mercoledì, Maggio 15, 2024
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APPALTI PUBBLICI : Riserve “condizionate” per gli oneri di sicurezza

In materia di contabilità dei lavori
pubblici, è possibile, per l’impresa appaltatrice, iscrivere riserve per errata
stima degli oneri di sicurezza?

R.S.
SALERNO

 

R I S P O S T A

Gli oneri
della sicurezza nei cantieri, calcolati secondo le prescrizioni indicate
nell’allegato XV, punto 4, del Dlgs 81/2008 (tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro), sono compresi nell’importo totale dei lavori,
e individuano la parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso nelle
offerte delle imprese esecutrici. Essi, analizzano le necessità vere del futuro
cantiere, sono riconducibili all’obbligo del committente di organizzare la
sicurezza dell’intero cantiere anche assumendosene i relativi costi.

Ciò premesso, ai sensi dell’articolo
240-bis del Codice dei contratti (Dlgs 163/2006), non possono essere oggetto di
riserva gli aspetti progettuali che, ex articolo 112 del regolamento 207/2010 (
di esecuzione del Codice ), sono stati oggetto di verifica. Ne consegue che non
possono essere formulate sulla contabilizzazione degli oneri di sicurezza,
salvo che in corso d’operasi verifichino modificazioni quantitative o
qualitative delle lavorazioni. Tali modificazioni devono, però, essere ordinate
dalla Sa ( stazione appaltante) e, per essa, dalla direzione lavori con
l’assenso del Rup ( responsabile unico del procedimento).

Va precisato che, se l’importo delle
maggiori lavorazioni supera il 10 per cento (o il 5% per alcune tipologie dei
lavori) dell’importo contrattuale, la Sa deve redigere una variante in corso
d’opera. In tale sede è possibile manifestare, nei documenti contabili, riserve
a sugli oneri di sicurezza.

Nell’esplicitare l’eventuale riserva,
l’impresa appaltatrice dovrà presentare una stima congrua, analitica per voci
singole, a corpo o a misura ,riferita a elenchi prezzi standard o
specializzati, oppure
basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata, o
sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui
un elenco prezzi non sia applicabile o disponibile, si rifà riferimento ad analisi
costi complete e desunte da indagini di mercato. Sulla riserva si esprimerà la
Sa. Il Rup, purché la riserva prodotta non si inferiore al 10 per cento,
valuterà l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza della stessa ai fini
dell’effettivo raggiungimento del limite di valore, onde applicare il
procedimento volto al raggiungimento di un accordo bonario. In ogni caso,
l’importo complessivo delle riserve non può essere superiore al 20%
dell’importo contrattuale.

Da “Il Sole 24 Ore”
del 21 luglio 2014

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