giovedì, Maggio 2, 2024
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SUCCEDE IN ITALIA: Poste e assegni, controlli sui correntisti

        




Da alcuni mesi Poste Italiane –
sportello di Longuelo in provincia di Bergamo – rappresentando disposizioni
regolamentari interne, richiede per ogni versamento di assegno bancario e/o
circolare “non trasferibile” su conti correnti aperti allo sportello la carta
di identità, anche in fotocopia, del versante sia titolare che delegato. Poiché
il documento di identità è già stato consegnato in sede di apertura del conto
corrente chiedo se questa prassi sia logica oppure no. Gli sportelli delle
banche – soggetti alla stessa normativa sull’antiriciclaggio – non richiedono
il documento.

Per un versamento fatto dal
sottoscritto, non avendo la carta di identità, l’addetto allo sportello, dopo
una ricerca al computer, l’ha recuperata e ha riportato i dati sul titolo
versato con un dispendio di tempo inutile.

Si richiede a Poste Italiane qual è
la normativa che prevede siffatta operatività che, come sopra detto, è secondo
me inutile. Si suggerisce la necessità di revocarla per una migliore efficienza
degli uffici e per un inutile disagio per l’utenza.

Giampiero Mazzoleni – (Bergamo)


Risponde Poste Italiane

Il
versamento di assegni bancari sul proprio conto corrente è sottoposto ad una
serie di normative che impongono alla banca negoziatrice di identificare il
soggetto che gira il titolo per l’incasso, pena la responsabilità per la banca
se il pagamento avviene ad altro soggetto non autorizzato.

Per questo
motivo quando si presenta un assegno per il versamento l’operatore di
sportello  chiede l’esibizione di un
documento d’identità. La norma serve a tutelare il cliente e a evitare frodi
nell’incasso.


DAL SOLE 24 ORE DEL 3 NOVEMBRE 2012

P.S.: A titolo personale credo di
poter dissentire sulla procedura adottata che, in qualche misura, potrebbe
apparire in parte condivisibile (per un eccesso di cautela), laddove il titolo
venga presentato per l’incasso.


Laddove invece, lo stesso cliente lo
versa su un conto corrente di cui il medesimo è titolare, in ordine al quale ha
già subito la c.d. Adeguata verifica all’atto dell’accensione del rapporto
continuativo, non si comprende in alcun modo la reiterata richiesta di
documento di identità in occasione di eventuali versamenti di assegni fatti
successivamente.

Da ultimo e per quanto qui interessa,
è bene ricordare anche l’articolo 20 del D.lgs 231/07 in ordine all’Approccio
basato sul rischio.

gf

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