Ai fini della determinazione degli obiettivi di

ciascuna regione, le spese sono valutate considerando le spese

correnti riclassificate secondo la qualifica funzionale \’Ordinamento

degli uffici. Amministrazione generale ed organi istituzionali\’

ponderate con un coefficiente inferiore a 1 e le spese in conto

capitale ponderate con un coefficiente superiore a 1. La ponderazione

di cui al presente comma e\’ determinata con decreto del Ministro

dell\’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, assumendo a riferimento i dati

comunicati in attuazione dell\’articolo 19-bis del decreto-legge 25

settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20

novembre 2009, n. 166, valutati su base omogenea. Le disposizioni del

presente comma si applicano nell\’anno successivo a quello di

emanazione del decreto del Ministro dell\’economia e delle finanze di

cui al presente comma”;

c) al comma 135, dopo le parole: “alla spesa di personale,” sono

inserite le seguenti: “ai trasferimenti correnti e continuativi a

imprese pubbliche e private, a famiglie e a istituzioni sociali

private,”;

d) dopo il comma 138 e\’ inserito il seguente:

“138-bis. Ai fini dell\’applicazione del comma 138, le regioni

definiscono criteri di virtuosita\’ e modalita\’ operative previo

confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non

istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali”;

e) il comma 140 e\’ sostituito dal seguente:

“140. Ai fini dell\’applicazione dei commi 138 e 139, gli enti

locali dichiarano all\’ANCI, all\’UPI, alle regioni e alle province

autonome, entro il 15 settembre di ciascun anno, l\’entita\’ dei

pagamenti che possono effettuare nel corso dell\’anno. Entro il

termine del 31 ottobre, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano comunicano al Ministero dell\’economia e delle finanze, con

riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi

occorrenti per la verifica del mantenimento dell\’equilibrio dei saldi

di finanza pubblica”;

f) al comma 143, nel primo periodo, la parola: “doppio” e\’

sostituita dalla seguente: “triplo”;

g) dopo il comma 148, e\’ inserito il seguente:

“148-bis. Le regioni che si trovano nelle condizioni di cui al

comma 148 si considerano adempienti al patto di stabilita\’ interno a

tutti gli effetti se, nell\’anno successivo, procedono ad applicare le

seguenti prescrizioni:

a) impegnare le spese correnti, al netto delle spese per la

sanita\’, in misura non superiore all\’importo annuale minimo dei

corrispondenti impegni effettuati nell\’ultimo triennio. A tal fine

riducono l\’ammontare complessivo degli stanziamenti relativi alle

spese correnti, al netto delle spese per la sanita\’, ad un importo

non superiore a quello annuale minimo dei corrispondenti impegni

dell\’ultimo triennio;

b) non ricorrere all\’indebitamento per gli investimenti;

c) non procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo

con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di

collaborazione continuata e di somministrazione, anche con

riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E\’ fatto altresi\’

divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come

elusivi della presente disposizione. A tal fine, il rappresentante

legale e il responsabile del servizio finanziario certificano

trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e

b) e di cui alla presente lettera. La certificazione e\’ trasmessa,

entro i dieci giorni successivi al termine di ciascun trimestre, al

Ministero dell\’economia e delle finanze – Dipartimento della

Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata trasmissione

della certificazione le regioni si considerano inadempienti a tutti

gli effetti. Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi

compresa quella di cui all\’articolo 14, comma 4, del decreto-legge 31

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

luglio 2010, n. 122, hanno effetto decorso il termine perentorio

previsto per l\’invio della certificazione”.

34. I piani di stabilizzazione finanziaria di cui all\’articolo

14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono

completati entro il 30 giugno 2011. L\’attuazione degli atti indicati

nei piani deve avvenire entro il 31 dicembre 2012, fermo restando il

termine di cui all\’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre

2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio

2010, n. 26.

35. All\’articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27

dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: “strutture private” sono

inserite le seguenti: “ospedaliere e ambulatoriali” e dopo le parole:

“decreto legislativo n. 502 del 1992;” sono inserite le seguenti: “le

regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire

che dal 1° gennaio 2013 cessino gli accreditamenti provvisori di

tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonche\’

degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre

2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui

all\’articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del

1992;”.

36. All\’articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010,

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.

122, al secondo periodo, le parole: “fermo restando quanto previsto

all\’articolo 48, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.

269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.

326″ sono sostituite dalle seguenti: “rispetto a quanto gia\’ previsto

dalla vigente normativa”.

37. Fino al 31 dicembre 2011 le disposizioni di cui all\’articolo

1, comma 103, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nel limite di

spesa ivi indicato, si applicano anche alla provincia di Milano.

