Non ha diritto a nessun compenso aggiuntivo il dirigente del Ministero dell’istruzione per l’incarico di presidente o componente del nucleo di valutazione. Si tratta infatti di un incarico soggetto al principio di omnicomprensività del trattamento economico.
A questa conclusione è giunta la corte di cassazione che, con la sentenza n. 4531 del 24 febbraio 2011, ha respinto il ricorso di molti dirigenti del Ministero dell’istruzione.
In particolare la sezione lavoro, mettendo fine alle diverse interpretazioni date dai Tribunali alla vicenda, ha affermato che “l\’incarico di presidente o componente del Nucleo di valutazione, conferito al dirigente del Ministero dell\’Istruzione in ragione dell\’ufficio ricoperto (o comunque conferito dall\’amministrazione presso la quale egli presta servizio o su designazione della stessa), è soggetto al principio di onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale previsto dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 24 (attualmente dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 24), dovendosi pertanto escludere il diritto di tali dirigenti a trattamenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la qualifica ricoperta; né l\’operatività di tale criterio è esclusa per il periodo anteriore alla stipulazione del contratto collettivo per la dirigenza pubblica (1998-2001), ovvero del contratto individuale di conferimento di incarico dirigenziale, in quanto l\’art. 24 cit. indica un criterio generale cui anche il contratto, collettivo o individuale, deve attenersi”.
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