lunedì, Aprile 29, 2024
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ESTRADIZIONE: Decide il Ministro

Lo sfruttatore delle prostitute va subito rispedito nelle carceri albanesi o bisogna dare prima soddisfazione alla Giustizia italiana? Spetta sempre al Guardasigilli decidere: i magistrati facciano la loro parte senza entrare nella sfera dell’autorità amministrativa. È quanto emerge dalla sentenza n. 10102/11, emessa dalla sesta sezione penale della Cassazione.

Giurisdizione e amministrazione
Lo straniero è stato condannato nello Stato d’origine con sentenza definitiva, ma sta attualmente scontando una pena inflitta dalle nostre autorità. Come rispondere, allora, alla richiesta di estradizione avanzata dal Paese delle aquile? La Corte d’appello decide che sussistono le condizioni per accogliere la domanda, ma differisce l’esecuzione dell’estradizione fino a quando il debito con la giustizia italiana non risulterà onorato. E nel frattempo sospende la misura cautelare in corso. Ma sbaglia: il ricorso del procuratore è accolto e le decisioni della Corte territoriale sono cassate senza rinvio. Come mai? L’estradizione passiva si divide in due fasi: quella di garanzia giurisdizionale, in cui il giudice verifica se sussistono i presupposti per consegnare il ricercato allo Stato richiedente; quella amministrativa, in cui il dominus è il ministro della Giustizia che decide se accogliere o no la domanda secondo motivi di opportunità politica o amministrativa.

Magistratura e politica
Il ministero della giustizia, in particolare, può scegliere di: dar corso all’estradizione; sospenderne l’esecuzione; procedere a una consegna provvisoria; convenire che l’espiazione della pena abbia luogo nello Stato richiedente. Compete all’autorità politica, dunque, stabilire se è necessario dare priorità all’esecuzione della legge italiana oppure ai doveri di solidarietà internazionale. Insomma, compiono una vera e propria invasione di campo i magistrati che stabiliscono di sospendere l’esecuzione dell’estradizione fino a quando la giustizia italiana non sarà «soddisfatta»: sta solo al ministro pronunciarsi in merito e nel frattempo la misura cautelare deve essere ripristinata fino a quando la decisione non sarà arrivata.
https://www.giovannifalcone.it/upload/uno.pdf

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