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TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI: Periodo di riferimento (1° ottobre – 31 dicembre 2013)

        

MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 24 settembre
2013

Tassi effettivi globali medi. Periodo di rilevazione 1° aprile
– 30 giugno 2013. Applicazione dal 1° ottobre al 31 dicembre 2013 (legge 7 marzo
1996, n. 108)

 

Art. 1

 

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno,
praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi
dell\’art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al
trimestre 1° aprile 2013 – 30 giugno 2013, sono indicati nella tabella riportata
in allegato (Allegato A).

 

Art. 2

 

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre
2013.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2013, ai fini della determinazione degli
interessi usurari ai sensi dell\’art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n.
108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con
modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i tassi riportati nella
tabella indicata all\’art. 1 del presente decreto devono essere aumentati di un
quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La
differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti
percentuali.

 

Art. 3

 

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono
tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo
facilmente visibile la tabella riportata in allegato (Allegato A).

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine
di verificare il rispetto del limite di cui all\’art. 2, comma 4, della legge 7
marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si attengono ai
criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo
globale medio ai sensi della legge sull\’usura» emanate dalla Banca d\’Italia.

3. La Banca d\’Italia procede per il trimestre 1°
luglio 2013 – 30 settembre 2013 alla rilevazione dei tassi effettivi globali
medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle
categorie di operazioni indicate nell\’apposito decreto del Ministero
dell\’Economia e delle Finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all\’art. 1,
comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora
contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L\’indagine
statistica condotta nel 2002 a fini conoscitivi dalla Banca d\’Italia e
dall\’Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso
delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la
maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è
mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

 

Allegato A

RILEVAZIONE DEI TASSI
DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL\’USURA (*)

MEDIE ARITMETICHE DEI
TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON
BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE
OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL\’EUROSISTEMA PERIODO DI RIFERIMENTO
DELLA RILEVAZIONE: 1°APRILE – 30 GIUGNO 2013

 

APPLICAZIONE DAL 1°
OTTOBRE FINO AL 31 DICEMBRE 2013

 

CATEGORIE DI OPERAZIONI

CLASSI DI IMPORTO

in unità di euro

TASSI MEDI

(su base annua)

TASSI SOGLIA

(su base annua)

APERTURE DI CREDITO IN CONTO
CORRENTE

fino a 5.000

oltre 5.000

11,38

10,13

18,2250

16,6625

SCOPERTI SENZA
AFFIDAMENTO

fino a 1.500

oltre 1.500

16,22

14,93

24,2200

22,6625

ANTICIPI E SCONTI
COMMERCIALI

fino a 5.000

da 5.000 a 100.000

oltre 100.000

8,85

8,02

5,52

15,0625

14,0250

10,9000

FACTORING

fino a 50.000

oltre 50.000

7,77

4,21

13,7125

9,2625

CREDITI PERSONALI

11,99

18,9875

ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE

10,65

17,3125

PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA
PENSIONE

fino a 5.000

oltre 5.000

11,87

11,43

18,8375

18,2875

LEASING AUTOVEICOLI E AERONAVALI

fino a 25.000

oltre 25.000

7,95

7,62

13,9375

13,5250

LEASING IMMOBILIARE

 

 

– A TASSO FISSO

– A TASSO VARIABILE

7,12

5,04

12,9000

10,3000

LEASING STRUMENTALE

fino a 25.000

oltre 25.000

8,73

6,25

14,9125

11,8125

CREDITO FINALIZZATO ALL\’ACQUISTO RATEALE

fino a 5.000

oltre 5.000

12,32

9,96

19,4000

16,4500

CREDITO REVOLVING

fino a 5.000

oltre 5.000

17,09

12,25

25,0900

19,3125

MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA

– A TASSO FISSO

– A TASSO VARIABILE

 

5,11

3,88

 

10,3875

8,8500

 

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI
AI SENSI DELL\’ART. 2 DELLA LEGGE N. 108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE
AUMENTATI DI UN QUARTO CUI SI AGGIUNGE UN MARGINE DI ULTERIORI 4 PUNTI
PERCENTUALI, LA DIFFERENZA TRA IL LIMITE E IL TASSO MEDIO NON PUO\’ SUPERARE GLI
8 PUNTI PERC.LI

 

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della
tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.

 

Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero
dell\’Economia e delle Finanze del 23 settembre 2013 e nelle Istruzioni
applicative della Banca d\’Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 29
agosto 2009, n. 200.

 

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI
AI FINI DELLA LEGGE SULL\’USURA (*)

 

Nota metodologica

 

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il
fenomeno dell’usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi
effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a
qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli
intermediari finanziari.

