venerdì, Maggio 3, 2024
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ESERCIZIO DELLA PROFSSIONE DI AVVOCATO: Via libera alla professione con l’abilitazione ottenuta in uno degli Stati membri

Cortedi Giustizia CE

Sentenza 09.01.11

 

Nozionedi “giurisdizione nazionale” ai sensi dell’art. 234 CE – Riconoscimento deidiplomi –Direttiva 89/48/CEE –Avvocato – Iscrizione all’albo dell’ordine professionaledi uno Stato membrodiverso da quelloin cui ildiploma è stato omologato

 

 

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

Nel procedimento C/118/09

 

avente ad oggetto la domandadi pronuncia pregiudiziale propostaalla Corte, ai sensi dell’art. 234CE, dalla Oberste BerufungsundDisziplinarkommission (Austria),con decisione 16 marzo 2009, pervenutain cancelleria il 1° aprile 2009, nella causa promossa da

 

Robert Koller,

 

LA CORTE (Quarta Sezione),

 

composta dal sig. J.C. Bonichot, presidentedi sezione, dai sigg. K. Schiemann e L. Bay Larsen (relatore), giudici,

 

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

 

cancelliere: sig. A. Calot Escobar

 

vista la fase scritta del procedimento,

 

considerate le osservazioni presentate:

 

• per il sig. Koller, abogado, dal medesimo;

 

• per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer,in qualitàdi agente;

 

• per il governo ceco, dal sig. M. Smolek,in qualitàdi agente;

 

• per il governo greco, dalle sig.re E. Skandalou e S. Vodina,in qualitàdi agenti;

 

• per il governo spagnolo, dal sig. J. López#Medel Báscones,in qualitàdi agente;

 

• per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. C. Hermes e H. Støvlbæk,in qualitàdi agenti,

 

sentite leconclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 giugno 2010,

 

ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

 

1 La domandadi pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delladirettiva delConsiglio 21dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generaledi riconoscimento deidiplomidi istruzione superiore che sanzionano formazioni professionalidi una durata minimadi tre anni (GU 1989, L 19, pag. 16), nel testodi cuialla direttiva del Parlamento europeo e delConsiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE (GU L 206, pag. 1;in prosieguo: la «direttiva 89/48 modificata»).

 

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambitodi unacontroversia tra il sig. Koller e la Rechtsanwaltsprüfungskommission dell’Oberlandesgericht Graz (commissione competentein ordine all’esamedi accessoalla professione di avvocato della Cortedi appellodi Graz)in merito al rifiuto opposto dal presidentedi quest’ultimadi autorizzarlo a sostenere la prova attitudinale ai fini dell’esercizio dellaprofessione di avvocato in Austria odi dispensarlo dal sostenere tale esame.

 

Contesto normativo

 

La normativa dell’Unione

 

3 Ai termini dell’art. 1, lett. a), b) e g), delladirettiva 89/48 modificata:

 

«Ai sensi della presentedirettiva siintende:

 

a) perdiploma, qualsiasidiploma, certificato o altro titolo o qualsiasiinsiemedi diplomi, certificati o altri titoli;

 

• che sia stato rilasciato da un’autorità competentein uno Stato membro, designatainconformità delle suedisposizioni legislative, regolamentari o amministrative,

 

• da cui risulti che il titolare ha seguitocon successo un ciclodi studi postsecondaridi durata minimadi tre anni oppuredi durata equivalente a tempo parziale,in un’università o un istitutodi istruzione superiore oin un altro istituto dello stesso livellodi formazione e, se del caso, che ha seguitocon successo la formazione professionale richiesta oltre al ciclodi studi postsecondari e

 

• dal quale risulti che il titolare possiede le qualifiche professionali richieste per accedere ad unaprofessione regolamentatain detto Stato membro o esercitarla,

 

quando la formazione sancita daldiploma, certificato o altro titolo, è stata acquisitain misura preponderante nella Comunità (…).