38. L\’importo di 70 milioni di euro accantonato, in relazione

agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7

giugno 2010, in sede di riparto delle disponibilita\’ finanziarie per

il Servizio sanitario nazionale per l\’anno 2010 in applicazione

dell\’articolo 11, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,

corrispondente all\’ammontare delle risorse da destinare alla

copertura degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali

disposti dalle Amministrazioni pubbliche per i dipendenti assenti dal

servizio per malattia, viene attribuito alle regioni dal Ministero

della salute sulla base dei criteri individuati, in sede di comitato

costituito ai sensi dell\’articolo 9 dell\’intesa tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo

2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.

105 del 7 maggio 2005, previa valutazione congiunta degli effetti

della predetta sentenza sugli oneri per la copertura dei medesimi

accertamenti medico-legali.

39. Il comma 108 dell\’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.

220, e\’ sostituito dal seguente:

“108. All\’articolo 204, comma 1, del testo unico di cui al

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: \’il 15 per

cento\’ sono sostituite dalle seguenti: \’il 12 per cento per l\’anno

2011, il 10 per cento per l\’anno 2012 e 1\’8 per cento a decorrere

dall\’anno 2013\'”.

40. All\’articolo 6, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010,

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.

122, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonche\’ alle

associazioni di cui all\’articolo 270 del testo unico di cui al

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267″.

41. All\’articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n.

244, le parole: “Per gli anni 2008, 2009 e 2010” sono sostituite

dalle seguenti: “Per gli anni dal 2008 al 2012”.

42. All\’articolo 63, comma 1, numero 2), del testo unico di cui

al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: “della

Regione” sono aggiunte le seguenti: “, fatta eccezione per i comuni

con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la

partecipazione dell\’ente locale di appartenenza sia inferiore al 3

per cento e fermo restando quanto disposto dall\’articolo 1, comma

718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296″.

43. All\’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il comma

117 e\’ sostituito dal seguente:

“117. Ai fini dell\’applicazione dell\’articolo 14, comma 2, del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 32 del medesimo articolo

14, le parole: `Entro il 31 dicembre 2011\’ sono sostituite dalle

seguenti: \’Entro il 31 dicembre 2013\’ e, dopo il secondo periodo, e\’

inserito il seguente: \’Le disposizioni di cui al secondo periodo non

si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel

caso in cui le societa\’ gia\’ costituite: a) abbiano, al 31 dicembre

2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; b) non abbiano

subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a

perdite di bilancio; c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi,

perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato

gravato dell\’obbligo di procedere al ripiano delle perdite

medesime\'”.

44. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge

regionale di riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, i

consorzi di funzioni costituiti per la gestione degli enti parco

istituiti con legge regionale sono esclusi dall\’applicazione della

disposizione di cui all\’articolo 2, comma 186, lettera e), della

legge 23 dicembre 2009, n. 191. Agli oneri derivanti dall\’attuazione

del presente comma, valutati in euro 800.000 per l\’anno 2011, si

provvede mediante riduzione delle dotazioni di parte corrente,

relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della

legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in

bilancio come spese rimodulabili, per l\’anno 2011, fino a concorrenza

dell\’onere.

45. Entro il mese di marzo 2011, il Ministero dell\’interno

corrisponde, a titolo di acconto, in favore dei comuni appartenenti

alle regioni a statuto ordinario, una somma pari ai pagamenti

effettuati nel primo trimestre 2010, ai sensi del decreto del

Ministro dell\’interno 21 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2002. Detto acconto, per la parte

imputabile ai trasferimenti oggetto di fiscalizzazione, e\’ portato in

detrazione dalle entrate spettanti ai predetti comuni, sulla base dei

provvedimenti attuativi della legge 5 maggio 2009, n. 42. Per l\’anno

2011, i trasferimenti erariali corrisposti dal Ministero dell\’interno

in favore degli enti locali, diversi da quelli indicati nel periodo

precedente, sono determinati in base alle disposizioni recate

dall\’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ed

alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.

Sono prorogate per l\’anno 2011 le disposizioni in materia di

compartecipazione provinciale al gettito dell\’imposta sul reddito

delle persone fisiche di cui all\’articolo 31, comma 8, della legge 27

dicembre 2002, n. 289.

46. Al fine di acquisire i necessari elementi di valutazione per

la successiva proroga del programma “carta acquisti”, di cui al comma

32 dell\’articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

nonche\’ per favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce

di popolazione in condizione di maggiore bisogno, e\’ avviata una

sperimentazione in favore degli enti caritativi operanti nei comuni

con piu\’ di 250.000 abitanti.

47. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro

del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il

Ministro dell\’economia e delle finanze, sono stabilite:

a) le modalita\’ di selezione degli enti caritativi destinatari

delle carte acquisti e i criteri di attribuzione di quote del totale

di carte disponibili per la sperimentazione, avuto riguardo alla

natura no profit degli enti e alle loro finalita\’ statutarie, alla

diffusione dei servizi e delle strutture gestiti per il

soddisfacimento delle esigenze alimentari delle persone in condizione

di bisogno, al numero medio di persone che fanno riferimento ai

servizi e alle strutture, al numero di giornate in cui il servizio e\’

prestato;

b) le caratteristiche delle persone in condizione di bisogno alle

quali gli enti caritativi si impegnano a rilasciare le carte acquisti

di cui sono titolari per il successivo utilizzo, tenuto conto

dell\’indicatore della situazione economica equivalente, di cui al

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

c) le modalita\’ di rendicontazione sull\’utilizzo delle carte

acquisti e le caratteristiche dei progetti individuali di presa in

carico da parte dell\’ente caritativo per il superamento della

condizione di poverta\’, emarginazione ed esclusione sociale della

persona in condizione di bisogno;

d) le modalita\’ di adesione dei comuni sul cui territorio e\’

attivata la sperimentazione, finalizzata all\’identificazione degli

enti caritativi operanti nel proprio ambito territoriale,

all\’integrazione con gli interventi di cui il comune e\’ titolare,

all\’eventuale incremento del beneficio connesso alla carta acquisti

mediante versamenti al Fondo di cui all\’articolo 81, comma 29, del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, allo scambio di informazioni sui

beneficiari degli interventi di contrasto alla poverta\’.

48. La sperimentazione ha durata di dodici mesi a decorrere dalla

data di concessione delle carte acquisti agli enti caritativi

selezionati ai sensi del comma 47. Per le risorse necessarie alla

sperimentazione si provvede a valere sul Fondo di cui all\’articolo

81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite

massimo di 50 milioni di euro, che viene corrispondentemente ridotto.

49. All\’articolo 1, primo comma, del testo unico delle leggi

concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli

stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche

Amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5

gennaio 1950, n. 180, e\’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“Fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e del relativo

rapporto previdenziale, i trattamenti di fine servizio (indennita\’ di

buona uscita, indennita\’ di anzianita\’, indennita\’ premio di

servizio) non possono essere ceduti”.

50. Con effetto dal 16 dicembre 2010, viene meno l\’efficacia

abrogativa gia\’ disposta per le disposizioni di legge di cui alle

voci 69844 (legge 13 marzo 1950, n. 114), 69920 (legge 2 aprile 1951,

n. 302), 70139 (legge 11 aprile 1955, n. 379) e 70772 (legge 26

luglio 1965, n. 965), che si intendono soppresse nell\’Allegato 1 al

decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212. Ai sensi e per gli

effetti di cui al presente comma, la legge n. 114 del 1950,

limitatamente agli articoli 1 e 4, e la legge n. 302 del 1951, citate

nel presente comma, sono incluse nell\’Allegato 1 al decreto

legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, con effetto dalla data di

entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

51. All\’articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di

lavoro, le parole: “entro trentasei mesi” sono sostituite dalle

seguenti: “entro quarantotto mesi”.

52. L\’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nelle more

dell\’espletamento delle nuove procedure concorsuali di cui al decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2010,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2011, per

l\’assunzione di dirigenti, e\’ autorizzata a prorogare, per il tempo

necessario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, fino

all\’entrata in servizio dei vincitori dell\’anzidetto concorso, gli

incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell\’articolo 6, comma 5,

del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato

dall\’articolo 7 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, in

scadenza il 31 dicembre 2010, nel limite massimo di 3 unita\’.

All\’onere derivante dal presente comma, pari a 400.000 euro, si

provvede a valere sulla dotazione finanziaria di cui all\’articolo 1,

comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

53. All\’articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e

successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: “2009, 2010 e 2011” sono inserite

le seguenti: “, 2012, 2013 e 2014”;

b) dopo il comma 1, e\’ inserito il seguente:

“1-bis. I posti resisi vacanti ai sensi del comma 1 non sono

reintegra-bili negli anni nei quali puo\’ essere presentata la

richiesta di esonero ai sensi del primo periodo del medesimo comma

1″.

54. All\’articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo il

comma 1 e\’ aggiunto il seguente:

“1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui

all\’articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come

modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di

sessanta giorni per l\’impugnazione del licenziamento, acquistano

efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011″.

55. In funzione anche della prossima entrata in vigore del nuovo

accordo di Basilea, le attivita\’ per imposte anticipate iscritte in

bilancio, relative a svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal

reddito imponibile ai sensi del comma 3 dell\’articolo 106 del testo

unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche\’ quelle relative al

valore dell\’avviamento e delle altre attivita\’ immateriali, i cui

componenti negativi sono deducibili in piu\’ periodi d\’imposta ai fini

delle imposte sui redditi, sono trasformate in crediti d\’imposta

qualora nel bilancio individuale della societa\’ venga rilevata una

perdita d\’esercizio.

56. La trasformazione di cui al comma 55 decorre dalla data di

approvazione del bilancio da parte dell\’assemblea dei soci ed opera

per un importo pari al prodotto, da effettuarsi sulla base dei dati

del medesimo bilancio approvato, tra:

a) la perdita d\’esercizio, e

b) il rapporto fra le attivita\’ per imposte anticipate indicate

al comma 55 e la somma del capitale sociale e delle riserve.