Il decreto annuale di classificazione delle
operazioni emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ripartisce le
operazioni in categorie omogenee attribuendo alla Banca d’Italia il compito di
rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria
riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel
trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; non sono
incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che
non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in
virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di “credito personale”, “credito
finalizzato”, “leasing”, “mutuo”, “altri finanziamenti” e “prestiti contro
cessione del quinto dello stipendio e della pensione” i tassi rilevati si
riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è
adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla
normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le “aperture di credito in
conto corrente”, gli “scoperti senza affidamento”, il “credito revolving e con
utilizzo di carte di credito”, gli “anticipi su crediti e sconto di portafoglio
commerciale” e le operazioni di “factoring” – i cui tassi sono continuamente
sottoposti a revisione – vengono rilevati i tassi praticati per tutte le
operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell’effettivo
utilizzo.

La rilevazione interessa l’intero sistema bancario e
il complesso degli intermediari finanziari già iscritti negli elenchi previsti
dagli articoli 106 e 107 del Testo unico bancario.

La Banca d’Italia procede ad aggregazioni tra dati
omogenei al fine di agevolare la consultazione e l’utilizzo della rilevazione.
Le categorie di finanziamento sono definite considerando l’omogeneità delle
operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di
mercato rilevati.

La tabella – che è stata definita sentita la Banca
d’Italia – è composta da 25 tassi che fanno riferimento alle predette categorie
di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono
aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi
presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati
rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto. A
decorrere dal decreto trimestrale del dicembre 2009, la metodologia di calcolo
del TEG applica le modifiche introdotte con la revisione delle Istruzioni per la
rilevazione emanate dalla Banca d\’Italia nell’agosto 2009 (1). Le segnalazioni
inviate dagli intermediari tengono anche conto dei chiarimenti forniti dalla
Banca d\’Italia, attraverso il sito internet, in risposta ai quesiti pervenuti
(2).

La rinnovata metodologia di calcolo ha comportato
l’introduzione di alcune modifiche nella griglia dei tassi: viene data separata
evidenza agli scoperti senza affidamento – in precedenza compresi tra le
aperture di credito in conto corrente – ai crediti personali e agli anticipi e
sconti; sono stati unificati i tassi applicati da banche e finanziarie per tutte
le categorie di operazioni; sono state distinte tre tipologie di operazioni di
leasing (“autoveicoli e aeronavale”, “immobiliare” e “strumentale”); sono stati
separati i TEG pubblicati per il “credito finalizzato” e il “credito revolving”;
la categoria residuale “altri finanziamenti” non prevede la distinzione per
soggetto finanziato (famiglie o imprese).

Con riferimento ai prestiti contro cessione del
quinto dello stipendio e della pensione di cui al D.P.R. 180/50, le modalità di
assolvimento dell’obbligo della garanzia assicurativa di cui all’art. 54 del
medesimo decreto, secondo quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 29 del 16
marzo 2009, non modificano la classificazione di tali operazioni
stabilita dal D.M. emanato ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L. 108/96. La
disposizione del citato art. 54 del DPR 180/50, nello stabilire che gli istituti
autorizzati a concedere prestiti contro cessione del quinto “non possono
assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti” è unicamente
volta ad escludere che i soggetti finanziatori possano rilasciare garanzie
assicurative, attività riservata alle imprese assicurative
autorizzate.

A causa degli importanti scostamenti tra i tassi
fissi e variabili rilevati nelle operazioni di leasing immobiliare, a partire
dal decreto valido per il trimestre 1° aprile 2011 – 30 giugno 2011
l’indicazione delle operazioni di leasing immobiliare “a tasso fisso” e “a tasso
variabile” è data separatamente al fine di evitare in tale comparto fenomeni di
razionamento del credito (3).

Data la metodologia della segnalazione, i tassi
d’interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati
dalla Banca d’Italia nell’ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di
quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell’analisi economica e
dell’esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra
loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri
accessori e sono ponderati con l’importo delle operazioni; i tassi della
Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo
pari o superiore a 30 mila euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi
rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del
tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A
decorrere dal 1 gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso
applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema
determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura
sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Come prescrive la legge, il limite oltre il quale gli
interessi sono da considerarsi usurari si ottiene aumentando i tassi medi di un
quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La
differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti
percentuali.

——

(1) Le nuove Istruzioni sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale del
29 agosto 2009 n. 200 e sul sito della Banca d\’Italia
(www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Normativa/Istr_usura_ago_09-istruzioni.pdf).

(2)
www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Normativa/istr_usura_faq.pdf

(3) Al riguardo, la Banca d’Italia ha condotto una specifica
indagine presso gli intermediari operanti nel comparto.

 

§ § §

 

Rilevazione degli interessi di mora

Nell’anno 2002 la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano
dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura
media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente.

La rilevazione ha riguardato un campione di banche e
di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e
della ripartizione tra le categorie istituzionali.

In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre
del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le
aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste
nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al
complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è
stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.

 

——

Provvedimento pubblicato nella G.U. 28 settembre 2013, n. 228.

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