 

È assimilato a undiploma ai sensi del primo comma qualsiasidiploma, certificato o altro titolo, o qualsiasiinsiemedi diplomi, certificati o altri titoli, che sia stato rilasciato da un’autorità competentein uno Stato membro qualora sancisca una formazione acquisita nella Comunità e riconosciuta da un’autorità competentein tale Stato membro come formazionedi livello equivalente e qualora essoconferisca gli stessidiritti d’accesso e d’eserciziodi unaprofessione regolamentata;

 

b) per Stato membro ospitante, lo Stato membro nel quale un cittadinodi un altro Stato membro chiededi esercitare unaprofessione ivi regolamentata senza aver ottenuto nello stesso il suodiploma o avervi esercitato per la prima volta laprofessione in questione;

 

(…)

 

g) per prova attitudinale, un esame riguardante esclusivamente leconoscenze professionali del richiedente effettuato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante allo scopodi valutare la capacità del richiedente ad esercitarein tale Stato unaprofessione regolamentata.

 

Perconsentire ilcontrollo, le autorità competenti redigono un elenco delle materie che, attraverso unconfronto tra la formazione richiesta nello Stato rispettivo e quella ricevuta dal richiedente, non sono comprese neldiploma o nel/nei titolo/i presentato/i dal richiedente.

 

La prova attitudinale deve prendereinconsiderazione il fatto che il richiedente è un professionista qualificato nello Stato membro d’origine odi provenienza. Essa verta su materie da scegliere tra quelle che figurano nell’elenco e la cuiconoscenza è unacondizione essenziale per poter esercitare laprofessione nello Stato membro ospitante. Questa prova può anche comprendere laconoscenza della deontologia applicabile alle attivitàin questione nello Stato membro ospitante. La modalità della prova attitudinale sono determinate dalle autorità competentidi detto Stato membro nel rispetto delle norme deldiritto comunitario.

 

(…)».

 

4 L’art. 3, lett. a), delladirettiva 89/48 modificata così prevede:

 

«Quando nello Stato membro ospitante l’accesso o l’eserciziodi unaprofessione regolamentata è subordinato al possessodi undiploma, l’autorità competente non può rifiutare ad un cittadinodi un altro Stato membro, per mancanzadi qualifiche, l’accesso a/o l’eserciziodi taleprofessione, alle stessecondizioni che vengono applicate ai propri cittadini:

 

a) se il richiedente possiede ildiploma che è prescrittoin un altro Stato membro per l’accesso o l’eserciziodi questa stessaprofessione sul suo territorio, e che è stato ottenutoin un altro Stato membro (…)».

 

5 L’art. 4, nn. 1 e 2,di dettadirettivadispone quanto segue:

 

«L’articolo 3 non osta a che lo Stato membro ospitante esigainoltre che il richiedente:

 

a) provi che possiede un’esperienza professionale, quando la durata della formazione addotta a norma dell’articolo 3, lettere a) e b) èinferioredi almeno un anno a quella prescritta nello Stato membro ospitante (…)

 

(…)

 

b) compia un tirociniodi adattamento, per un periodo massimodi tre anni, o si sottoponga a una prova attitudinale:

 

• quando la formazione ricevutaconformemente all’articolo 3, lettere a) e b) verte su materie sostanzialmentediverse da quellecontemplate neldiploma prescritto nello Stato membro ospitante oppure,

 

• quando, nel casodi cui all’articolo 3, lettera a), laprofessione regolamentata nello Stato membro ospitante comprende una o più attività professionali regolamentate che non esistono nellaprofessione regolamentata nello Stato membrodi origine o provenienza del richiedente, e taledifferenza è caratterizzata da una formazione specifica prescritta nello Stato membro ospitante e vertente su materie sostanzialmentediverse da quellecontemplate daldiplomadichiarato dal richiedente, oppure

 

(…)

 

Lo Stato membro ospite, qualoraintenda esigere che il richiedente compia un tirociniodi adattamento o si sottoponga ad una prova attitudinale, deve prima verificare se leconoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale non colminoin tutto oin parte ladifferenza sostanzialedi cui al primo comma.

 

Se lo Stato membro ospitante ricorre a tale possibilità, esso deve lasciare al richiedente la scelta tra il tirociniodi adattamento e la prova attitudinale.In deroga a tale principio, lo Stato ospitante può prescrivere un tirociniodi adattamento o una prova attitudinale se si trattadi professioni il cui esercizio richiede unaconoscenza precisa deldiritto nazionale e nelle quali laconsulenza e/o l’assistenza per quanto riguarda ildiritto nazionale costituisce un elemento essenziale e costante dell’attività. (…)

 

2. Tuttavia lo Stato membro ospitante non può applicare cumulativamente le lettere a) e b) del paragrafo 1».

 

La normativa nazionale

 