57. Il credito d\’imposta di cui al comma 55 non e\’ rimborsabile

ne\’ produttivo di interessi. Esso puo\’ essere ceduto ovvero puo\’

essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi

dell\’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il

credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre

alla formazione del reddito di impresa ne\’ della base imponibile

dell\’imposta regionale sulle attivita\’ produttive. Con decorrenza dal

periodo d\’imposta in corso alla data di approvazione del bilancio,

non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle

attivita\’ per imposte anticipate trasformate in credito d\’imposta.

58. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro

dell\’economia e delle finanze, sentita la Banca d\’Italia, possono

essere stabilite modalita\’ di attuazione del presente articolo.

59. Nel comma 10 dell\’articolo 15 del decreto-legge 29 novembre

2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio

2009, n. 2, al penultimo periodo, le parole: “non superiore ad un

nono” sono sostituite dalle seguenti: “non superiore ad un decimo”.

In deroga all\’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le

disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo

d\’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto e rilevano ai fini del versamento in

acconto delle imposte sui redditi e dell\’imposta regionale sulle

attivita\’ produttive per il medesimo periodo d\’imposta.

60. All\’onere derivante dai commi da 55 a 57, pari a 141 milioni

di euro a decorrere dall\’anno 2011, si provvede mediante utilizzo di

parte delle maggiori entrate derivanti dall\’applicazione delle

disposizioni di cui al comma 59. Il Ministro dell\’economia e delle

finanze e\’ autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le

occorrenti variazioni di bilancio.

61. In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente

l\’articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la

prescrizione relativa ai diritti nascenti dall\’annotazione in conto

inizia a decorrere dal giorno dell\’annotazione stessa. In ogni caso

non si fa luogo alla restituzione di importi gia\’ versati alla data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

62. Nell\’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi,

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, dopo il comma 5-quater e\’ aggiunto il seguente:

“5-quinquies. Gli organismi di investimento collettivo del

risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli

con sede in Lussemburgo, gia\’ autorizzati al collocamento nel

territorio dello Stato, di cui all\’articolo 11-bis del decreto-legge

30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge

25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, non sono

soggetti alle imposte sui redditi, con esclusione dell\’imposta

sostitutiva del 27 per cento di cui all\’articolo 2 del decreto

legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni. Le

ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo d\’imposta. Non

si applicano la ritenuta del 27 per cento prevista dal comma 2

dell\’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sugli interessi

ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la

giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell\’attivo

medio gestito, nonche\’ le ritenute del 12,50 per cento previste dagli

articoli 26, commi 3-bis e 5, e 26-quinquies del predetto decreto

nonche\’ dall\’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e

successive modificazioni”.

63. Dopo l\’articolo 26-quater del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e\’ inserito il seguente:

“Art. 26-quinquies. – (Ritenuta sui redditi di capitale derivanti

dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici). – 1.

Sui proventi di cui alla lettera g) dell\’articolo 44, comma 1, del

testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla

partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio

con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e a quelli con

sede in Lussemburgo, gia\’ autorizzati al collocamento nel territorio

dello Stato, di cui all\’articolo 11-bis del decreto-legge 30

settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25

novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, limitatamente alle

quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, le societa\’ di

gestione del risparmio, le SICAV, i soggetti incaricati del

collocamento delle quote o azioni di cui al citato articolo 11-bis

del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, e quelli di cui

all\’articolo 23 del presente decreto incaricati della loro

negoziazione, operano una ritenuta del 12,50 per cento. Qualora le

quote o azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema di

deposito accentrato gestito da una societa\’ autorizzata ai sensi

dell\’articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24

febbraio 1998, n. 58, la ritenuta e\’ applicata dai soggetti di cui

all\’articolo 23 del presente decreto presso i quali le quote o azioni

sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al

suddetto sistema di deposito accentrato, nonche\’ dai soggetti non

residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a

sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.

2. I soggetti non residenti di cui al comma 1, ultimo periodo,

nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una

societa\’ di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello

Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di

investimento non residenti, ovvero una societa\’ di gestione

accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell\’articolo

80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.

58. Il rappresentante fiscale risponde dell\’adempimento dei propri

compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilita\’ previste

per i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e provvede a:

a) versare la ritenuta di cui al comma 1;

b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta

dell\’Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per

comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la

suddetta ritenuta.

3. La ritenuta di cui al comma 1 si applica sui proventi

distribuiti in costanza di partecipazione all\’organismo di

investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di

riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il

costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o

azioni medesime. In ogni caso, il valore e il costo delle quote o

azioni e\’ rilevato dai prospetti periodici.

