Nel nostro condominio ( 70
proprietari ) è improvvisamente deceduto l’amministratore. In questo caso,
quali sono gli adempimenti immediati per il prosieguo dell’attività già in
corso ( stipendio del portiere, pagamenti vari eccetera )? A tale scopo si può
formare un ristretto comitato di condòmini per tale attività? Chi si deve
delegare alla preparazione di una eventuale assemblea? L’assemblea sarebbe
ordinaria o straordinaria? E’ possibile pensare anche a un incarico ”
interinale ” ? Inoltre, è obbligatorio rifarsi alle nuove regole stabilite
dalla legge di riforma del condominio ?
E.S. – NAPOLI
R I S P O S T A
In mancanza
dell’amministratore, l’assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, può
essere convocata da ciascun condomino. E’ quanto dispone l’articolo 66 delle
disposizioni di attuazione del Codice civile. La norma, applicabile in caso di
decesso dell’amministratore, non è stata modificata dalla riforma del
condominio ( legge 220/2012, entrata in vigore
il 18 giugno 2013 ): Una modifica ha riguardato, invece, le modalità di
convocazione : l’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione specifica
dell’ordine del giorno, nonché giorno e ora della prima e della seconda
convocazione ( che dev’essere fissata da un giorno diverso rispetto alla prima
). La convocazione va effettuata, a scelta, mediante lettera raccomandata,
posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, almeno cinque
giorni prima della data in cui è fissata la prima convocazione. Occorrerà,
dunque, inserire all’ordine del giorno la nomina del nuovo amministratore, il
quale – accettato l’incarico – provvederà ai vari adempimenti. Se l’assemblea
non è in grado di nominare un nuovo amministratore, trattandosi di un complesso
immobiliare con più di otto condòmini, qualunque condominio potrà presentare
ricorso per la nomina giudiziale dell’amministratore ( articolo 1129,primo
comma, del Codice civile ). La durata dell’incarico di amministratore è
determinata, dallo stesso articolo 1129, in un anno.
Trattandosi di una norma
inderogabile, non è possibile attribuire incarichi di durata inferiore (
articolo 1138, ultimo comma, del Codice civile ).
Fino alla nomina dell’amministratore,
qualunque condomino può provvedere alle spese urgenti ( secondo la regola
generale fissata dall’articolo 1134 del Codice civile).
Da ” Il Sole 24 Ore ” del 30
giugno 2014