6 Il capitolo 3 della legge federale sullalibera circolazionedi servizi e sullo stabilimentodi avvocati europeiin Austria (Bundesgesetz über den freienDienstleistungsverkehr unddie Niederlassung von europäischen Rechtsanwältenin Österreich, BGBl. I, 27/2000, nella versione pubblicata nel BGBl. I, 59/2004;in prosieguo: l’«EuRAG»)contiene,inter alia, gli artt. 24#29di tale legge. L’art. 24 dell’EuRAG sancisce quanto segue:

 

«1. I cittadinidegli Stati membri dell’Unione europea (…) che abbiano ottenuto undiploma da cui risulti che il titolaredispone dei requisiti professionali necessari per l’accesso immediato ad una delle professioni elencate nell’allegatoalla presente legge devono essere iscritti, su domanda, nell’albodegli avvocati (…) qualora abbiano sostenutocon successo una prova attitudinale.

 

2. Costituisconodiplomi ai sensi del n. 1 idiplomi, i certificati o gli altri titoli ai sensi delladirettiva [89/48] (…)».

 

7 L’art. 25 dell’EuRAG ha il seguente tenore:

 

«La prova attitudinale è un esame nazionale riguardante esclusivamente leconoscenze professionali del candidato ediretto a valutare la sua capacità ad esercitare laprofessione forensein Austria. La prova attitudinale deve tenerconto del fatto che il candidatodispone,in uno Stato membro dell’Unione europea,di una qualifica professionale per l’esercizio dellaprofessione forense».

 

8 L’art. 27 dell’EuRAG così prevede:

 

«Sull’ammissionealla prova attitudinale decide, su domanda del candidato, il presidente della commissione d’esame,di concertocon l’ordinedegli avvocati presso la sede dell’Oberlandesgericht entro quattro mesi dalla presentazionedi tutti i documenti da parte del candidato medesimo».

 

9 L’art. 29 dell’EuRAGdispone quanto segue:

 

«Il presidente della commissione d’esame,di concertocon l’ordinedegli avvocati competente ai sensi dell’art. 26, deve accordare al candidato che ne faccia domanda unadispensa dalle prove nelle materie per le quali questidimostri che, nel corso della sua precedente formazione o attività professionale, ha acquisito leconoscenzedi diritto sostanziale e procedurale austriaco necessarie per l’esercizio dellaprofessione forensein Austria».

 

10 L’art. 1 del regolamento sullaprofessione forense (Rechtsanwaltsordnung, RGBl. 96/1868, nella versione pubblicata nel BGBl. I, 128/2004;in prosieguo: la «RAO») è così redatto:

 

«1. Per l’esercizio dellaprofessione forense [in Austria] non occorre una nomina da parte dell’autorità ma solo la prova del soddisfacimento dei seguenti requisiti e dell’iscrizione all’albodegli avvocati (…).

 

2. Tali requisiti sono:

 

(…)

 

d) il tirocinio nei tempi e modi stabiliti dalla legge;

 

e) il superamento dell’esamedi avvocato;

 

(…)».

 

11In forza dell’art. 2, n. 2, della RAO, il tirocinio deve avere durata pari a cinque anni,di cui almeno 9 mesi presso un giudice o un pubblico ministero e almeno tre anni presso unavvocato che esercitiin Austria.

 

Causa principale e questioni pregiudiziali

 

12 Il 25 novembre 2002 il sig. Koller, cittadino austriaco,conseguiva presso l’Universitàdi Graz (Austria) il titolodi «Magister der Rechtswissenschaften», ossia undiploma che sancisce un ciclodi studi universitariin giurisprudenzadi durata pari ad almeno otto semestri.

 

13Con decisione 10 novembre 2004 il Ministero per l’Educazione e la Scienza spagnolo riconosceva l’equivalenza del titolodi «Magister der Rechtswissenschaften»con quellodi «Licenciado en Derecho»,in quanto il richiedente aveva seguito corsi all’Universitàdi Madrid (Spagna) ed aveva superato esami complementariconformementealla proceduradi omologazione prevista dall’ordinamentointerno spagnolo.

 

14 Il 14 marzo 2005 l’ordinedegli avvocatidi Madrid, avendo rilevato che il sig. Koller deteneva il titolodi «Licenciado en Derecho», lo autorizzava ad avvalersi del titolodi «abogado».

