giovedì, Maggio 2, 2024
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ADR: Alternative Dispute Resolutions

In passato, quando mi capitava di leggere l’acronimo “A.D.R.”, forse anche per deformazione professionale legato al mio vecchio lavoro di Ufficiale di polizia giudiziaria[1] ero solito interpretarlo: A domanda risponde[2].

Oggi invece, con le recenti novità nel nostro panorama giuridico normativo di cui il termine “conciliazione” è diventata la parola chiave[3], l’acronimo A.D.R. potrà essere letto come “Alternative Dispute Resolutions” da tradursi come una Risoluzione alternativa delle controversie.

La conciliazione, in campo giuridico,rappresenta la procedura attraverso la quale un soggetto terzo, nella veste di giudice, aiuta due o più soggetti a comporre una lite.

Diventa invece ADR, ovvero extragiudiziale, quando il tentativo di mediazione viene fatto fuori dal giudizio per il tramite di un conciliatore.

Il decreto legislativo 28/2010 ha previsto la c.d. “Mediazione obbligatoria” nelle dispute civili e commerciali a decorrere dal 21 marzo 2011, rinviando al marzo 2012 quelle in materia di condominio ed incidenti stradali.

Nel mentre l’Oua, l’Organismo di rappresentanza politica della classe forense ha programmato ulteriori quattro giornate di sciopero nel prossimo trimestre, il Consiglio Nazionale Forense, per il tramite del suo presidente, ha invece lamentato l’assenza di strutture adeguate e carenza di conciliatori.

Se tutto ciò può essere vero, magari anche solo in parte a secondo dei diversi punti di vista, è innegabile che lo strumento dell’ADR, al pari dei sistemi giuridici internazionali consente di capitalizzare con particolare efficacia e rapidità i vantaggi tipici di siffatta procedura.

Per brevità, ne cito solo alcuni:

  • Idoneità per le controversie multi-party ;
  • Flessibilità della procedura – il processo è determinato e controllato dalle parti della controversia;
  • Notevole riduzione dei tempi e  costi della procedura (Lower costs);
  • Assenza di particolari formalità e/o adempimenti burocratici;  
  • Possibilità di scegliere – per ambo le controparti – il soggetto terzo più idoneo alla tipologia e complessità della materia del contendere;
  • Soluzioni pratiche su misura per gli interessi delle parti in causa;
  • Maggiore riservatezza per ridotti Danni indotti a livello reputazionale. [ 11 ]

         Le novità, in qualunque campo, fanno spesso paura. Appare tuttavia innegabile che senza innovare, apportando modifiche e accorgimenti ad un sistema arrugginito, magari anche migliorandolo nel tempo, non si andrà da nessuna parte.

         Ben venuta alla neonata novità.

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