È solo annullabile e va impugnata entro trenta giorni la delibera condominiale che decide su un argomento non compreso nell’ordine del giorno. Questa non è una causa di nullità.
È quanto affermato dalla Corte d’Appello di Napoli che, con la sentenza 01075 del 7 aprile 2011, ha respinto la richiesta di nullità di una delibera dell’assemblea condominiale e rinviando a giurisprudenza consolidata della Suprema corte ha chiarito che “in tema di condominio è infondata la domanda giudiziale con la quale si chiede di far valere la nullità delle delibere assembleari a causa dell\’omessa indicazione del punto da trattare nell\’ordine del giorno e del mancato raggiungimento del quorum previsto dall\’art. 1136, comma 2° c.c. Infatti, ha aggiunto la Corte territoriale, questi vizi costituiscono vizi di annullabilità delle deliberazioni e non anche di nullità. Quest’ultima opera solo nell\’ipotesi in cui le delibere abbiano un oggetto illecito, impossibile, estraneo alla competenza assembleare ovvero destinato ad incidere su diritti inviolabili. L\’annullabilità concerne la contrarietà delle delibere alla legge o al regolamento di condominio e tra esse vi rientrano quelle che non rispettano le norme disciplinanti il procedimento di convocazione o quelle che richiedono maggioranze qualificate. Da ciò deriva che in quest\’ultima ipotesi, essendo impugnabili solo nei modi e nei termini sanciti dall’articolo 1137 c.c., l’impugnazione è infondata se proposta oltre il termine di trenta giorni da chi non è proprietario.
Ma non è ancora tutto. In queste interessanti motivazioni i giudici hanno inoltre chiarito che “estendendo in via interpretativa l\’art. 2377 cod. civ. dalla materia societaria a quella condominiale, l\’annullamento di una deliberazione assembleare non può aver luogo se la deliberazione stessa è sostituita con altra presa in conformità della legge”.
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