Nelle coppie
di fatto (per esempio lui vedovo, lei divorziata), in caso di decesso di uno
dei due partner, l’altro può avere la pensione di reversibilità, come accade
tra coniugati?
R I S P O S
T A
La pensione
di reversibilità spetta per legge al coniuge, anche se separato, o all’ex
coniuge divorziato purché percettore di
assegno divorzile, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento
pensionistico sia anteriore alla sentenza di divorzio (articolo 9 legge
898/70).
Questo
diritto è una diretta derivazione di
quel diritto-dovere di assistenza morale e materiale previsto per i coniugi
dall’articolo 143 del Codice civile insieme a quelli di fedeltà, di
collaborazione nell’interesse della famiglia e di coabitazione. Essi hanno la
propria fonte nell’articolo 29 della Costituzione che riconosce i diritti della
come società naturale fondata sul matrimonio., ordinato sull’eguaglianza morale
e giuridica dei coniugi.
In assenza
di matrimonio, non sono previsti dalla legge uguali o analoghi diritti-doveri
tra i conviventi, compreso quello di assistenza morale e materiale.
Non sussiste
quindi per il convivente il diritto a percepire la pensione di reversibilità in
caso di premorienza del partner.
Si tratta di
una di quelle lacune che da più parti si auspica siano colmate da interventi
legislativi.
DAL SOLE 24 ORE DEL 12 MARZO 2013