News letter
14 febbraio 2013, n.369
Il Garante
per la protezione dei dati personali ha fornito alcuni chiarimenti circa le
modalità di controllo del pc aziendale – fornito ai lavoratori – da effettuare
nel pieno rispetto della privacy.
Una società
non può controllare il contenuto del computer di un dipendente senza averlo
prima informato di questa possibilità e senza il pieno rispetto della libertà e
della dignità del lavoratore.
Il Garante
ha ribadito che il datore di lavoro può effettuare controlli mirati al fine di
verificare l’effettivo e corretto adempimento della prestazione lavorativa e,
se necessario, il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro. Tale attività,
però, può essere svolta, solo nel
rispetto della libertà e della dignità dei lavoratori e della normativa sulla
protezione dei dati personali che prevede, tra l’altro che alla persona
interessata debba essere sempre fornita un’idonea informativa sul possibile
trattamento dei suoi dati connesso all’attività di verifica e controllo.
Il Garante
ha quindi vietato, nel caso di specie, alla società ogni ulteriore utilizzo dei
dati personali così acquisiti.
Mattinata,
07 marzo 2013