 

15 Il 5 aprile 2005 il sig. Koller chiedevaalla Rechtsanwaltsprüfungskommission presso l’Oberlandesgericht Graz l’autorizzazione a sostenere la prova attitudinalealla professione forense. Alcontempo, il medesimo presentava domandadi dispensa ex art. 29 dell’EuRAG per tutte le materie oggetto della prova attitudinale.

 

16Con decisione 11 agosto 2005 il presidente della Rechtsanwaltsprüfungskommission respingeva,in base all’art. 27 dell’EuRAG, la domandadi autorizzazione a sostenere la prova attitudinale. All’epoca il sig. Koller esercitava laprofessione di avvocato in Spagna. Questiinterponeva appello avverso tale decisionedinanzi all’Oberste BerufungsundDisziplinarkommission (commissione superioredisciplinaredegli avvocati;in prosieguo: l’«OBDK»).

 

17Con decisione 31 gennaio 2006 l’OBDK respingeva le richieste del richiedente. Tale commissione si è fondata,in primo luogo, sul fatto che,in Spagna, adifferenzadi quanto prescritto dalla normativa applicabilein Austria, non è necessario effettuare un tirocinio per esercitare laprofessione di avvocato. L’OBDK ne haconcluso che la domanda del signor Koller aveva l’obiettivodi aggirare l’obbligodi tirociniodi cinque anni richiesto da tale normativa.

 

18In secondo luogo, a giudizio dell’OBDK il titolodi «Licenciado en Derecho» non può essere sufficiente per essere ammessi a sostenere la prova attitudinale,inconformità del capitolo 3 dell’EuRAG. A tale proposito, l’art. 1, lett. a), secondo trattino, delladirettiva 89/48 modificatadistinguerebbe tra il fattodi seguirecon successo un ciclodi studi postsecondaridi durata minimadi tre anni e la formazione professionale richiesta oltre a tale ciclodi studi. Ciò premesso, si dovrebbe ritenere che la prova attitudinale richiesta dall’EuRAG sia un esame destinato esclusivamente a valutare leconoscenze professionali del richiedente. Ad avviso dell’OBDK, dato che nondisponedi alcunaconoscenza professionale, il sig. Koller non può essere ammesso a sostenere la prova attitudinale.Infine, laconcomitanza tra la domanda dell’autorizzazione a sostenere la prova attitudinale e la richiestadi dispensa mirerebbe,in realtà, ad aggirareintenzionalmente la normativa austriaca.

 

19Con sentenza 13 marzo 2008, suricorso del sig. Koller, il Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale, Austria) annullava la suddetta decisionedi rigetto rilevando, segnatamente, ildifettodi elementi che evidenziassero un abuso da parte del richiedente.Di conseguenza, l’OBDK deve nuovamente pronunciarsi sulla domanda del sig. Kollerdiretta ad ottenere l’ammissionealla prova attitudinale per laprofessione di avvocato.

 

20 Ciò premesso, l’OBDK ha decisodi sospendere il procedimento edi sottoporrealla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

 

«1) Se ladirettiva 89/48/(…) sia applicabile ad un cittadino austriaco, qualora quest’ultimo:

 

a) abbiaconclusocon successo un ciclodi studi universitariin giurisprudenzain Austria e gli sia statoconferito, mediante decisionein tal senso, il titolo accademicodi “Magister der Rechtswissenschaften”,

 

b) sia poi stato autorizzato, mediante attodi approvazione del Ministero per l’Educazione e la Scienza [spagnolo],in seguito al superamentodi esamiintegrativi presso un’università spagnola, che hanno tuttavia comportato un periododi formazioneinferiore a tre anni, ad avvalersi del titolo spagnolo – equivalente al titolo austriaco –di “Licenciado en Derecho”;

 

c) abbia ottenuto,con l’iscrizione presso l’ordinedegli avvocatidi Madrid, l’autorizzazione ad avvalersi del titolo professionaledi “abogado” e abbia effettivamente esercitato laprofessione forensein Spagna, prima della presentazione della domanda, per tre settimane e rispettoalla data della decisionedi primo grado per al massimo cinque mesi.

