martedì, Maggio 7, 2024
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PAREGGIO DI BILANCIO: Modifica costituzionale (le uscite non possono superare le entrate!)

È stato pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” del 23 aprile 2012 n. 95 la
legge costituzionale 20 aprile 2012 n. 1, recante “Introduzione del principio
del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale”. Il provvedimento entrerà
in vigore l\’8 maggio 2012. 

LEGGE COSTITUZIONALE 20 aprile 2012 , n. 1 Introduzione del principio
del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale.
 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge costituzionale:

Art. 1

1. L\’articolo 81 della Costituzione e\’ sostituito dal seguente:

«Art. 81. – Lo Stato assicura l\’equilibrio tra le entrate e le spese
del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli
del ciclo economico.

Il ricorso all\’indebitamento è consentito solo al fine di
considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle
Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al
verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per
farvi fronte.

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il
rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L\’esercizio provvisorio del bilancio non puo\’ essere concesso se non per
legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri
volti ad assicurare l\’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la
sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni
sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di
ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale».

Art. 2

1. All\’articolo 97 della Costituzione, al primo comma e\’ premesso

il seguente:

«Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l\’ordinamento
dell\’Unione europea, assicurano l\’equilibrio dei bilanci e la
sostenibilità del debito pubblico».

Art. 3

1. All\’articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al secondo comma, lettera e), dopo le parole: «sistema
tributario e contabile dello Stato;» sono inserite le seguenti:
«armonizzazione dei bilanci pubblici;»;

b) al terzo comma, primo periodo, le parole: «armonizzazione dei bilanci
pubblici e» sono soppresse.

Art. 4

1. All\’articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel
rispetto dell\’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare
l\’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall\’ordinamento
dell\’Unione europea»;

b) al sesto comma, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, con la contestuale definizione di piani di
ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna
Regione sia rispettato l\’equilibrio di bilancio».

Art. 5

1. La legge di cui all\’articolo 81, sesto comma, della
Costituzione, come sostituito dall\’articolo 1 della presente legge
costituzionale, disciplina, per il complesso delle pubbliche
amministrazioni, in particolare:

a) le verifiche, preventive e consuntive, sugli andamenti di finanza
pubblica;

b) l\’accertamento delle cause degli scostamenti rispetto alle
previsioni, distinguendo tra quelli dovuti all\’andamento del ciclo
economico, all\’inefficacia degli interventi e agli eventi
eccezionali;

c) il limite massimo degli scostamenti negativi cumulati di cui alla
lettera b) del presente comma corretti per il ciclo economico rispetto al
prodotto interno lordo, al superamento del quale occorre intervenire con misure
di correzione;

d) la definizione delle gravi recessioni economiche, delle crisi
finanziarie e delle gravi calamità naturali quali eventi
eccezionali, ai sensi dell\’articolo 81, secondo comma, della
Costituzione, come sostituito dall\’articolo 1 della presente legge
costituzionale, al verificarsi dei quali sono consentiti il ricorso
all\’indebitamento non limitato a tenere conto degli effetti del ciclo economico
e il superamento del limite massimo di cui alla lettera c) del presente comma
sulla base di un piano di rientro;

e) l\’introduzione di regole sulla spesa che consentano di
salvaguardare gli equilibri di bilancio e la riduzione del rapporto tra debito
pubblico e prodotto interno lordo nel lungo periodo, in coerenza con gli
obiettivi di finanza pubblica;

f) l\’istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa
autonomia costituzionale, di un organismo indipendente al quale attribuire
compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di
valutazione dell\’osservanza delle regole di bilancio;

g) le modalità attraverso le quali lo Stato, nelle fasi avverse del
ciclo economico o al verificarsi degli eventi eccezionali di cui alla lettera
d) del presente comma, anche in deroga all\’articolo 119 della Costituzione,
concorre ad assicurare il finanziamento, da parte degli altri livelli di
governo, dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni
fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali.

2. La legge di cui al comma 1 disciplina altresì:

a) il contenuto della legge di bilancio dello Stato;

b) la facoltà dei Comuni, delle Province, delle Città
metropolitane, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di
ricorrere all\’indebitamento, ai sensi dell\’articolo 119, sesto comma, secondo
periodo, della Costituzione, come modificato dall\’articolo 4 della presente
legge costituzionale;

c) le modalità attraverso le quali i Comuni, le Province, le Città
metropolitane, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
concorrono alla sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche
amministrazioni.

3. La legge di cui ai commi 1 e 2 e\’ approvata entro il 28 febbraio 2013.

4. Le Camere, secondo modalità stabilite dai rispettivi
regolamenti, esercitano la funzione di controllo sulla finanza pubblica
con particolare riferimento all\’equilibrio tra entrate e spese nonché
alla qualità e all\’efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni.

Art. 6

1. Le disposizioni di cui alla presente legge costituzionale si
applicano a decorrere dall\’esercizio finanziario relativo all\’anno 2014.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E\’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 aprile 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei

Ministri

Visto, il Guardasigilli: Severino

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