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STRISCE PEDONALI & PEDONE INVESTITO: Concorso di colpa

Non basta al pedone essere investito per essere esentato da responsabilità nel sinistro. Lo afferma la Suprema Corte con sentenza 5540 depositata il 9 marzo 2011.
Nel caso affrontato dai giudici con l\’ermellino, la condotta del conducente del veicolo ha concorso in modo rilevante alla produzione dell\’evento, pur non rappresentandone la causa unica: il pedone, infatti, risulta aver contravvenuto ad un obbligo preciso imposto dall\’art. 190 del codice della strada, procedendo sul margine destro della carreggiata nella stessa direzione del veicolo; risultato: concorso di colpa del 20% per il pedone e dell\’80% per il conducente. Il pedone, tra l\’altro, avrebbe prudentemente potuto avvalersi di una banchina erbosa anziché ingombrare il margine stradale.
D\’altra parte il pedone che si accinge ad attraversare la strada sulle strisce pedonali non è tenuto, alla stregua dell\’ordinaria diligenza, a verificare se i conducenti in transito mostrino o meno l\’intenzione di rallentare e lasciarlo attraversare, potendo egli fare affidamento sugli obblighi di cautela gravanti sui conducenti. Ne segue che la mera circostanza che il pedone abbia attraversato la strada, sulle strisce pedonali, frettolosamente e senza guardare non costituisce da sola presupposto per l\’applicabilità dell\’art. 1227, primo comma, cod. civ., occorrendo invece, a tal fine, che la condotta del pedone sia stata del tutto straordinaria ed imprevedibile.

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