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VACANZE ROVINATE: Recesso giustificato senza penalità

Secondo il Giudice di Pace di Bari, l\’accadimento di un attacco terroristico integra un\’ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione, cioè di una prestazione divenuta “impossibile” sotto il profilo dell\’assicurazione di uno svolgimento di una vacanza con adeguati standard di sicurezza, impossibilità parziale cui, ex art. 1464 c.c., consegue la possibilità di recedere dal contratto qualora non si abbia un interesse apprezzabile all\’adempimento “parziale”, in quanto l\’evento esterno al rapporto ha inciso così profondamente il rapporto negoziale tra le parti da renderlo privo di causa e come tale inefficace. Conclusivamente l\’acquirente non è tenuto alla corresponsione dell\’indennità per il recesso di cui alla disciplina in tema di contratto di viaggio, poichè è sussistente l\’ipotesi che annulla la penalità in ragione del fatto che il recesso deve considerarsi giustificato dall\’evento descritto, con condanna solidale dell\’intermediario e del tour operator alla restituzione.

SENTENZA PER ESTESO

Giudice di pace di Bari , 10/05/2011 n. 2944
Il Giudice di Pace dell\'Ufficio di Bari, Avv. Nicoletta Palmieri, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: rimborso somme.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

– In via preliminare occorre rilevare che, per effetto dell\’entrata in vigore (dal 4.7.2009) della riforma del processo civile operata dalla legge n. 69 del 18.6.2009 non è più prevista, nella redazione della sentenza, “la concisa esposizione dello svolgimento del processo” prevista dall\’art. 132, comma II, n. 4, primo inciso, Cpc prima di tale riforma.

– L\’art. 45 co 16 della su citata legge ha previsto, infatti, che al secondo comma dell\’art. 132 del codice di procedura civile il n. 4) dell\’art. 132 co II del cpc sia sostituito dal seguente: ” n. 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.

– Ex art. 58, II co Legge n. 69/2009 : “ai giudizi pendenti in primo grado alla data della relativa entrata in vigore di tale legge si applichi, tra l\’altro, l\’art. I32 del codice di rito come modificati da tale legge” nella presente sentenza non viene riportata l\’esposizione dello svolgimento del processo.

La domanda attrice è fondata e merita accoglimento nella dichiaranda contumacia della M. G. V. di M. G. A., chiamata in causa, citata e non comparsa.

Va rilevato che la vicenda di cui al presente giudizio si inquadra in una peculiare questione afferente “il recesso da un contratto di viaggio”, un tour di otto giorni, dal 7.8.05 al 14.8.05 a Sharm el Sheik, recesso comunicato con raccomandata 25.7.2005. Il viaggio prevedeva data di partenza in epoca non di gran lunga successiva ai tragici attacchi terroristici che avevano colpito Sharm el Sheik la notte tra il 22 e 23 luglio 2005 e, indi, non distante nel tempo dalla diramata circolare emanata il 23.07.2005 dall\’unità di crisi della Farnesina con la quale si sconsigliavano i viaggi nella zona di Sharm el Shaik.

Nella fattispecie, per il giudicante, risulta integrata un\’ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione, cioè di una prestazione divenuta “impossibile” sotto il profilo dell\’assicurazione di uno svolgimento di una vacanza con adeguati standard di sicurezza, impossibilità parziale cui, ex art. 1464 c.c., consegue la possibilità di recedere dal contratto qualora non si abbia un interesse apprezzabile all\’adempimento “parziale”.

Il concetto di parzialità dell\’adempimento va ineludibilmente collegato all\’accertata situazione esistente nei luoghi-meta del viaggio che, rivelatosi località a rischio, hanno, perciò stesso, minato le condizioni di tranquillità “secondo i canoni di valutazione propri di un turista medio”.

Va, indi, ritenuta giustificata la decisione degli attori di recedere dal viaggio evitando stress e pericolo che mal si coniugano con il relax.

