venerdì, Maggio 3, 2024
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APPALTI PUBBLICI: I paletti al divieto di cessione del contratto

Un
raggruppamento temporaneo d’imprese (Rti) si è aggiudicato un appalto pubblico
di lavori ex Dlgs 163/2006.
La stazione appaltante (Sa) ha, a sua volta, acquisito tutta la documentazione
propedeutica alla sottoscrizione del contratto, avvenuta alcune settimane fa.

Successivamente,
l’impresa mandataria, capogruppo del raggruppamento, trasmette alla Sa l’atto
costitutivo di una nuova società, cui saranno affidati i lavori oggetto dell’appalto,
non ancora iniziati.

Trattandosi
di un appalto pubblico (bando pubblicato sulla “Gazzetta ufficiale”,
aggiudicazione pubblicata, contratto registrato), è corretto il comportamento
tenuto dal Rti?

Potrebbe
ravvisarsi un comportamento elusivo di norme fiscali e/o contributive? Quali
sono le incombenze che gravanop sull’aggiudicataria e sulla stazione appaltante
per gestire correttamente il rapporto contrattuale?

A.N.
PALERMO

R I S P O S T A

Occorre, preliminarmente, precisare che, nel settore dei
pubblici appalti, il divieto, a pena di nullità, di cessione del contratto è
sancito dall’articolo 118, comma 1, del Dlgs 163/2006 (Codice dei contratti
pubblici). Tuttavia, questo principio è temperato dall’articolo 51 dello stesso
Codice, il quale consente – nei casi di
cessione d’azienda, trasformazione, fusione e scissione societaria – il subentro
del nuovo soggetto nel contratto, condizionato alla valutazione dei requisiti
oggettivi e soggettivi previsti. In altri termini, questa ultima norma tende a
non penalizzare i processi di ristrutturazione societaria, anche nella fase di
partecipazione alle gare, ma tale subentro non è automatico, essendo necessaria
la verifica della sussistenza di tutti i requisiti. In questa ottica, quindi,
la cessione del contratto non è illegittima. Se, come sembra logico, l’atto
costitutivo di una nuova società consiste nella formazione della cosiddetta “società
consortile a valle” del Rti (raggruppamento temporaneo di imprese) aggiudicatario
dell’appalto, si è in prsenza di un istituto previsto dall’articolo 93 del
regolamento generale sugli appalti pubblici, Dpr 207/2010. Il legislatore, in
sostanza, permette la Rti di costituire una società, anche consortile, per l’esecuzione
totale e/o parziale dei lavori, abilitata a subentrare al raggruppamento nell’esecuzione
dei lavori. La finalità dell’istituto in parola è, pertanto, identificabile
nella opportunità di realizzare uno strumento di collaborazione tra le imprese
riunite, al fine di rimediare ai problemi che possono sorgere all’interno dell’organizzazione
imprenditoriale temporanea nella fase esecutiva dei lavori. In particolare,
potrebbe trattarsi di problemi operativi, soprattutto con riferimento alla
realizzazione di opere solo in linea teorica divisibili, che cioè – all’atto
pratico – non possono dare vita a distinti cantieri similari con uguale
imputazione a ogni singola impresa dei relativi costi e ricavi. Si precisa che
la società in questione subentra senza che ciò costituisca subappalto o
cessione del contratto intercorrente tra la stazione appaltante (Sa) e il Rti
aggiudicatario dei lavori, e senza necessità di autorizzazione o approvazione.
Dunque, le disposizioni del citato articolo 93, lungi dal prestarsi ad
escamotage di vario tipo, consentono esclusivamente alle imprese associate di
ripartire tra loro il rischio e di ribaltare unitariamente tutti i costi
sostenuti per l’esecuzione dell’opera della società consortile, in modo tale da
avere un’equa ripartizione sia di tali costi sia degli utili. Si segnala,
infine, che rimangono inalterate le responsabilità solidali delle imprese
riunite ai sensi della legge, per cui indipendentemente dall’utilizzo di
manodopera dipendente delle singole ditte socie o assunta direttamente dalla
società consortile, da un lato, tutte le imprese riunite risponderanno
solidalmente di eventuali danni provocati a terzi nel corso dell’esecuzione dei
lavori e, dall’altro, spetterà alla Sa
e, per essa, alla direzione lavori accertare che ciascuna impresa raggruppata,
titolare di quota della società consortile, abbia eseguito l’appalto secondo la
propria quota di partecipazione al Rti, tanto più ove si consideri che, in
linea generale, la quota di partecipazione corrisponde altresì alla rispettiva
qualificazione.

DAL
SOLE 24 ORE DEL 28 APRILE 2014

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