martedì, Maggio 7, 2024
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TUTELA DEL CONSUMATORE : Se c’è grave impedimento la caparra va restituita

Un albergo conferma le prenotazioni
solo ricevimento di caparra. Nel sito internet dell’albergo, viene proposta la
stipula di una polizza assicurativa che copre il caso di rinuncia alla vacanza,
dovuta a varie cause. Il premio della polizza è calcolato in percentuale sul
costo complessivo della vacanza. Il gestore dell’albergo, interpellato a tal
proposito, mi ha detto che, quando un albergo propone un pacchetto e il cliente
è costretto a rinunciare alla vacanza, l’albergo può pretendere il pagamento
totale del pacchetto. Quindi il cliente non perderebbe solo la caparra, ma
dovrebbe versare il costo totale della vacanza.

E’ vero ?

Alessandro Tomei –CESENA

 

R I S P O S T A

L’attuale
riferimento normativo per i ” pacchetti viaggio ” è rappresentato dalDlgs 79
del 2011 ( cosiddetto Codice del Turismo ), precisamente dagli articoli 32 e
seguenti. Tale normativa, peraltro, non prevede un esplicito diritto di recesso
a favore del turista, ma si limita a stabilire che l’importo eventualmente
versato a titolo di caparra possa essergli restituito qualora il suo recesso
dipenda da fatto sopraggiunto a lui non imputabile,o sia giustificato dal grave
inadempimento della controparte. Il contratto di albergo trova una disciplina
indiretta anche nelle norme del Codice civile, il quale, all’articolo 1373,
ammette tra le cause di risoluzione anche il recesso convenzionale, cioè quello
previsto contrattualmente da un’apposita clausola. Di norma, tali clausole
consentono l’esercizio l’esercizio del diritto entro una data prestabilita (
che può arrivare anche fino alle 24 ore prima dell’arrivo) senza onere di
pagamento di penali, dopodiché il turista è tenuto comunque a pagare l’intero
prezzo delle camere prenotate.

Da ” Il Sole 24 Ore ” del 30 giugno
2014

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