I consiglieri regionali possono accedere ad
atti e documenti contenenti dati personali dei cittadini solo per finalità
legate al loro mandato. Lo ha chiarito il Garante per la protezione dei dati
personali nel parere favorevole [doc. web n. 2576905] reso sulla versione aggiornata dello schema tipo di
regolamento, predisposto dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee
legislative delle regioni e delle province autonome, sul trattamento di dati
personali sensibili e giudiziari presso i consigli, rispetto al quale ha
tuttavia chiesto alcune integrazioni.
L\’Autorità ha chiesto, in particolare, di
specificare che le richieste di accesso ai documenti, da parte dei consiglieri,
possono essere accolte solo se riconducibili alle “esclusive” finalità di
rilevante interesse pubblico “direttamente connesse all\’espletamento di un mandato elettivo”.
Nel rendere il suo parere, il Garante ha
chiesto, inoltre, ai consigli di adottare modalità tali da assicurare che
l\’accesso dei consiglieri comporti il minor pregiudizio possibile alla vita
privata delle persone cui si riferiscono i dati oggetto dell\’istanza di accesso.
Speciali cautele sono state definite anche per le informazioni sulla vita
sessuale dei reclusi, che potrebbero essere trattate dai Garanti regionali per i
diritti dei detenuti.
La richiesta di parere da parte della
Conferenza sul nuovo schema tipo si è resa necessaria a causa del mutato quadro
normativo che regola le attività istituzionali dei consigli. Va ricordato a tale
proposito che il Codice privacy prevede, infatti, che per poter raccogliere,
utilizzare, elaborare, conservare, comunicare dati sensibili e giudiziari
indispensabili allo svolgimento delle loro attività istituzionali, le regioni e
le province autonome, come altri soggetti pubblici, debbano adottare specifici
regolamenti. Questi regolamenti individuano e rendono noti ai cittadini quali
dati vengono usati e per quali fini.
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