4. La ritenuta di cui al comma 1 e\’ applicata a titolo di acconto

nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni

sono relative all\’impresa ai sensi dell\’articolo 65 del testo unico

delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) societa\’ in nome collettivo,

in accomandita semplice ed equiparate di cui all\’articolo 5 del

predetto testo unico; c) societa\’ ed enti di cui alle lettere a) e b)

dell\’articolo 73, comma 1, del medesimo testo unico e stabili

organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa\’ e degli enti

di cui al comma 1, lettera d), del medesimo articolo. Nei confronti

di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi

dall\’imposta sul reddito delle societa\’, la ritenuta e\’ applicata a

titolo d\’imposta.

5. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui al comma 1

percepiti da soggetti non residenti come indicati nell\’articolo 6 del

decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

6. Ai fini dell\’applicazione della ritenuta di cui al comma 1 si

considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a

rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti

diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, salvo che il

trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. In questo

caso, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all\’applicazione

della ritenuta la necessaria provvista”.

64. All\’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.

461, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel quarto periodo del comma 2, dopo le parole: “Per i

soggetti non residenti” sono inserite le seguenti: “nonche\’ per le

plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso o rimborso

di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del

risparmio”;

b) nel secondo periodo del comma 5, dopo le parole: “Qualora sia

revocata l\’opzione o sia chiuso il rapporto di custodia,

amministrazione o deposito” sono inserite le seguenti: “o siano

rimborsate anche parzialmente le quote o azioni di organismi di

investimento collettivo del risparmio,”.

65. Nella lettera c) del comma 3 dell\’articolo 7 del decreto

legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo le parole: “dai commi 3 e

3-bis dell\’articolo 26″ sono inserite le seguenti: “e la ritenuta del

12,50 per cento di cui all\’articolo 26-quinquies”.

66. Nel comma 3 dell\’articolo 17 del decreto legislativo 5

dicembre 2005, n. 252, le parole: “nonche\’ la ritenuta prevista,

nella misura del 12,50 per cento, dal comma 3-bis dell\’articolo 26

del predetto decreto legislativo n. 600 del 1973″ sono sostituite

dalle seguenti: “le ritenute del 12,50 per cento previste dagli

articoli 26, comma 3-bis, e 26-quinquies del predetto decreto n. 600

del 1973″.

67. Nel comma 1 dell\’articolo 6 del decreto-legge 25 settembre

2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre

2001, n. 410, dopo le parole: “dall\’articolo 26, commi 2, 3, 3-bis e

5,” sono inserite le seguenti: “e quella del 12,50 per cento di cui

all\’articolo 26-quinquies”.

68. La lettera a) dell\’articolo 3, comma 2, del decreto

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e\’ sostituita dalla seguente:

“a) gli organismi di investimento collettivo del risparmio ad

esclusione delle societa\’ di investimento a capitale variabile”.

69. Le disposizioni di cui ai commi da 62 a 68 esplicano effetto

a partire dal 1° luglio 2011.

70. Le societa\’ di gestione del risparmio, le societa\’ di

investimento a capitale variabile (SICAV) e i soggetti incaricati del

collocamento delle quote o azioni di cui all\’articolo 11-bis del

decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con

modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, prelevano

l\’imposta sostitutiva sul risultato di gestione maturato alla data

del 30 giugno 2011 e versano tale imposta in un numero massimo di

undici rate a partire dal 16 febbraio 2012.

71. Con effetto dal 1° luglio 2011 i risultati negativi di

gestione maturati alla data del 30 giugno 2011 dai fondi comuni di

investimento e dalle SICAV ai sensi dell\’articolo 9 della legge 23

marzo 1983, n. 77, dell\’articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n.

344, dell\’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n.

512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n.

649, e dell\’articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.

84, che residuano dopo la compensazione effettuata ai sensi di tali

disposizioni possono essere utilizzati, in tutto o in parte, dalle

societa\’ di gestione del risparmio, dalle SICAV e dai soggetti

incaricati del collocamento delle quote o azioni degli organismi di

cui al richiamato articolo 11-bis, in compensazione dei redditi

soggetti alle ritenute operate ai sensi dell\’articolo 26-quinquies

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

600, introdotto dal comma 63 del presente articolo, senza limiti di

importo. Le societa\’ di gestione del risparmio, le SICAV e i soggetti

incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all\’articolo

11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, accreditano al

fondo o al comparto al quale e\’ imputabile il risultato negativo

compensato il 12,50 per cento del relativo ammontare.

72. Nel caso in cui alla cessazione del fondo o della SICAV i

risultati negativi di cui al comma 71 non siano stati utilizzati, ai

partecipanti e\’ riconosciuta una minusvalenza di pari ammontare

computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell\’articolo 68 del

testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero ai sensi

degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.

461. A tal fine la societa\’ di gestione del risparmio, la SICAV e il

soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni rilasciano

apposita certificazione dalla quale risulti l\’importo della

minusvalenza spettante a ciascun partecipante.