 

2)In casodi soluzione affermativa della prima questione:

 

Se sia compatibilecon ladirettiva 89/48/(…) l’interpretazione dell’art. 24 dell’EuRAG nel senso che ilconseguimentodi undiplomain giurisprudenza austriaco, nonché l’autorizzazione ad avvalersi del titolo spagnolodi “Licenciado en Derecho”,ottenuta in seguito al superamentodi esami complementari presso un’università spagnola nel corsodi un periododi tempoinferiore a tre anni, non siano sufficienti ai fini dell’ammissionealla prova attitudinalein Austria, ai sensi dell’art. 24, n. 1, dell’EuRAG,in mancanzadi prova dell’esperienza pratica richiesta daldiritto nazionale (art. 2, n. 2, della RAO), anche qualora il richiedente sia abilitatoin Spagna all’esercizio dellaprofessione di “abogado”, senza un’equivalente obbligodi esperienza pratica, e ivi abbia esercitato taleprofessione per tre settimane prima della presentazione della domanda e, rispettoalla data della decisionedi primo grado, per un periodo pari, al massimo, a cinque mesi».

 

Sulla competenza della Corte

 

21Invia preliminare si deve verificare se l’OBDK sia una giurisdizione ai sensi dell’art. 234 CE e se,di conseguenza, la Corte sia competente a pronunciarsi sulle questioni ad essa sottoposte da detta commissione.

 

22 Al riguardo va rammentato che, secondo costante giurisprudenza della Corte, per valutare se l’organo del rinvio possegga le caratteristichedi una «giurisdizione» ai sensi dell’art. 234CE, questione che appartiene unicamente aldiritto dell’Unione, la Corte tienecontodi uninsiemedi elementi, quali il fondamento legale dell’organo, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, la naturacontraddittoria del procedimento, il fatto che l’organo applichi norme giuridiche e che siaindipendente (v.,in particolare, sentenze 17 settembre 1997, causa C#54/96, DorschConsult, Racc. pag. I#4961, punto 23; 31 maggio 2005, causa C#53/03, Syfait e a., Racc. pag. I#4609, punto 29, nonché 14 giugno 2007, causa C#246/05, Häupl, Racc. pag. I#4673, punto 16).

 

23 Orbene, l’OBDK, della cui giurisdizione è pacifica l’obbligatorietà, presenta, come illustrato dall’avvocato generale al paragrafo 52 delle sueconclusioni, tutti gli elementi necessari per poter essere qualificata quale giurisdizione ai sensi dell’art. 234 CE.

 

24 La Corte è pertanto competente a risolvere le questioni sollevate dal giudice del rinvio.

 

Sulle questioni pregiudiziali

 

Sulla prima questione

 

25Con la prima questione,in sostanza, il giudice del rinvio chiede se, al finedi accedere, previo superamentodi una prova attitudinale,alla professione regolamentatadi avvocato nello Stato membro ospitante, ledisposizioni delladirettiva 89/48 modificata possano essere fatte valere dal possessoredi un titolo, rilasciatoin detto Stato membro e attestante il compimentodi un ciclodi studi postsecondaridi oltre tre anni, nonchédi un titolo equivalente rilasciatoin un altro Stato membro, a seguitodi una formazione complementaredi duratainferiore a tre anni e che abiliti detto possessore ad accedere,in quest’ultimo Stato,alla professione regolamentatadi avvocato,professione che egli effettivamente vi esercitava al momento della richiestadi autorizzazione ad essere ammessoalla prova attitudinale.

 

26 Si deve rammentare che la nozionedi «diploma», definita dall’art. 1, lett. a), delladirettiva 89/48 modificata, costituisce la chiavedi volta del sistema generaledi riconoscimento deidiplomi d’istruzione superiore previsto da taledirettiva (v.,in particolare,sentenza 23 ottobre 2008, Commissione/Spagna, causa C#286/06, Racc. pag. I#8025, punto 53).

 

27 Fatte salve ledisposizionidi cui all’art. 4 delladirettiva 89/48 modificata, l’art. 3, primo comma, lett. a),di quest’ultima riconosce ad ogni richiedentein possessodi un «diploma», ai sensidi dettadirettiva, che gliconsentadi esercitare unaprofessione regolamentatain uno Stato membro, ildirittodi esercitare la stessaprofessione in qualsiasi altro Stato membro (v.sentenza Commissione/Spagna, cit., punto 54).

 

28 Quanto alle qualifiche come quelle fatte valere dal sig. Koller, occorre precisare che il «diploma», ai sensi dell’art. 1, lett. a), delladirettiva 89/48 modificata, può essere costituito da uninsiemedi titoli.

