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POSTO DI LAVORO: Recesso del docente condannato per molestie sessuali anche con patteggiamento

Non salva il posto di lavoro il docente che molestò la studentessa agli esami di maturità mentre era presidente della commissione giudicatrice. L’interdizione perpetua dall’insegnamento scatta anche in caso in cui la pena per la violenza sia applicata su richiesta delle parti. È quanto emerge da una sentenza del 25 marzo 2011 emessa dalla terza sezione penale della Cassazione.

Automatismi esclusi
La statuizione della pena accessoria di cui all’articolo 609 nonies Cp, secondo comma, che impone al condannato «l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla curatela», risulta nel caso del docente molestatore sottratta alla discrezionalità del giudice: il merito è della legge 38/2006 che ha introdotto l’obbligatorietà anche nel caso del patteggiamento ex articolo 444 Cpp. Accolto il ricorso del procuratore generale: anche nell’ipotesi di continuazione i singoli reati vanno considerati autonomamente ai fini della individuazione delle pene accessorie irrogabili. La Suprema corte decide nel merito togliendo per sempre al responsabile del reato sessuale la possibilità di insegnare nelle scuole.

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