Dal 2004
amministro, per volontà unanime dei condomini, a titolo gratuito con menzione
nel verbale di assemblea, il solo condominio in cui abito, composto da otto
appartamenti.
Sono
diplomato ragioniere e incensurato. Il conto corrente è intestato al
condominio. Le procedure fiscali (invio modello 770 e quadro AC) sono sempre
state rispettate. Il “Certificato di attribuzione del codice fiscale del
condominio, rilasciato dal ministero delle Finanze (anagrafe tributaria)”
riporta il mio nome e cognome, e il mio codice fiscale. Il regolamento
condominiale è richiamato sul rogito di acquisto dell’appartamento.
Per la
tenuta degli animali, il regolamento, al capitolo 3, lettera h, stabilisce: “E’
vietato tenere animali che possano recare disturbo agli altri condomini”. Se i
condomini mi ripropongono di fare l’amministratore, ho altri obblighi da
rispettare in seguito alla riforma del condominio? Se si, quali? Con soli otto
condomini, l’amministratore può dimettersi senza attendere la nomina del
successore?
A.V. – Treviso
R I S P O S T A
L’articolo
71 bis del Codice di attuazione del Codice civile, introdotto dalla riforma del
condominio (legge 220/2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17
dicembre 2012, che entrerà in vigore il 18 giugno 2013), prevede che possono
svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro:
a. Che hanno il godimento dei diritti
civili;
b. Che non sono stati condannati per
delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia,
la fede pubblica, il patrimonio, o per ogni altro delitto non colposo per il
quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a
due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c. Che non sono stati sottoposti a
misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la
riabilitazione;
d. Che non sono interdetti o
inabilitati;
e. Il cui nome non risulta annotato nell’elenco
dei protesti cambiari;
f. Che hanno conseguito il diploma di
scuola secondaria di secondo grado;
g. Che hanno frequentato un corso di
formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di
amministrazione condominiale.
I requisiti di cui alle lettere f) e
g) del primo comma non sono necessari qualora l’amministratore sia nominato tra
i condomini dello stabile.
Nel caso in cui l’amministratore in
carica volesse dimettersi, dovrà inviare le sue dimissioni a tutti i condomini
e convocare un’assemblea avente all’ordine del giorno le dimissioni dell’amministratore.
Nel caso in questione, poi, sarà l’assemblea dei condomini a valutare se, preso
atto delle dimissioni, intende procedere alla nomina di nuovo amministratore
oppure deliberare di non procedere alla sostituzione, dato che l’articolo 1129,
comma 1, del codice civile (così come modificato dalla riforma) prevede che l’amministratore
è obbligatorio quando i condomini sono più di otto.
DAL SOLE 24 ORE DEL 31 DICEMBRE 2012