L\’evento esterno al rapporto ha inciso così profondamente il rapporto negoziale tra le parti da renderlo privo di causa e come tale inefficace: gli accadimenti verificatisi hanno determinato la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale – finalità turistica- in cui consiste la causa del contratto e la conseguente estinzione dell\’obbligazione: in fattispecie analoga Cass. n. 16.315/2007: “la irrealizzabilità della finalità turistica per sopravvenuto evento non imputabile alle parti determina, in virtù della caducazione dell\’elemento funzionale dell\’obbligazione costituito dall\’interesse creditorio, l\’estinzione del contratto per sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, con esonero delle parti dalle rispettive obbligazioni.” Nel caso in argomento il viaggio prenotato è divenuto inidoneo a soddisfare l\’interesse “turistico” trasfuso nella causa negoziale del medesimo: si determina l\’estinzione dello stipulato contratto per irrealizzabilità della causa ne consegue l\’esonero delle parti dalle rispettive obbligazioni.

Conclusivamente gli attori non sono tenuti alla corresponsione dell\’indennità per il recesso di cui alla evocata disciplina in tema di contratto di viaggio poichè è sussistente l\’ipotesi che annulla la penalità in ragione del fatto che il recesso deve considerarsi giustificato dagli interventi attacchi terroristici che avevano colpito la località di Sharm el Sheik metà del tour prenotato.

Ne discende che gli attori – che hanno versato il prezzo come da documentazione in atti che comprova la prenotazione che giustifica l\’emissione della fattura – hanno diritto alla restituzione dell\’intera somma versata per l\’acquisto del pacchetto turistico.

L\’agenzia che è intermediario-venditore ha comunicato al tour operator venditrice conferma di stipulazione del ridetto contratto in data 29.6.2005, conferma avvenuta previo versamento del prezzo, circostanza confermata dall\’emissione della fattura da parte dell\’E. V..

Indice dell\’intervenuto pagamento è anche, per il giudicante, la circostanza che alcuna richiesta di somma e/o penalità era stata mai avanzata in precedenza nei confronti degli odierni attori: invero, soltanto a seguito della notifica dell\’atto di citazione la E. V., ha formulato istanza di pagamento -spiegando di riconvenzionale- per l\’importo della penalità “dovutale” e per responsabilità aggravata argomentando che alcuna somma le era mai stata pervenuta.

Premesso che il contratto di viaggio concluso tra un intermediario e il viaggiatore costituisce un rapporto diretto tra viaggiatore ed organizzatore, gli importi che il viaggiatore è tenuto a versare in anticipo sono incassati dall\’intermediario e lo stesso è tenuto a trasferirli al tour: del seguito della somma di Euro 2.080,00 versata all\’agenzia-tramite e diretta alla E. V., parte attrice nulla sa e nè può sapere di quanto, e se, trasferito dalla agenzia alla E. V. medesima. A tal fine, questo giudice ha evocato in giudizio l\’Agenzia V. M. G. che, rimasta contumace, nulla ha addotto nel giudizio.

Conclusivamente la qualità di intermediaria e quella di avente diritto alle somme, giustifica un rapporto di solidarietà passiva tra la E. V. e l\’Agenzia M. G. e impone la condanna dei entrambi i soggetti alla restituzione delle somme versate dagli attori senza che spetti agli stessi investigare sulla sorte del versamento effettuato.

Al suddetto importo di Euro 2.080,00 vanno aggiunti gli interessi dalla messa in mora al soddisfo.

Da tutto quanto sopra evidenziato discende il rigetto della domanda riconvenzionale così come spiegata e, parimenti, quello della avanzata istanza risarcitoria ex art. 96 cpc.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.

PQM

Il Giudice di Pace, Avv. Nicoletta Palmieri, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Dott. S. G. e Dott. D. D. nei confronti di E. V. a r.l. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore e M. G. V. di M. G. A., così provvede:

Dichiara la risoluzione del contratto di acquisto del pacchetto servizio turistico del 29.06.2005 e condanna la E. V. a r.l. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore e la M. G. V. di M. G. A., in solido, tra loro alla restituzione della somma corrisposta dagli attori pari a euro 2.080,00 oltre interessi dalla messa in mora al soddisfo.

Condanna le medesime E. VIAGGI a r.l. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore e M. G. V. di M. G. A. al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 1.500,00, di cui 700,00 per diritti e 800,00 per onorario, oltre rimborso forfettario per spese generali, cassa forense ed Iva come per legge.

Così deciso in Bari, addì 25.4.2011.

Giudice Nicoletta Palmieri

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Legislazione correlata:
Codice Civile (1942) art. 1464

Coordinate del diritto Contratti:
Art. 1464 cod. civ. – Impossibilità parziale.

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