Anche l’amministratore del condominio rischia di
subire l’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, vedendosi
rettificare il reddito imponibile in aumento.
In tal senso, il ragionamento fatto dalla suprema
Corte di cassazione con la Ordinanza nr.5473 del 5 marzo 2013 laddove è stato
stabilito che il reddito imponibile dell’amministratore di condominio può
essere calcolato dal fisco anche sulla base del numero di condomini sottoposti
alla sua amministrazione.
In prima battuta, i Giudici di merito (Commissione
Tributaria) avevano già condannato l’amministratore il quale, attraverso il
ricorso alla Suprema Corte aveva lamentato l’applicazione di un sistema “ibrido”
di calcolo basato, per metà sugli Studi di settore e l’altra metà sul numero di
condomini amministrato.
I Giudici di legittimità basando la motivazione sulle
risultanze probatorie poste in essere dalla Amministrazione finanziaria hanno
precisato che quest’ultima per determinare il reddito dell’amministratore di condominio
ha considerato diversi elementi:
· dati analitici relativi al contributo della società;
· quote di ammortamento non risultanti in contabilità;
· i condomini amministrati;
· ed induttivamente ha ricostruito il compenso medio per
ciascun incarico di amministrazione.
Per
tali motivi, per negare quanto dimostrato, il contribuente avrebbe dovuto
produrre una documentazione tale da evidenziare l’effettiva remunerazione
percepita dai singoli condomini amministrati, in mancanza di tali dati la
Cassazione ha respinto il ricorso del contribuente rendendo definitivo
l’accertamento.
La morale è “carta canta”.
la migliore risposta da fornire ad un ipotetico accert