laprevidenza.it =============IL COSTO DELLA POLITICA ================== Per “legislatura”, nel diritto costituzionale, s’intende il periodo di durata effettiva del mandato parlamentare (5 anni) per ciascuna Camera, ad eccezione dello scioglimento anticipato (art. 88 Cost.), o proroga in caso di guerra (art. 60 Cost.). L\’art. 61 comma II della Costituzione prevede la prorogatio dei poteri (e non della durata in carica) di ciascuna Camera in casi eccezionali, per il tempo indispensabile all\’insediamento delle nuove Camere, un
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