venerdì, Maggio 3, 2024
spot_img

SUCCEDE IN ITALIA: Quelle difficoltà a ottenere il rimborso dei Buoni Postali

        


Il 2 novembre del 2006
io e due miei familiari abbiamo sottoscritto dei Buoni fruttiferi postali (Bfp)
serie B cointestati, con la clausola Pfr (Pari facoltà di rimborso) e a firma
disgiunta per permetterne il ritiro ad ogni evenienza. Nel 2010 è venuto a mancare
uno dei cointestatari e nello stesso anno si è fatto l’atto di successione dove
i Buoni fruttiferi postali non sono stati dichiarati in quanto il decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n.346 (“Approvazione del Testo Unico delle
disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni”, pubblicato
nel supplemento ordinario n.277 della Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 1990) –
all’articolo 12 elenca i beni non compresi nell’attivo ereditario. Alla lettera
I, il legislatore afferma che i titoli garantiti dallo Stato, come i Buoni
fruttiferi postali che hanno la garanzia della Cassa Depositi e Prestiti, non
sono compresi nell’attivo ereditato, quindi non devono essere inseriti nella
dichiarazione di successione. Ad agosto del 2013, avendo necessità del
rimborso, assieme all’altro cointestatario ci siamo recati presso l’ufficio
postale di emissione e con notevole disappunto abbiamo scoperto che non
potevamo incassare i Buoni fruttiferi postali; ho chiesto alla funzionaria, che
non mi ha dato il suo nome e cognome ma che, dopo una serie di telefonate, mi
ha fatto leggere una e-mail senza darmi lo stampato in quanto non autorizzata
da un responsabile /prassi questa di estrema trasparenza da parte di Poste
Italiane) che sosteneva la non fattibilità del rimborso se non con l’atto di
successione oppure con la presenza degli eredi. Ho poi inviato una e-mail
chiedendo una risposta scritta entro cinque giorni a un funzionario di poste
Italiane di torino, con cui avevo parlato prima telefonicamente; questo,
citando una serie di leggi, mi confermava a voce che senza un atto di
successione i Buoni fruttiferi postali non potevano essere rimborsati. La
risposta scritta è successivamente arrivata ma le certezze datemi a voce dal
funzionarie si sono trasformate in incertezze nello scritto, con l’indicazione
che dovevo attendere la risposta dell’ufficio legale di poste Italiane.

Potete darmi
indicazioni prima di iniziare una pratica legale oppure prima di rivolgermi all’Arbitro
Bancario Finanziario (Abf).

Francesco rocco Borgese (via
e-mail)

RISPONDE
POSTE ITALIANE

La normativa
in materia di Buoni fruttiferi postale (Bfp) prevede che la notifica del
decesso di un intestatario di Buoni fruttiferi postali faccia cadere
parzialmente in successione il titolo, determinando il temporaneo blocco del
pagamento fino alla definizione della pratica di successione, con conseguente
rimborso a favore di tutti gli aventi diritto. Per ottenere il rimborso, gli
aventi diritto devono presentare presso qualsiasi ufficio postale la
documentazione successoria comprendente il certificato di morte del
cointestatario deceduto e un atto notorio in cui viene indicato lo stato della successione.

Attualmente
per importi complessivi inferiori a 10 mila euro basta compilare l’apposita
dichiarazione contenente l’elenco dei rapporti e/o titoli postali non compresi
nell’attivo ereditato. La ripartizione delle somme avviene senza alcuna
ingerenza da parte di Poste Italiane. Restiamo comunque a disposizione del cliente
per qualsiasi sua ulteriore necessità di chiarimenti.

DAL SOLE 24 ORE DEL 5 OTTOBRE 2013

Ti potrebbero interessare anche

ULTIMI ARTICOLI

Non sei ancora iscritto?

Prova la nostra demo

CATEGORIE

ATTUALITA'

Una "l'aurea c'è l'ho"

“Una l’aurea c’è l’ho”, “Ma non sai scrivere”. Duello Cottarelli-Crosetto sull’ortografia

"Una l'aurea c'è l'ho", "Ma non sai scrivere". Duello Cottarelli-Crosetto sull'ortografia Fonte: il Giornale "Una l'aurea c'è l'ho", "Ma non sai scrivere". Duello Cottarelli-Crosetto sull'ortografia© Fornito da Il Giornale La candidatura alle elezioni europee annunciata domenica da Giorgia Meloni come capolista di...
Rapporto continuativo e documento identità scaduto

Rapporto continuativo: Basta il codice fiscale!

Rapporto continuativo: Basta il codice fiscale! Il tema di cui voglio parlare oggi riguarda la inibizione ad operare a quella clientela – persona fisica o giuridica – in presenza di un documento di riconoscimento scaduto di validità. Sto...