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L\’obbligo dei genitori al mantenimento del figlio, dopo il compimento dei 18 anni, resta «finché i genitori o il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l\’indipendenza economica oppure che è stato da loro posto nella concreta posizione di poter essere autosufficiente, ma non ne abbia tratto profitto per colpa sua». Così hanno stabilito gli Ermellini della Terza sezione civile con la sentenza n. 13184/2011. SENTENZA PER ESTESO SUPEREMA
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