PREMESSO CHE
– con nota dell’11 febbraio 2013, il Segretario generale del Comune di Vittoria (RG) ha chiesto un parere alla CiVIT in ordine all’individuazione del soggetto competente alla nomina del responsabile della prevenzione della corruzione;
– che continuano a pervenire presso questa Commissione reiterate richieste di parere sul medesimo tema;
RILEVATO CHE
– l’art. 36 d. lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) individua nel Consiglio comunale, nella Giunta e nel Sindaco gli “organi di governo” del Comune, ai quali spetta, pertanto, nei rispettivi ambiti di competenza, la determinazione dell’attività di indirizzo politico – amministrativo;
– l’art. 42, comma 1, del citato decreto individua l’organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo nel Consiglio comunale, al quale è riconosciuta la competenza “limitatamente” ad alcuni atti fondamentali espressamente elencati nel secondo comma e tra i quali non sono inclusi provvedimenti di nomina ma soltanto formulazioni di pareri o indirizzi al riguardo;
– l’art. 50 dello stesso decreto, ai commi 1 e 2, prevede che il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune e rappresentante dell’ente;
– che depongono nel senso dell’attribuzione del potere di nomina al Sindaco anche i commi 8 e 10 dell’art. 50 del citato decreto: il comma 8 dispone, infatti, che il Sindaco e il Presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune e della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio; il comma 10 dispone, invece, che il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dei rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali;
CONSIDERATO CHE
– alla luce delle norme del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (d.lgs. n. 267/2000) le funzioni del Consiglio comunale sono previste tassativamente mentre le funzioni del Sindaco sono formulate dal legislatore in modo tale da poter essere ulteriormente integrate;
– che, ai sensi dell’art. 1, co. 7 della l. n. 190/2012 (c.d. Legge anticorruzione), il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione;
– che, ai sensi dell’art. 99 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (d.lgs. n. 267/2000) il segretario comunale è nominato dal Sindaco del Comune;
ESPRIME L’AVVISO CHE
– il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione va individuato nel Sindaco quale organo di indirizzo politico amministrativo, salvo che il singolo Comune, nell’esercizio della propria autonomia normativa e organizzativa, riconosca, alla Giunta o al Consiglio, una diversa funzione.
Roma, 13 marzo 2013