 

29 Riguardoalla condizionedi cui all’art. 1, lett. a), primo trattino, delladirettiva 89/48 modificata, va rilevato che, nella causa sfociata nellasentenza 29 gennaio 2009, causa C#311/06,Consiglio NazionaledegliIngegneri (Racc. pag. I#415), la Corte ha avuto mododi dichiarare, al punto 48di talesentenza, che dettacondizione era soddisfattain ordine ai titoli fatti valere da una persona che aveva chiesto l’iscrizione all’albodegliingegneriin Italia, atteso che ciascunodi tali titoli era stato rilasciato da un’autorità competente, designataconformemente alledisposizioni normative, rispettivamente, italiane e spagnole. Dettacondizione risulta del pari soddisfatta per quanto attiene a titoli come quelli presentati dal sig. Koller, dato che ciascunodi essi è stato rilasciato da un’autorità competente, designataconformemente alledisposizioni normative, rispettivamente austriache e spagnole.

 

30 Per quantoconcerne il requisito previsto dall’art. 1, lett. a), secondo trattino, delladirettiva 89/48 modificata, si deve necessariamente rilevare che una persona quale il sig. Koller, come ha altresìdichiarato la Corte al punto 49 della citatasentenzaConsiglio NazionaledegliIngegneri a proposito della personadi cuialla causa all’originedi talesentenza, soddisfa lacondizione secondo cui il titolare deve aver seguitocon successo un ciclodi studi postsecondaridi una durata minimadi tre anniin un’università. Tale circostanza,difatti, è espressamente attestata dal titolodi studi rilasciato dall’Universitàdi Graz all’interessato.

 

31 Per quanto riguarda il requisitodi cui all’art. 1, lett. a), terzo trattino, delladirettiva 89/48 modificata, dal certificatodi omologazione redatto dal Ministero per l’Educazione e la Scienza spagnolo e,in ogni caso, dall’iscrizione del sig. Koller all’ordinedegli avvocatidi Madrid risulta che quest’ultimo èin possesso delle qualifiche professionali richieste per accedere ad unaprofessione regolamentatain Spagna (v.,in tal senso,sentenzaConsiglio NazionaledegliIngegneri, cit., punto 50).

 

32 Del resto,contrariamente al certificatodi omologazione fatto valere dalla personainteressata nella causa all’origine della citatasentenzaConsiglio NazionaledegliIngegneri che non sanciva alcuna formazione nell’ambito del sistema d’istruzione spagnolo e non si fondava né su un esame né su un’esperienza professionale acquisitain Spagna, il titolo spagnolodi cui si avvale il sig. Koller attesta l’acquisizione da partedi quest’ultimodi una qualifica supplementare rispetto a quellaconseguitain Austria.

 

33 Pertanto, sebbene sia vero che un titolo attestante qualifiche professionali non può essere assimilato ad un «diploma» ai sensi delladirettiva 89/48 modificatain assenza dell’acquisizione, totale o parziale,di qualifiche nelcontesto del sistema d’istruzione dello Stato membro che ha rilasciato il titolo de quo (v.,in tal senso,sentenzaConsiglio NazionaledegliIngegneri, cit., punto 55), ciò non è vero nel caso del titolo fatto valere dal sig. Koller nella causa principale.

 

34Inoltre, la circostanza che detto titolo spagnolo non attesti una formazione professionaledi tre anni seguitain Spagna è privadi rilevanza a questo riguardo.Infatti, l’art. 1, lett. a), primo comma, della suddettadirettiva non prescrive che il ciclodi studi postsecondaridi durata minimadi tre anni, odi durata equivalente a tempo parziale, sia effettuatoin uno Stato membrodiverso dallo Stato membro ospitante.

 

35 Pertanto, una persona quale il sig. Koller è senz’altro titolaredi un «diploma» ai sensi dell’art. 1, lett. a), delladirettiva 89/48 modificata.

 

36Di conseguenza, si deve risolvere la prima questionedichiarando che, al finedi accedere, previo superamentodi una prova attitudinale,alla professione regolamentatadi avvocato nello Stato membro ospitante, ledisposizioni delladirettiva 89/48 modificata possono essere fatte valere dal possessoredi un titolo, rilasciatoin detto Stato membro e attestante il compimentodi un ciclodi studi postsecondaridi oltre tre anni, nonchédi un titolo equivalente rilasciatoin un altro Stato membro, a seguitodi una formazione complementaredi duratainferiore a tre anni e che abiliti detto possessore ad accedere,in quest’ultimo Stato,alla professione regolamentatadi avvocato,professione che egli effettivamente vi esercitava al momento della richiestadi autorizzazione ad essere ammessoalla prova attitudinale.

