venerdì, Maggio 3, 2024
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GAS DOMESTICO: L’Iva al 10%

         Bolletta del gas meno cara per le famiglie, a partire dall’1 gennaio 2008, si applicherà l’aliquota agevolata dell’Iva al 10 per cento per i consumi fino a un massimo di 480 metri cubi all’anno. Per l’Unione Nazionale Consumatori Calabria è un importante passo in avanti verso la riduzione dell’Iva senza limiti di consumo ed un significativo sollievo, anche se parziale, per le spese delle famiglie.
Il Ministero delle Finanze, in passato, in più occasioni, ha ribadito che alla fornitura di gas metano usato come combustibile ed impiegato per riscaldamento o per uso promiscuo (domestico e/o riscaldamento) deve essere applicata l\’aliquota IVA ordinaria del 20%, mentre per quello utilizzato per uso domestico di cottura cibi e produzione di acqua calda è applicabile l\’aliquota del 10%.
Con la Risoluzione n. 97/E del 29/06/03, l\’Agenzia delle Entrate ha confermato che per l\’applicazione dell\’aliquota IVA al 10% la norma richiede che sussistano congiuntamente due condizioni: l\’uso domestico e nell\’ambito di questo, la finalità di cottura cibi e produzione di acqua calda. Ne consegue che gli utilizzi di gas metano diversi da quelli descritti, quali quelli per riscaldamento e quelli promiscui, sono soggetti ad imposta ad aliquota ordinaria nell\’intera fornitura (20%).
Occorre considerare, però, che nel caso di usi promiscui non è possibile determinare in modo certo ed oggettivo la quota di gas metano impiegata per la cottura di cibi e la produzione di acqua calda, data la mancanza di impianti separati e conseguentemente di distinti contatori.
Sulla base di quanto sopra le società erogatrici di gas metano hanno sempre applicato l’aliquota IVA intera del 20% alle somministrazioni di gas metano.
Dal 1 Gennaio 2008, invece sarà meno salata la bolletta per i consumi di gas metano, infatti l\’aliquota Iva del 10%, sarà applicata per tutti gli usi civili, limitatamente però ai primi 480 metri cubi annui; i consumi eccedenti sono tassati con l\’aliquota ordinaria del 20 per cento. Se nel corso dell\’anno si cambia fornitore, la nuova azienda, ai fini del raggiungimento del tetto, dovrà tener conto di quanto già consumato dal cliente.
Con la circolare n° 2/E del 17 gennaio, l\’agenzia delle Entrate chiarisce le modalità di applicazione delle disposizioni dettate dal decreto legislativo 26/2007 che ha recepito la direttiva europea 2003/96/Ce, che ha rivisto la normativa sulla tassazione dei prodotti energetici e dell\’elettricità.
Di fatto, è cambiato il criterio di tassazione, che non si basa più sulla tipologia di utilizzo, ma sull\’entità del consumo. È ora previsto che l\’aliquota del 10% deve essere applicata per la “somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui”, mentre, con la vecchia normativa, il regime agevolato era previsto solamente per gli “usi domestici di cottura di cibi e per produzione di acqua calda”.
Conseguentemente, attenzione alle future bollette del gas, perché per le somministrazioni eseguite fino al 31 dicembre 2007 trovano applicazione le regole di determinazione e le aliquote vigenti alla predetta data, anche se la fattura sarà emessa successivamente.
Per le somministrazioni eseguite a partire dal 1 gennaio 2008 troverà applicazione il nuovo sistema tariffario basato su fasce di consumo. In particolare, i consumi di gas naturale esposti in bolletta/fattura verranno imputati allo scaglione di 480 metri cubi, fino a quando non verrà raggiunto il predetto limite, a partire dal 1 gennaio di ogni anno (ovvero, se successiva, dalla data di attivazione della somministrazione), fino al 31 dicembre dell\’anno stesso (ovvero se anteriore, fino alla data di cessazione del contratto di somministrazione), con applicazione dell\’aliquota Iva del 10 per cento.
Per i consumi oltre il predetto limite, si applicherà l\’aliquota ordinaria del 20 per cento sulla parte eccedente.
I consigli quindi per i consumatori sono: comunicare bimestralmente la lettura dei dati relativi al consumo del gas, in modo che le società non applichino criteri presuntivi; verificare a decorrere dal 1 Gennaio 2008 l’applicazione dell’aliquota Iva sul gas del 10 per cento fino al limite di 480 metri cubi.
Inoltre sempre in tema di gas, Il trucco dei contatori del gas che misurano fino al 15% in più del volume effettivamente erogato deriva non soltanto dai contatori vecchi, secondo l’indagine che si sta sviluppando in tutta Italia, ma anche dal fatto che i contatori misurano il volume e non il peso del gas. E’ quanto sostiene l’Unione Nazionale Consumatori ed il Centro di orientamento giuridico del consumatore, secondo la quale all’utente non interessa il metro cubo di gas, ma semmai il peso del metano contenuto in un metro cubo, in quanto è noto da almeno tre secoli che un certo volume di gas contiene più o meno molecole (cioè pesa di più o di meno) secondo le condizioni di temperatura e di pressione sulle quali si possono fare trucchi, tanto è vero che l’Autorità del gas ha predisposto da tempo controlli. In base a un decreto ministeriale pubblicato sul supplemento ordinario n. 97 alla Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2006, che richiama una norma UNI, i contatori di gas domestici hanno una tolleranza di lettura variabile dal 4 al 6 per cento, secondo i tipi. A questo punto, conclude l’organizzazione di consumatori, se l’inchiesta confermerà le perizie, gli utenti dovrebbero essere risarciti per la differenza almeno a partire dai 5 anni precedenti, oltre i quali scatta la prescrizione, tenendo presente che su un consumo di 1400 metri cubi annui (riscaldamento individuale) l’indebita maggiorazione pagata dai consumatori, potrebbe arrivare a 150 euro l’anno.

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