73. Per la determinazione dei redditi di capitale soggetti alla

ritenuta prevista dall\’articolo 26-quinquies del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, derivanti dal

rimborso delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo

in valori mobiliari (OICVM) gia\’ soggetti ad imposta sostitutiva ai

sensi dell\’articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, dell\’articolo

11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, dell\’articolo 11-bis del

decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con

modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e dell\’articolo

14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, possedute alla

data del 30 giugno 2011, si assume il valore delle quote o azioni

rilevato dai prospetti periodici alla predetta data, in luogo del

valore rilevato dai prospetti periodici alla data di sottoscrizione o

acquisto.

74. Per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze

realizzate ai sensi dell\’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del

testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, mediante la

cessione a titolo oneroso o il rimborso delle quote o azioni di OICVM

di cui al comma 73 possedute alla data del 30 giugno 2011, il costo o

il valore di acquisto e\’ aumentato o diminuito di un ammontare pari,

rispettivamente, alla differenza positiva o negativa fra il valore

delle quote e azioni medesime rilevato dai prospetti periodici alla

predetta data e quello rilevato alla data di sottoscrizione o

acquisto.

75. Sui redditi d\’impresa derivanti dalle quote o azioni degli

OICVM di cui al comma 73 possedute alla data del 30 giugno 2011, il

credito d\’imposta di cui al comma 3 dell\’articolo 9 della legge 23

marzo 1983, n. 77, al comma 4 dell\’articolo 11 della legge 14 agosto

1993, n. 344, al comma 4 dell\’articolo 11-bis del decreto-legge 30

settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25

novembre 1983, n. 649, e al comma 2 dell\’articolo 14 del decreto

legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, e\’ riconosciuto nella misura del

15 per cento dei proventi percepiti e di quelli che si considerano

percepiti agli effetti delle medesime disposizioni dal 1° luglio 2011

fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente

fra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti

periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello rilevato dai medesimi

prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto.

76. Sui proventi realizzati attraverso la distribuzione o il

rimborso di quote o azioni degli OICVM di cui al comma 73 possedute

alla data del 30 giugno 2011, la somma di cui all\’articolo 9, comma

1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e\’ riconosciuta

nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti dal 1° luglio

2011 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente

esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevate dai

prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello medio

ponderato rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione

o acquisto. Le societa\’ di gestione del risparmio, le SICAV e i

soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui

all\’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,

provvedono al pagamento della predetta somma, per il tramite della

banca depositaria ove esistente, computandola in diminuzione dal

versamento dell\’imposta sostitutiva ovvero della ritenuta prevista

dall\’articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

77. Sui proventi derivanti da quote o azioni degli OICVM di cui

al comma 73 possedute alla data del 30 giugno 2011, il credito

d\’imposta di cui all\’articolo 17, comma 2, secondo periodo, del

decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e\’ riconosciuto nella

misura del 15 per cento sui proventi percepiti o iscritti nel

rendiconto del fondo pensione dal 1° luglio 2011 fino a concorrenza

della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle

predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data

del 30 giugno 2011 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data

di sottoscrizione o acquisto. Il credito d\’imposta concorre a formare

il risultato della gestione del fondo pensione ed e\’ detratto

dall\’imposta sostitutiva dovuta.

78. Per i rapporti di custodia o amministrazione, nonche\’ per

quelli per i quali sussista uno stabile rapporto con l\’intermediario

anche in assenza di un formale contratto di custodia o

amministrazione, aventi ad oggetto quote o azioni di organismi di

investimento collettivo del risparmio, intrattenuti alla data del 30

giugno 2011 con gli intermediari di cui all\’articolo 6, comma 1, del

decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l\’imposta sostitutiva

di cui al medesimo articolo e\’ applicata, anche in mancanza di

opzione, salva la facolta\’ del contribuente di rinunciare a tale

regime con apposita comunicazione da effettuare entro il 30 settembre

2011, con effetto dal 1° luglio 2011. A tal fine il contribuente

fornisce all\’intermediario gli elementi e la documentazione necessari

alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze costituendo, se

necessario, apposita provvista per far fronte al pagamento

dell\’imposta.

79. Sono abrogati con effetto dal 1° luglio 2011:

a) l\’articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, l\’articolo 11

della legge 14 agosto 1993, n. 344, i commi da 1 a 5 dell\’articolo

11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con

modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e il comma 1

nonche\’ il primo periodo del comma 2 dell\’articolo 14 del decreto

legislativo 14 gennaio 1992, n. 84;

b) l\’articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

c) l\’articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505;

d) il comma 4-bis dell\’articolo 45 del testo unico delle imposte

sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917;

e) il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell\’articolo 17 del

decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

f) le parole: “da quote di organismi di investimento collettivo

mobiliare soggetti all\’imposta sostitutiva di cui al successivo

articolo 8, nonche\'” del comma 4 dell\’articolo 7 del decreto

legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

80. L\’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e\’

sostituito dal seguente:

“Art. 10-ter. – (Disposizioni tributarie sui proventi delle quote

di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di

diritto estero). – 1. Sui proventi di cui all\’articolo 44, comma 1,

lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo

in valori mobiliari di diritto estero conformi alla direttiva

2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio

2009, situati negli Stati membri dell\’Unione europea e negli Stati

aderenti all\’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi

nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell\’articolo 168-bis

del medesimo testo unico e le cui quote o azioni sono collocate nel

territorio dello Stato ai sensi dell\’articolo 42 del testo unico

delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui

al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti residenti

incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o

della negoziazione delle quote o azioni, operano una ritenuta del

12,50 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in

costanza di partecipazione all\’organismo di investimento e su quelli

compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di

liquidazione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di

sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. In ogni

caso come valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore

delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici relativi alla

data di acquisto delle quote o azioni medesime.

2. La ritenuta del 12,50 per cento e\’ altresi\’ applicata dai

medesimi soggetti di cui al comma 1 sui proventi di cui all\’articolo

44, comma 1, lettera g), del citato testo unico delle imposte sui

redditi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento

collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alla

direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13

luglio 2009, e assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei

quali sono istituiti, situati negli Stati membri dell\’Unione europea

e negli Stati aderenti all\’Accordo sullo spazio economico europeo che

sono inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi

dell\’articolo 168-bis del medesimo testo unico delle imposte sui

redditi e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello

Stato ai sensi dell\’articolo 42 del testo unico delle disposizioni in

materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo

24 febbraio 1998, n. 58. La ritenuta si applica sui proventi

distribuiti in costanza di partecipazione all\’organismo di

investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di

riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il

valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o

azioni medesime. Il costo di sottoscrizione o acquisto e\’ documentato

dal partecipante. In mancanza della documentazione il costo e\’

documentato con una dichiarazione sostitutiva.

3. Ai fini dell\’applicazione delle ritenute di cui ai commi 1 e 2

si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a

diverso intestatario, salvo che il trasferimento sia avvenuto per

successione o donazione. In questo caso, il contribuente fornisce al

soggetto tenuto all\’applicazione della ritenuta la necessaria

provvista.

4. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 e\’ applicata a titolo di

acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le

partecipazioni sono relative all\’impresa ai sensi dell\’articolo 65

del citato testo unico delle imposte sui redditi; b) societa\’ in nome

collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all\’articolo

5 del predetto testo unico; c) societa\’ ed enti di cui alle lettere

a) e b) del comma 1 dell\’articolo 73 del medesimo testo unico e

stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa\’ e

degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto articolo.

Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o

esclusi dall\’imposta sul reddito delle societa\’, la ritenuta e\’

applicata a titolo d\’imposta.

5. Nel caso in cui le quote o azioni di cui ai commi 1 e 2 siano

collocate all\’estero, o comunque i relativi proventi siano conseguiti

all\’estero, la ritenuta e\’ applicata dai soggetti di cui all\’articolo

23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

600, che intervengono nella loro riscossione.

6. I proventi di cui all\’articolo 44, comma 1, lettera g), del

testo unico delle imposte sui redditi, derivanti dalla partecipazione

a organismi di investimento collettivo\’ in valori mobiliari di

diritto estero, diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, concorrono a

formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano

percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano

percepiti quale differenza tra il valore di riscatto, cessione o

liquidazione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o

acquisto. Il costo unitario di acquisto delle quote o azioni si

assume dividendo il costo complessivo delle quote o azioni acquistate

o sottoscritte per la loro quantita\’.

7. Sui proventi di cui al comma 6 i soggetti indicati

all\’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600, che intervengono nella loro riscossione

operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d\’acconto delle

imposte sui redditi.

8. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari

di diritto estero di cui ai commi 1 e 2 possono, con riguardo agli

investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni

stipulate dalla Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni

relativamente alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente

corrispondenti alle loro quote o azioni possedute da soggetti non

residenti in Italia.

9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano esclusivamente

agli organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca

analogo diritto agli organismi di investimento collettivo italiani”.

81. Nella lettera e) del comma 3 dell\’articolo 7 del decreto

legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: “dal comma 1” sono

sostituite dalle seguenti: “dai commi 1, 2 e 5”.

82. Nel comma 3 dell\’articolo 17 del decreto legislativo 5

dicembre 2005, n. 252, le parole: “dal comma 1” sono sostituite dalle

seguenti: “dai commi 1, 2 e 5”.

83. Le disposizioni di cui ai commi da 80 a 82 si applicano ai

proventi percepiti a decorrere dal 1° luglio 2011.