 

Sulla seconda questione

 

37Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede,in sostanza, se ladirettiva 89/48 modificata debba essereinterpretata nel senso che essa osti a che le autorità competenti dello Stato membro ospitante neghino ad una persona, che si troviin una situazione come quella del ricorrente nella causa principale, l’autorizzazione a sostenere la prova attitudinaledi ammissionealla professione forensein mancanza della prova del compimento del tirocinio richiesto dalla normativa dello Stato membro medesimo.

 

38In quanto titolaredi un «diploma» ai sensi dell’art. 1, lett. a), delladirettiva 89/48 modificata, una persona, quale il sig. Koller, beneficia,conformemente all’art. 3, primo comma, lett. a),di taledirettiva, dell’accessoalla professione regolamentatadi avvocato nello Stato membro ospitante.

 

39 Tuttavia, trattandosidi unaprofessione il cui esercizio richiede unaconoscenza precisa deldiritto nazionale e nella quale laconsulenza e/o l’assistenza per quanto riguarda ildiritto nazionale costituisce un elemento essenziale e costante dell’attività, l’art. 3 delladirettiva 89/48 modificata non osta,in applicazione dell’art. 4, n. 1, lett. b),di questa, a che lo Stato membro ospitante esiga che il richiedente si sottoponga ad una prova attitudinale, purché tale Stato verifichi preliminarmente se leconoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale siano tali da colmare,in tutto oin parte, ladifferenza sostanzialedi cui al primo commadi quest’ultimadisposizione.

 

40 Orbene, dal momento che il richiedente è soggetto, nello Stato membro ospitante, ad una prova attitudinale che ha specificamente lo scopodi consentire la verifica della sua idoneità ad esercitare laprofessione regolamentatain tale Stato membro, quest’ultimo non può,in forza dell’art. 4 delladirettiva 89/48 modificata, negare ad una persona che si troviin una situazione come quella del ricorrente nella causa principale l’autorizzazione a sostenere siffatta provain ragione del fatto che questi non abbia effettuato il tirocinio richiesto dalla normativadi detto Stato membro.

 

41Di conseguenza, la seconda questione va risoltadichiarando che ladirettiva 89/48 modificata deve essereinterpretata nel senso che essa osta a che le autorità competenti dello Stato membro ospitante neghino ad una persona, che si troviin una situazione come quella del ricorrente nella causa principale, l’autorizzazione a sostenere la prova attitudinale per l’accessoalla professione di avvocato in mancanza della prova del compimento del tirocinio richiesto dalla normativadi tale Stato membro.

 

Sulle spese

 

42 Neiconfronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce unincidente sollevatodinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazionialla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione)dichiara:

 

1) Al finedi accedere, previo superamentodi una prova attitudinale,alla professione regolamentatadi avvocato nello Stato membro ospitante, ledisposizioni delladirettiva delConsiglio 21dicembre, 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generaledi riconoscimento deidiplomidi istruzione superiore che sanzionano formazioni professionalidi una durata minimadi tre anni, nel testodi cuialla direttiva del Parlamento europeo e delConsiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE, possono essere fatte valere dal possessoredi un titolo rilasciatoin detto Stato membro e attestante il compimentodi un ciclodi studi postsecondaridi oltre tre anni, nonchédi un titolo equivalente rilasciatoin un altro Stato membro, a seguitodi una formazione complementaredi duratainferiore a tre anni e che abilita detto possessore ad accedere,in quest’ultimo Stato,alla professione regolamentatadi avvocato,professione che egli effettivamente vi esercitava al momento della richiestadi autorizzazione ad essere ammessoalla prova attitudinale.

 

2) Ladirettiva 89/48, nel testodi cuialla direttiva 2001/19, deve essereinterpretata nel senso che essa osta a che le autorità competenti dello Stato membro ospitante neghino ad una persona, che si troviin una situazione come quella del ricorrente nella causa principale, l’autorizzazione a sostenere la prova attitudinale per l’accessoalla professione di avvocato in mancanza della prova del compimento del tirocinio richiesto dalla normativadi tale Stato membro.

 

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