martedì, Maggio 7, 2024
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PRIVACY: Un regime speciale per le forze di polizia

 

Può la Guardia di finanza divulgare sui giornali e
tv locali la notizia di una cifra (che io definisco assurda) di 30 milioni di
euro riguardante un accertamento fatto alla mia azienda, senza che ci sia stato
alcun contraddittorio con il mio commercialista o con l\’Agenzia dell\’Entrate?

RISPOSTA

I trattamenti di dati personali da parte delle
Forze di polizia, come nel caso rappresentato dal lettore, sono sottoposti a
regimi speciali dettati dal Codice per la protezione dei dati personali. La
parte II del Codice elenca i particolari trattamenti svolti in ambito
giudiziario e da parte di forze di polizia.

In particolare, i trattamenti svolti nel contesto
di operazioni di polizia giudiziaria (quindi su delega della magistratura)
rientreranno nell\’ambito dell\’uso di dati per ragioni di giustizia (parte II,
titoli I, Capo I del Dlgs 196/03, articoli 46 e seguenti), mentre i trattamenti
svolti sulla base di altre finalità istituzionali previste dalla legge (come
nel caso di investigazioni o indagini
svolte d\’iniziativa dagli organi di Polizia) rientreranno nell\’ambito dell\’uso
di dati per finalità di tutela dell\’ordine e della sicurezza pubblica,
prevenzione, accertamento o repressione dei reati, coperte dal regime
derogatorio previsto dagli articoli 53 e seguenti.

Pertanto, nel caso rappresentato dal lettore, la
Guardia di finanza non sarà sottoposta a talune norme del Codice quali, a
titolo esemplificativo, quelle poste a tutela dell\’interessato, quali l\’accesso
ai dati, l\’informativa eccetera.

Ciò precisato, la Guardia di finanza, come tutti
coloro che trattano dati personali, è tenuta al generale rispetto dei diritti e
delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell\’interessato, con
particolare riferimento alla riservatezza.

Andrà dunque valutato, caso per caso, se vi sia
stata o meno violazione di questi principi generali, al cui rispetto è tenuto
qualunque titolare.

DAL SOLE 24 ORE DEL GIORNO 21 MAGGIO 2012

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