84. Alle minori entrate derivanti dai- commi da 62 a 83, pari a

6,7 milioni di euro per l\’anno 2012 e a 12,9 milioni di euro per

l\’anno 2013, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di

rotazione per l\’attuazione delle politiche comunitarie, di cui

all\’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che a tal fine

sono versate, in ciascuno dei predetti anni, all\’entrata del bilancio

dello Stato e restano acquisite all\’erario».

All\’articolo 3:

al comma 1, la lettera b) e\’ sostituita dalla seguente:

«b) quanto a euro 20 milioni per l\’anno 2011, mediante riduzione

dell\’autorizzazione di spesa di cui all\’articolo 1, comma 58, della

legge 13 dicembre 2010, n. 220, e, quanto ad euro 30 milioni per

l\’anno 2011, mediante riduzione della dotazione finanziaria di cui

all\’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della medesima legge 13

dicembre 2010, n. 220. L\’autorizzazione di spesa di cui all\’articolo

1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e\’ integrata di 15

milioni di euro per l\’anno 2011. All\’onere derivante dal secondo

periodo della presente lettera, pari a 15 milioni di euro per l\’anno

2011, si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di

cui all\’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre

2010, n. 220»;

dopo il comma 2, e\’ inserito il seguente:

«2-bis. Le disponibilita\’ di bilancio di cui all\’articolo 1,

comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relative all\’anno

2010, in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo, sono

riassegnate per le medesime finalita\’ al Fondo di cui all\’articolo

7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Alla

compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento

netto derivanti dall\’applicazione del precedente periodo, si provvede

mediante corrispondente utilizzo, per euro 49,5 milioni per l\’anno

2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all\’articolo 6, comma

2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

Alla tabella 1:

nel titolo, le parole: «previsto dall\’articolo 1» sono sostituite

dalle seguenti: «articolo 1, comma 1»;

nella colonna «FONTE NORMATIVA», alla voce: «articolo 6, comma 1,

lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36» sono

aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e successive

modificazioni»;

nella colonna «FONTE NORMATIVA», alla voce: «articolo 7, comma 2,

del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161» sono aggiunte, in

fine, le seguenti parole: «, e successive modificazioni»;

nella colonna «FONTE NORMATIVA», la voce: «articolo 5, comma 6,

lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25,

articolo 5, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25»

e\’ sostituita dalla seguente: «articolo 21-bis, comma 1, primo e

secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e

successive modificazioni; articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29

novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni»;

nella colonna «FONTE NORMATIVA», alla voce: «articolo 20, comma

5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2007, n. 31, comprese anche le

disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui all\’articolo 4,

comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139» le parole: «28

febbraio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2008»;

nella colonna «FONTE NORMATIVA», la voce: «articolo 31, comma 1,

della legge l° agosto 2002, n. 166» e\’ sostituita dalla seguente:

«articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e

successive modificazioni»;

nella colonna «FONTE NORMATIVA», la voce: «articolo 5, comma 1,

del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25» e\’ sostituita

dalla seguente: «articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9

maggio 2005, n. 96»;

nella colonna «FONTE NORMATIVA», la voce: «Consiglio nazionale

per l\’alta formazione artistica e musicale di cui all\’articolo 3

della legge 21 dicembre 1999, n. 508» e\’ sostituita dalla seguente:

«articolo 7, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25»;

nella colonna «FONTE NORMATIVA», la voce: «Consiglio nazionale

della pubblica istruzione di cui all\’articolo 16 del decreto del

Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416» e\’ sostituita

dalla seguente: «articolo 7, comma 4-quater, del decreto-legge 30

dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26

febbraio 2010, n. 25»;

nella colonna «TERMINE» le parole: «data di entrata in vigore del

presente decreto-legge» ovunque ricorrano, sono sostituite dalle

seguenti: «31 dicembre 2010»;

le seguenti voci sono soppresse:

«1° gennaio 2011 – articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre

2007, n. 244»;

«31 dicembre 2010 – articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

luglio 2010, n. 122»;

«31 dicembre 2010 – Programma nazionale triennale della pesca e

dell\’acquacoltura di cui all\’articolo 5, comma 1, del decreto

legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con decreto del Ministro

delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007,

pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 236

del 10 ottobre 2007, nei limiti delle risorse disponibili di cui

all\’articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267»;

«31 dicembre 2010 – articolo 2, comma 100, lettera a), della

legge 23 dicembre 1996, n. 662. decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dello

sviluppo economico e dell\’economia e delle finanze 21 settembre 2010,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2010»;

«31 dicembre 2010 – articolo 245, comma 1, del decreto

legislativo 19 febbraio 1998, n. 51. articolo 1, comma 2, del

decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24»;

«31 dicembre 2010 – articolo 19, commi 8, 9 e 10, del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

«30 aprile 2011 – articolo 12, comma 7, della legge 31 dicembre

2009, n. 196»;

«31 dicembre 2010 – articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre

2007, n. 244»;

«un anno – articolo 30, comma 2, terzo periodo, del testo unico

in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385».

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