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On.le Silvio BERLUSCONI: Ammissibile la immunità parlamentare per le opinioni espresse

ORDINANZA N. 97

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco
GALLO, Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,
Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA,
Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto
a séguito della deliberazione della Camera dei deputati del 22 settembre 2010
(atti Camera, doc. IV-ter, nn. 8/A, 13/A e 17/A), relativa alla insindacabilità,
ai sensi dell\’articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni
espresse dall\’on. Silvio Berlusconi nei confronti dell\’on. Antonio Di Pietro,
promosso dal Giudice della I sezione civile del Tribunale ordinario di Roma, con
ricorso del 25 ottobre 2011, depositato in cancelleria il 1° dicembre 2011 ed
iscritto al n. 13 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2011, fase di
ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 2012 il Giudice relatore
Franco Gallo.

Ritenuto che, il Giudice della I sezione civile del Tribunale ordinario
di Roma, con ricorso del 25 ottobre 2011, depositato il 1° dicembre 2011, ha
sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in ordine alla
deliberazione del 22 settembre 2010 (atti Camera, doc. IV-ter, nn. 8/A, 13/A e
17/A), con cui la Camera dei deputati ha affermato che le dichiarazioni in
relazione alle quali, nel giudizio civile pendente davanti a detto giudice, è
stata avanzata domanda risarcitoria da parte di Antonio Di Pietro nei confronti
del deputato Silvio Berlusconi, concernono opinioni espresse da un membro del
Parlamento nell\’esercizio delle sue funzioni e sono, pertanto, insindacabili ai
sensi dell\’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, secondo quanto riferito dal medesimo giudice: a) il dottor Di
Pietro ha proposto domanda di risarcimento dei danni derivati dalle
«diffamazioni e falsità» di cui si era reso responsabile il convenuto Berlusconi
con le dichiarazioni rilasciate nel corso della trasmissione televisiva della
RAI «Porta a porta», condotta da Bruno Vespa ed andata in onda il 10 aprile
2008; b) il deputato Berlusconi, durante l\’indicata trasmissione, aveva
affermato, tra l\’altro, che: «Di Pietro è un emerito bugiardo. Tenga presente
che non ha nemmeno una laurea valida […]. Mi rivolgo qui al Ministro
dell\’istruzione in carica per vedere se può sottoporre a custodia sicura le
documentazioni che esistono presso l\’Università circa la laurea del signor Di
Pietro. Mi rivolgo al Ministro della giustizia per vedere che possa fare la
stessa cosa, per sottoporre a custodia i documenti con cui il signor Di Pietro
si è rivolto alla magistratura e ha fatto due o tre concorsi per la
magistratura. Non ha mai presentato il diploma originale di laurea. Ha sempre
presentato dei certificati, che tra l\’altro sono diversi uno dall\’altro, sia per
il voto di un esame, sia per quanto riguarda la data di un esame. Quindi la sua
è una cosiddetta laurea dei servizi, che i servizi hanno chiesto ai professori
dell\’università di cui nessuno si ricorda di Di Pietro. […] Quindi il signor Di
Pietro non è solo un uomo che mi fa orrore perché non rispetta gli altri e
perché ha scaraventato in galera, rovinando le vite degli altri cittadini, è un
assoluto bugiardo»; c) per le medesime dichiarazioni pende a carico del deputato
Berlusconi, per il reato di diffamazione aggravata, un procedimento penale
davanti al Giudice dell\’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Bergamo,
il quale ha presentato ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato con riferimento alla stessa dichiarazione di insindacabilità deliberata
dalla Camera dei deputati in data 22 settembre 2010; d) a séguito dell\’eccezione
di difetto di giurisdizione del giudice civile – sollevata dal convenuto ai
sensi degli artt. 68 Cost. e 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140 – e della
conseguente trasmissione degli atti alla Camera dei deputati, quest\’ultima aveva
comunicato che l\’Assemblea, nella seduta del 22 settembre 2010, aveva deliberato
che le suddette dichiarazioni, indicate dall\’attore nel giudizio civile come
generatrici del danno, costituivano opinioni espresse da un membro del
Parlamento nell\’esercizio delle sue funzioni ed erano, perciò, insindacabili, ai
sensi dell\’art. 68, primo comma, Cost.; e) la Camera dei deputati aveva allegato
alla predetta comunicazione copia della relazione della Giunta per le
autorizzazioni (doc. IV-ter, nn.. 8/A, 13/A e 17/A) e del «Resoconto
stenografico» della seduta assembleare;

che, per il giudice a quo, non vi sarebbero, nella specie, i
presupposti della prerogativa di insindacabilità deliberata dalla Camera dei
deputati, perché non risulterebbe alcun atto tipico della funzione parlamentare
riferibile al deputato Berlusconi che possa far ritenere sussistere tra tale
funzione e le sopra riportate dichiarazioni (rese, tra l\’altro, extra moenia) il
“nesso funzionale” richiesto dalla giurisprudenza costituzionale per
l\’applicabilità dell\’art. 68, primo comma, Cost.;

che il giudice ricorrente osserva, al riguardo, che le dichiarazioni
indicate dall\’attore come generatrici di danno attengono alle concrete modalità
di conseguimento del diploma di laurea da parte dell\’attore medesimo e – anche
ove potessero essere inquadrate nel contesto del dibattito sulla separazione
delle carriere tra giudici e pubblici ministeri (tema poi trattato nel corso
della stessa trasmissione televisiva) ovvero del generale conflitto politico
elettorale esistente tra le parti – non risultano collegate funzionalmente ad
alcuna attività parlamentare, anche atipica;

che il ricorrente conclude chiedendo l\’annullamento della impugnata
delibera di insindacabilità.

Considerato che, in questa fase del giudizio, la Corte è chiamata, a
norma dell\’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a
deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto vi
sia la «materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza»,
sussistendone i requisiti soggettivo ed oggettivo e restando impregiudicata ogni
ulteriore questione, anche in punto di ammissibilità;

che, sotto il profilo del requisito soggettivo, va riconosciuta la
legittimazione del ricorrente Giudice della I sezione civile del Tribunale
ordinario di Roma a sollevare conflitto, in quanto organo giurisdizionale, in
posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare
definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell\’esercizio delle
funzioni attribuitegli;

che, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione della Camera
dei deputati ad essere parte del presente conflitto, quale organo competente a
dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all\’applicabilità
dell\’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo, il giudice ricorrente
lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente
garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza
dei relativi presupposti, del potere spettante alla Camera dei deputati di
dichiarare l\’insindacabilità delle opinioni espresse dai membri di quel ramo del
Parlamento ai sensi dell\’art. 68, primo comma, Cost.;

che analogo conflitto, sollevato dal Giudice dell\’udienza preliminare
del Tribunale ordinario di Bergamo nei confronti della medesima deliberazione
della Camera dei deputati, è stato dichiarato ammissibile da questa Corte con
ordinanza n. 147 del 2011;

che, dunque, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione
spetta alla competenza di questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara ammissibile, ai sensi dell\’art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Giudice della I sezione
civile del Tribunale ordinario di Roma nei confronti della Camera dei deputati
con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dispone:

a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia immediata
comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Giudice della I sezione
civile del Tribunale ordinario di Roma;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano notificati, a cura del
ricorrente, alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il
termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere
successivamente depositati, con la prova dell\’avvenuta notifica, nella
cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall\’art.
24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.

Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 4 aprile 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 aprile 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

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