sabato, Maggio 18, 2024
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CONDOMINIO: Anagrafe condominiale e tutela dell’inquilino

Nella tenuta
del registro di anagrafe condominiale, l’amministratore (anche al fine di
accertare la corrispondenza con i dati comunicati) ha diritto di ottenere copia
degli atti di proprietà (ad esempio rogiti) o che riguardino il conduttore
(copia del contratto di locazione), o deve semplicemente fidarsi di quanto gli
viene dichiarato?

M.C.CAGLIARI

R I S P O S
T A

A norma dell’articolo
1130, n.6 del Codice civile[1]– dettato in tema di anagrafe condominiale in caso di “mancanza o incompletezza
delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni
necessarie alla tenuta del registro di anagrafe”. E, dunque, in caso di mancanza
o incompletezza dei dati. L’amministratore può acquisire anche la copia degli
atti di proprietà.

L’amministratore
non può però chiedere i dati del conduttore – terzo rispetto al condominio –
che non siano correlati alle attività di gestione e amministrazione delle parti
comunichi.

In
particolare, nel caso in cui l’amministratore utilizzi i dati riferibili al
conduttore, deve informarlo sugli scopi e sulle modalità di trattamento dei
dati (si veda Garante della Privacy, il condominio e la privacy, 2013)

DAL SOLE 24 ORE DEL 10 MARZO 2014



[1] ART. 1130 CODICE CIVILE

ATTRIBUZIONI
DELL\’AMMINISTRATORE

1. L\’amministratore, oltre a quanto previsto dall\’articolo 1129 e dalle vigenti
disposizioni di legge, deve:
1) eseguire le deliberazioni dell\’assemblea, convocarla annualmente per
l\’approvazione del rendiconto condominiale di cui all\’articolo 1130-bis e
curare l\’osservanza del regolamento di condominio;
2) disciplinare l\’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi
nell\’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a
ciascuno dei condomini;
3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione
ordinaria delle parti comuni dell\’edificio e per l\’esercizio dei servizi
comuni;
4) compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell\’edificio;
5) eseguire gli adempimenti fiscali;
6) curare la tenuta del registro di
anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei
titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del
codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna
unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle
parti comuni dell\’edificio. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata
all\’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L\’amministratore, in
caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con
lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di
anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta,
l\’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo
ai responsabili;
(Numero così modificato dall’art. 1, comma 9, lett. c), D.L. 23 dicembre 2013,
n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9)
7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro
di nomina e revoca dell\’amministratore e del registro di contabilità. Nel
registro dei verbali delle assemblee sono altresì annotate: le eventuali
mancate costituzioni dell\’assemblea, le deliberazioni nonché le brevi
dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso
registro è allegato il regolamento di condominio, ove adottato. Nel registro di
nomina e revoca dell\’amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le
date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio,
nonché gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel
registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico, entro trenta
giorni da quello dell\’effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in
uscita. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate;
8) conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile
sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo
dell\’edificio e del condominio;
9) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo
stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso;
10) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare
l\’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni.
(Articolo così sostituito dall’art. 10, comma 1, L. 11 dicembre 2012, n. 220,
con la decorrenza prevista dall’art. 32, comma 1, della medesima legge n.
220/2012)

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