lunedì, Aprile 29, 2024
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MAE E RAPPORTI PER LA COOPERAZIONE PENALE FRA STATI – Sistema di Schengen (Convenzione europea di estradizione) mandato di arresto europeo

             LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                

   SEZIONE FERIALE PENALE   

                    
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           
Dott. ESPOSITO     Antonio    –  Presidente   –                     
Dott. IZZO         Fausto     –  Consigliere  –                     
Dott. PETRUZZELLIS Anna  –  rel. Consigliere  –                     
Dott. SABEONE      Gerardo    –  Consigliere  –                     
Dott. GAZZARA      Santi      –  Consigliere  –                     
ha pronunciato la seguente:                                         
                     sentenza                                       
sul ricorso proposto da:
1.          S.V., nato a (OMISSIS);
avverso  la sentenza del 06/07/2011 della Corte d\’appello di Cagliari
–  sezione  distaccata  di Sassarivisti gli  atti,  il  provvedimento
denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito  il  Pubblico  Ministero, in persona del Sostituto  Procuratore
Dott.  D\’AMBROSIO Vito, che ha concluso chiedendo l\’annullamento  con
rinvio della sentenza impugnata.
                

                                                                     Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. S.V. ha proposto ricorso avverso la sentenza del 6/7/2011 con la quale è stata disposta la sua consegna alla Repubblica di Romania per espiazione della pena di anni due e mesi tre di reclusione inflitta con sentenza esecutiva del Tribunale di Neamt, escludendo di dover provvedere all\’esecuzione della pena in Italia, ritenendo che tale procedura debba essere attivata a seguito di istanza separata, proposta dall\’interessato.

Si rileva con il primo motivo violazione di legge, in quanto era stata disposta la consegna, malgrado la presenza di un elemento ostativo, previsto dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. r), come interpretato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 227 del 2010, costituito dal radicamento, dimostrato dall\’esibizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un\’impresa edile.

2. Con il secondo motivo si lamenta contraddittorietà della motivazione, per aver la sentenza disposto la consegna, rinviando ad una imprecisata fase successiva, attivabile su iniziativa di parte, l\’esecuzione della pena in Italia.

Si chiede pertanto l\’annullamento della sentenza impugnata e l\’esecuzione dei provvedimenti conseguenti.

                                                                      Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

La L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, nella interpretazione che della sua lett. r) è stata imposta dalla dichiarazione di incostituzionalità contenuta nella sentenza della Corte Costituzionale n. 227 del 2010, prevede che debba rifiutarsi la consegna, nel caso di cittadino comunitario di cui si sia accertato il radicamento nel nostro territorio.

Nella specie la Corte territoriale, con motivazione contraddittoria, ha accertato l\’assenza di motivi ostativi alla consegna, rimandando poi ad un\’imprecisata fase esecutiva, nell\’ambito della quale si dovrebbe accertare il ed radicamento dell\’interessato in Italia, ed il suo diritto a scontare la pena nel nostro territorio.

In realtà, dopo un\’iniziale oscillazione giurisprudenziale sul punto, attualmente risulta pacificamente acquisito che la lettera della disposizione richiamata, nel considerare i casi di radicamento quali ostativi alla consegna, impone, da un canto, l\’accertamento della situazione di fatto alla medesima Corte d\’appello competente a pronunciarsi sulla consegna, dall\’altro, nel caso di accertamento positivo, di rifiutare la consegna, disponendo l\’esecuzione della pena, conformemente al diritto interno. In particolare si è ritenuto applicabile nella specie per la formazione del titolo esecutivo, in via analogica, il procedimento previsto dall\’art. 735 c.p.p., con esclusione del previo riconoscimento della sentenza straniera, reso automatico dal mutuo riconoscimento di compatibilità dei sistemi giuridici tra gli Stati aderenti all\’Unione Europea su cui è fondata la decisione quadro, cui si è conformata la legislazione interna.

Nel caso di specie la mancanza di un accertamento della situazione di fatto, e del conseguente formale rigetto della richiesta di esecuzione, non legittima la decisione di consegna, espressamente esclusa dall\’art. 18, prima parte lett. r) nei casi in esso previsti, decisione che risulterebbe peraltro incompatibile con una fase esecutiva successiva, posto che alla consegna deve darsi seguito nei dieci giorni successivi alla definitività della pronuncia.

Ciò impone l\’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d\’Appello di Cagliari per nuovo esame sul punto.

Ai sensi della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5, la cancelleria è tenuta alle comunicazioni di rito.

 

P.Q.M.

Annulla con rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d\’appello di Cagliari per nuovo esame.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dalla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

Così deciso in Roma, il 30 agosto 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2011

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