Può un sindaco, dopo due mandati in
un Comune di 900 abitanti, candidarsi per un terzo mandato ? Quale legge lo
consente ?
V. B. – SAVONA
R I S P O S T A
Recentemente
il legislatore, in occasione dell’approvazione della legge che concerne ”
Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e sulle
fusioni dei Comuni ” ( disegno di legge Del Rio ora legge n. 56 del 7 aprile
2014 ) ha stabilito che nei Comuni con popolazione fino a 3 mila abitanti non
si applichino le disposizioni relative all’obbligo della non rielezione al
compimento del secondo mandato ( articolo 51, comma 2 e 3 Tuel ). Per essi
infatti è consentito l’espletamento di un ulteriore terzo mandato consecutivo (
articolo 1, comma 138 ). Correlativamente, il legislatore ha altresì vincolato
tali Comuni a rispettare obbligatoriamente la rappresentazione dei due sessi in
giunta nella misura non inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico ( in
pratica, essendo previsti un numero massimo di due assessori, si tratta di
realizzare un rapporto di uno ad uno tra i due sessi, in presenza dell’opzione
statutaria prevista nel numero massimo ).
DA ” IL SOLE 24 ORE ” DEL 7 LUGLIO
2014