lunedì, Aprile 29, 2024
spot_img

CONDOMINIO : Senza rimborso le spese non autorizzate

In un condominio, il proprietario, con uso esclusivo, del
lastrico solare, posto all’ultimo piano all’interno del perimetro dell’edifico
stesso , intende effettuare un condotto laterale per lo scolo delle acque
meteoriche di emergenza, poiché, in occasione di forti intemperie, come già
capitato più volte, il pluviale esistente non risulta sufficiente a scaricare a
terra tutta l’acqua piovana, che perciò penetra nell’appartamento attraverso la
portafinestra. Questo avviene anche per il fatto che i pluviali del tetto del
condominio scaricano anch’essi sullo stesso lastrico, senza avere ulteriore
sfogo verso terra, facendovi convergere una ulteriore quantità di acque.

Visto che i condòmini sono restii, poiché
non percepiscono direttamente il problema, può il proprietario del lastrico
effettuare i lavori senza autorizzazione condominiale? Come devono essere
ripartite le spese dell’intervento?

C.M.-VARESE

R I S P O S T A

Stante la
disposizione dell’articolo 908 del Codice civile,dettata in tema di
stillicidio, al caso del lettore può applicarsi la disposizione di cui
all’articolo 1134 del Codice civile, per il quale “il condominio che ha assunto
la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell’amministratore o
dell’assemblea non ha il diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa
urgente”. Si tenga presente che l’urgenza della spesa non è sempre agevole da
provare fuori dai casi , per esempio, di forti intemperie in atto.

Si ritiene preferibile investire
della questione l’assemblea e,successivamente, avvalersi del disposto di cui all’articolo
1105, ultimo comma, del Codice civile, per il quale “se non si prendono i
provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune o non si forma
una maggioranza adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere
all’autorità giudiziaria. Questa prevede in camera di consiglio e può anche
nominare un amministratore”.

Le spese dell’intervento potranno
essere ripartite per millesimi di proprietà tra i condomini i cui appartamenti
siano coperti dal tetto, fermo restando il diritto del condomino ad agire anche
per il risarcimento danni.

Da “Il Sole 24 Ore” del 21 luglio 2014

Ti potrebbero interessare anche

ULTIMI ARTICOLI

Non sei ancora iscritto?

Prova la nostra demo

CATEGORIE

ATTUALITA'

Antiriciclaggio: 6° Direttiva europea

Adottate le nuove regole dell’UE per combattere il riciclaggio di denaro

Adottate le nuove regole dell'UE per combattere il riciclaggio di denaro Fonte: Parlamento Europeo Autorità, giornalisti e società civile potranno accedere a nuovi registri e fonti di informazione Limite UE per i pagamenti in contanti...
Economia russa

L’economia russa non è quello che sembra. Lo spiega il Wilson Center

L’economia russa non è quello che sembra. Lo spiega il Wilson Center Di Gianluca Zapponini Fonte: Formiche.net Mosca continua a raccontare una verità che non esiste. Gli incassi da idrocarburi sono diminuiti del 40% e senza fare nuovo...